Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16699 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
16699-26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dal Consiglieri:
Sent. n. sez. 873/2026 Udienza CC.- 4 marzo 2026
R.G.N. 23157/2025
FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA MASSIMILIANO MICALI SA ZE
- Presidente-
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
DI ON ON, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fabrizio Vanorio, ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 maggio 2025 pronunciata nel proc. n. 3735/25 R. S.I.U.S, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha confermato il decreto del 17 aprile 2025 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha disposto la revoca della misura della detenzione domiciliare cui ON Di UO in atto in espiazione della pena dell'ergastolo, giusta provvedimento di cumulo del 17 ottobre 2016 - era stato ammesso ex artt. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 e 16-nonies decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 9 febbraio 2018.
2. Va premesso che, con provvedimento del 5 dicembre 2024, il Magistrato di sorveglianza aveva già una prima volta sospeso l'efficacia della misura della detenzione domiciliare sulla scorta della segnalazione operata dai Carabinieri della stazione di Acerra che avevano comunicato come il Di UO, nella data del 24 ottobre 2024, fosse stato sorpreso, presso l'abitazione, in compagnia di un soggetto estraneo al nucleo familiare e come il successivo 3 dicembre 2024 non avesse in piena notte aperto la porta ai militari che si erano condotti al domicilio per operare un controllo. Detto provvedimento era stato, però, nell'immediatezza revocato. Il Magistrato aveva, infatti, preso atto che i Carabinieri avevano rappresentato di aver erroneamente suonato, durante la verifica notturna operata il 3 dicembre 2024, al campanello di un'abitazione diversa rispetto a quella ove il Di UO dimorava, ed aveva reputato la prima trasgressione di entità trascurabile, tale da non inficiare il percorso riabilitativo del condannato.
3. Il Giudice aveva, poi, disposto la revoca del beneficio con il già menzionato provvedimento del 17 aprile 2025 sulla scorta della denuncia sporta nei confronti del condannato dalla di lui nonna, IA IM. Quest'ultima aveva, infatti, rappresentato che, nel settembre del 2024, si era determinata ad accogliere il nipote che le aveva chiesto di essere temporaneamente ospitato nell'attesa di trovare altra abitazione. La donna aveva aggiunto che, approfittando di un suo ricovero in clinica, il nipote si era appropriato della dimora, le aveva impedito di farvi rientro e, nelle occasioni in cui ella aveva tentato di ricondurlo a più miti consigli, aveva rivolto nei suoi confronti gravissime minacce e contegni aggressivi. Il Magistrato di sorveglianza, anche alla luce del diverso episodio consumatosi l'1 aprile 2025 - allorché il Di UO si era condotto al cospetto dei militari di Acerra per sporgere denuncia ai danni della nonna senza però essere stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio aveva, pertanto, revocato il beneficio della detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza sopra richiamata, ha condiviso detta valutazione reputando che le condotte da ultimo menzionate fossero sintomatiche «dell'assenza di effettiva volontà di un reinserimento sociale, finalità sottesa al beneficio concesso, da perseguire mediante una scrupolosa e costante osservanda delle prescrizioni imposte».
4. ON Di UO propone, con l'assistenza dell'avv. Luigi Agostino IA Ferrone, ricorso per cassazione lamentando carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il difensore premette che, secondo consolidato orientamento del giudici di legittimità, la revoca del beneficio penitenziario non può essere disposta sulla
2
scorta del mero apprezzamento del fatto contestato al condannato, ma presuppone che esso sia sinteticamente valutato alla condotta alla luce del percorso rieducativo già compiuto. Lamenta che nel caso in esame il Tribunale abbia obliterato di considerare il rilevante contributo fornito dal ricorrente, ammesso a programma di protezione in quanto collaboratore di giustizia a decorrere dal 9 luglio 2013, in relazione a molteplici, gravi e spesso ignote fattispecie delittuose, e di apprezzare la condotta, immune da censure, che lo stesso aveva tenuto durante la detenzione inframuraria e domiciliare. Evidenzia, poi, come alla violazione della quale il Di UO si sarebbe macchiato nella data del 24 ottobre 2024 (allorché, come detto, presso la sua abitazione era stata accertata la presenza di un soggetto estraneo al nucleo familiare) non possa attribuirsi alcun rilievo, posto che sul condannato gravava il divieto di ricevere in casa pregiudicati e tossicodipendenti, categorie alla quali non apparteneva il soggetto ivi rinvenuto, UE ED TO («amico di Di UO Pasquale, figlio del condannato, non ha precedenti penali e trovavasi presso l'abitazione... esclusivamente per prelevare l'amico e uscire»). Rimarca come in relazione alla denuncia sporta da IA IM per la quale è già intervenuta remissione di querela in data 9 maggio 2025 il ricorrente, nipote della predetta, abbia immediatamente presentato denuncia per calunnia «allegando all'atto taluni messaggi whatsapp comprovanti la falsità delle accuse». Aggiunge che il Di UO si è recato a presentare detta denuncia alle ore 18.30 dell'1 aprile 2025 presso la Caserma dei Carabinieri di Acerra, nel rispetto della fascia oraria (16.00-19.00) nella quale era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio, e che il suo intrattenersi all'esterno dell'abitazione oltre detto arco temporale è scaturito dalla lunga attesa che ha dovuto sopportare prima di essere ricevuto dai militari. Evidenzia, in ogni caso, come sia difficilmente sostenibile che il condannato avesse manifestato in quel contesto la volontà di violare le prescrizioni impostegli, posto il luogo nel quale si è lungamente intrattenuto. Lamenta, pertanto, che il provvedimento impugnato sia censurabile nella parte in cui ha attribuito a talune condotte poste in essere dal condannato una caratura negativa della quale sono in realtà prive e, nel contempo, ne ha omesso di operare una considerazione sistematica alla luce del percorso di reinserimento che il Di UO ha da tempo intrapreso.
5. Con memoria difensiva del 19 febbraio 2026 il difensore del Di UO, preso atto del parere espresso dal Sostituto Procuratore generale, ha ribadito le proprie censure critiche, rimarcando la fragilità dell'apparato motivazionale del provvedimento, ed evidenziando, in particolare, la necessità che la valutazione in ordine alle condotte reputate indicative del fallimento del progetto teso a reinserire il condannato nel contesto sociale debba essere operata nell'alveo di una più articolata valutazione che abbia riguardo anche alla condotta complessivamente
3
tenuta dal Di UO a decorrere dal momento in cui questi ha assunto la determinazione di collaborare con la giustizia.
6. Il ricorso, inizialmente assegnato ad apposita sezione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., è stato, all'esito dell'udienza camerale tenutasi il 20 novembre 2025, rimesso a questa sezione penale competente, secondo previsione tabellare, a decidere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo cul questo Collegio intende dare continuità in questa sede quello per il quale «la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto» (in tal senso, Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, [...]). A detto canone valutativo il Tribunale non si è uniformato. A tacere ogni considerazione sulle giustificazioni addotte dal difensore del ricorrente in merito all'effettivo disvalore delle condotte sulla scorta delle quali la revoca è stata disposta (sul punto, infatti, il ricorso è privo del carattere dell'autosufficienza, non essendo stati allo stesso allegati né l'atto di remissione di querela a firma della nonna del condannato, né, tanto meno, copia della denuncia da quest'ultimo sporta per il delitto di calunnia), ciò che assume decisivo rilievo e che legittima il giudizio critico appena formulato nei riguardi dell'ordinanza è, piuttosto, il fatto che il Tribunale non ha, per l'appunto, dato corso alla necessaria valutazione sintetica tra le deviazioni accertate ed il loro livello di gravità rispetto al percorso rieducativo fino a quel momento compiuto dal condannato. Detto apprezzamento sinergico appare, nel caso in esame, tanto più necessario ove si consideri che il Di UO è soggetto che è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare ben cinque anni prima rispetto ai fatti per i quali è stata disposta la revoca. Orbene, in relazione a siffatto rilevante arco temporale, il provvedimento impugnato appare silente e, per l'effetto, censurabile. Il Tribunale non ha infatti proceduto ad apprezzare la condotta del condannato e, quindi, l'effettivo dispiegarsi, attraverso la misura alternativa, di un percorso volto al reinserimento sociale ed ha mancato, in termini più generali, di operare una
compiuta ricostruzione degli aspetti personologici del Di UO, non ultimo, il suo reale affrancarsi dalle logiche malavitose alle quali nel passato è appartenuto.
3. Sulla scorta delle considerazioni appena spese, si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato per un nuovo esame che, libero nell'esito, sia emendato dalla dedotta criticità motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 04/03/2026
Il Consigliere estensore
Micall
Il Presidente
PP CA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazione Penale Depositata in Cancelleria oggi Rome, 11 MAG 2026 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO IL FUNZIONARIUDIZIARIO
10