Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DI MACCO G., difeso dall'avvocato RUBINO FRANCESCO, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO IVA LATINA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 397/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 19/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Iva di Latina, sulla scorta di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Scauri, notificava a AN NG un avviso di rettifica della dichiarazione Iva relativa all'anno 1985.
L'Ufficio contestava al predetto AN la violazione dell'obbligo di fatturazione e di registrazione di corrispettivi, e, di riflesso, del relativo obbligo di dichiarazione. Il ricorso del contribuente, fondato su motivi sia di rito che di merito, veniva accolto, nel merito, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Latina con decisione n. 690/04/90, avuto riguardo alla sentenza assolutoria in sede penale pronunciata in data 30.5.1990 dal Tribunale di Latina nei confronti del medesimo AN, imputato del reato di cui all'art. n. 3 D.L. 429/1982 conv. in L. 516/1982. L'appello dell'Ufficio avverso tale decisione veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 397/34/97, pronunciata il 10.12.1997 e depositata il 19.1.1998. Ciò, in considerazione sia della ritenuta rilevanza probatoria, a carico del contribuente, della documentazione rinvenuta dalla G. di F. nel corso della verifica operata nei suoi confronti;
sia del fatto che la sentenza assolutoria aveva riguardato violazioni relative all'anno 1983 e non all'anno 1985, unico periodo d'imposta in contestazione.
Ricorre per Cassazione il AN.
Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 L. 516/1982 nonché omessa, insufficiente inesistente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Invero, dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che l'Ufficio impositore aveva censurato la decisione di primo grado lamentando in particolare che i primi Giudici non avessero rilevato che la sentenza penale di assoluzione del AN riguardava esclusivamente violazioni dell'Iva relative all'anno 1983 e non all'anno 1985, in contestazione.
Orbene, la CTR risulta aver condiviso, con richiamo agli atti di causa, tale ragione di censura, ritenendo altresì rilevante probatoriamente - a carico del AN - la documentazione rinvenuta dalla Guardia di Finanza in sede di verifica (buoni di consegna per vendita di merci, cambiali sottoscritte da privati, ed altro).
In tal modo, i Giudici di appello risultano avere dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di accogliere l'appello dell'Ufficio.
Sotto questo profilo è pertanto da escludere la configurabilità del dedotto vizio motivazionale.
Quanto, poi, alla denunziata erronea applicazione dell'art. 12 della L. 516/1982, osserva la Corte che la censura sul punto è priva di rilevanza, non avendo il ricorrente contestato il capo di decisione - pur chiaramente enunciato nella sentenza impugnata - relativo alla circostanza che la sentenza penale di assoluzione non riguarda fatti relativi al 1985, unico oggetto invece dell'avviso di rettifica in contestazione, ma fatti relativi al 1983.
Sicché, mancano i presupposti stessi per la prospettata applicazione dell'art. 12 comma primo della richiamata L. 516/1982, di conversione con modificazioni del D.L. 429/1982 (art. 12 poi espressamente abrogato dall'art. 25 comma primo lett d) D. lgs.vo 74/2000, con effetti dal 15.4.2000) il quale, in deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di procedura penale, prevede(va) che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale. Alla stregua dei rilievi che precedono e considerato altresì che nessuna censura investe il finale convincimento dei Giudici di appello, laddove esso risulta fondato anche sul rilievo probatorio della documentazione acquisita agli atti, ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004