Sentenza 3 dicembre 2014
Massime • 1
È valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo.
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2014, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 03/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1832
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 17591/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA Mostafà, n. Marrakech (Mar) 1.1.1964;
avverso la sentenza n. 3126/13 Corte d'Appello di Ancona 04/10/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Villoni Orlando;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. D'AMBROSIO V., che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il secondo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato quella emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 19/03/2010, ribadendo la condanna di SS Mostafà alla pena di sei mesi di reclusione in relazione ai delitti di violenza e resistenza continuate a pubblico ufficiale (artt. 81, 336 e 337 c.p.). La Corte territoriale ha disatteso un'eccezione preliminare di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in primo grado, osservando che la notificazione all'imputato detenuto per altra causa va effettuato nel luogo di detenzione e non presso il domiciliatario eventualmente nominato, solo quando dello stato di detenzione egli abbia preventivamente informato l'autorità procedente, evenienza nella specie non verificatasi;
ha, inoltre, respinto la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché di quella di cui all'art. 62 c.p., n. 2, (provocazione), rilevando l'assenza di ogni aspetto di arbitrarietà nell'operato del pubblici ufficiali all'origine della condotta costituente reato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo un duplice motivo di doglianza:
- violazione della legge processuale in relazione all'art. 156 c.p.p., comma 4, art. 161 c.p.p., comma 1, art. 178 c.p.p., lett. c),
per essere stato il decreto di citazione a giudizio di primo grado notificato nello studio del proprio difensore, presso il quale egli aveva eletto domicilio, anziché presso la Casa Circondariale di Perugia dove all'epoca trovavasi ristretto per altra causa: allega il ricorrente che la stessa elezione di domicilio era stata effettuata in data 17/07/2008 presso la citata Casa Circondariale e che il decreto di citazione era stato successivamente notificato in data 02/12/2008, dal che si evince che l'autorità giudiziaria procedente era pienamente a conoscenza dello stato di detenzione, sia pure per causa diversa da quella per cui era stato citato a giudizio;
- violazione della legge processuale in relazione all'art. 601 c.p.p., comma 1, art. 178 c.p.p., lett. c), per essersi svolto il giudizio d'appello nella propria dichiarata contumacia, nonostante con memoria difensiva del 23 agosto 2013 la Corte d'appello di Ancona fosse stata messa a conoscenza del suo stato di detenzione, per ulteriori titoli sopravvenuti, presso il carcere di Petrusa (Ag):
il decreto di citazione di cui all'art. 601 c.p.p., già notificato presso lo studio del difensore, avrebbe dovuto dunque essere rinnovato ed in ogni caso l'udienza del 04/10/2013 avrebbe dovuto essere rinviata per legittimo impedimento dovuto allo stato di detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
2. Riguardo al primo motivo di doglianza, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui è valida la notifica all'imputato detenuto per altra causa eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo (Cass. Sez. 6^, sent. n. 1416 del 07/10/2010, Chatir, Rv. 249191 in tema di notifica proprio del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore domiciliatario;
Sez. 6^, sent. n. 47324 del 20/11/2009, Maità, Rv. 245306 e Sez. 6^, sent. n. 3870 del 02/10/2008, Scarlata, Rv. 242396 concernenti la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il difensore domiciliatario dell'imputato in stato di detenzione domiciliare per altra causa).
Le citate decisioni non pongono alcuna condizione alla prevalenza della notifica presso il difensore domiciliatario rispetto a quella di cui all'art. 156 c.p.p., in quanto affermano il carattere generale dell'art. 161 c.p.p., e la portata ad esso non derogatoria della disciplina delle notificazioni all'imputato detenuto, a differenza della giurisprudenza menzionata dalla Corte territoriale (purché l'imputato detenuto abbia tempestivamente informato l'A.G. procedente) che, nel caso di specie e per quanto allegato, indurrebbero a ritenere nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
3. Neppure il secondo motivo di ricorso appare fondato. Anche il decreto di citazione del giudizio d'appello è stato notificato al difensore domiciliatario, avv. Gramenzi Umberto, il quale sostiene, tuttavia, che la Corte d'appello era pienamente informata dello stato di detenzione e quindi dell'impedimento a comparire dell'imputato, avendolo egli stesso comunicato con memoria difensiva depositata il 23 agosto 2013, di cui però non vi è traccia nell'incarto processuale pervenuto a questa Corte e la cui presenza non è menzionata nell'indice del fascicolo processuale. Nè infine - come parimenti si ricava dagli atti contenuti nel fascicolo processuale - dello stato d'impedimento dell'imputato ricorrente risulta avere fatto cenno il sostituto del difensore di fiducia, avv. Morganti Silvia, in apertura e nel corso dell'udienza del 4 ottobre 2013, definita con l'emissione della sentenza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015