Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2014, n. 4836
CASS
Sentenza 3 dicembre 2014

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Massime1

È valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo.

Commentario1

  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2014, n. 4836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4836
Data del deposito : 3 dicembre 2014

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