Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 242
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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Nel giudizio promosso dal curatore con azione revocatoria fallimentare non è consentito mettere in discussione la qualità di imprenditore del fallito, essendo ogni indagine al riguardo riservata alla sentenza dichiarativa del fallimento ed all'eventuale procedimento di opposizione contro di essa, ne' è rilevante accertare se di tale qualità fosse consapevole la parte convenuta, al tempo dell'atto impugnato, trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso fra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda (influenzata dalla "scientia" o dalla "inscientia" dello stato di insolvenza dell'obbligato, a prescindere dalla prospettazione della sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie per l'apertura del fallimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 242
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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