Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Nel giudizio promosso dal curatore con azione revocatoria fallimentare non è consentito mettere in discussione la qualità di imprenditore del fallito, essendo ogni indagine al riguardo riservata alla sentenza dichiarativa del fallimento ed all'eventuale procedimento di opposizione contro di essa, ne' è rilevante accertare se di tale qualità fosse consapevole la parte convenuta, al tempo dell'atto impugnato, trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso fra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda (influenzata dalla "scientia" o dalla "inscientia" dello stato di insolvenza dell'obbligato, a prescindere dalla prospettazione della sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie per l'apertura del fallimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC IO, RU CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MARCONI 58, presso l'avvocato F. CAFORIO, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO NARDELLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO LL IO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. SOBRERO 14, presso l'avvocato PALLADINI M. G., rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MANCINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 71/97 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 27/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Il Tribunale di AN (tra l'altro) accolse la domanda, proposta dal fallimento di AN SI, di revoca , ai sensi dell'art.67 , secondo comma , della legge fallimentare , dei contratti con i quali il SI aveva venduto alcuni immobili ad AN NO ed a ES RU.
Questi ultimi proposero impugnazione sostenendo di aver ignorato (a) la qualità di imprenditore del SI perché costui esercitava l'attività di falegname , era iscritto alla camera di commercio e lavorava in ambiente la cui attrezzatura era composta di scarsi e modesti macchinari , nonché (b) lo stato di insolvenza del SI perché in tal senso non poteva deporre la mera pubblicazione di alcuni protesti cambiari.
Con sentenza del 27-1-1997 la Corte d'appello di Lecce confermò la pronunzia del tribunale affermando : a) che al fine della revocatoria fallimentare non rileva la mancata conoscenza della qualità di imprenditore del fallito perché tale requisito non è richiesto quale elemento costitutivo della domanda;
b) che concretavano circostanze tali da rendere verosimile che gli acquirenti conoscevano lo stato di insolvenza il rilevante numero dei protesti cambiari e degli assegni emessi dal fallito.
Hanno proposto ricorso per cassazione, seguito da memoria, i soccombenti ed ha resistito con controricorso l'intimato. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso , denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art.67 legge fallimentare, si deduce - pur convenendosi che non sia consentito rimettere in discussione la qualità di imprenditore del fallito - che costituiva onere del curatore provare che l'acquirente conoscesse tale qualità. Il motivo è infondato.
La questione , risolta da questa Corte positivamente in una remota sentenza (n.3745/1976) , è stata invece risolta negativamente in una sentenza recente (n.2911/1994) , nella quale si è affermato che nel giudizio promosso dal curatore con azione revocatoria fallimentare - nel quale non è consentito mettere in discussione la qualità di imprenditore del fallito, essendo ogni indagine al riguardo riservata alla sentenza dichiarativa di fallimento ed all'eventuale procedimento di opposizione contro di essa - non è rilevante accertare se di tale qualità fosse consapevole la parte convenuta al tempo dell'atto impugnato trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso tra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda:
per la quale si richiede la conoscenza dello stato di insolvenza del fallito prescindendo dalla prospettazione della sussistenza delle ulteriori condizioni per la dichiarazione di fallimento. Ritiene la Corte di aderire al più recente orientamento sulla base delle seguenti ulteriori considerazioni.
La qualità di imprenditore imprescindibilmente accertata nel giudizio per la dichiarazione di fallimento (e di eventuale opposizione a questa) costituisce "presupposto legale" dell'azione revocatoria il quale, pertanto, in quanto precedente rispetto all'azione e quindi accertato in un diverso procedimento , non potrebbe , per l'autonomia dei due distinti procedimenti , dopo essere stato accertato e dichiarato nel primo giudizio , essere posto in discussione nel secondo: tanto più ove si consideri che il primo giudizio è preordinato proprio (anche) all'accertamento della qualità di imprenditore , costituendo questa condizione per la dichiarazione di fallimento.
Conferma l'indicata conclusione il fatto che l'eventuale revoca della dichiarazione di fallimento (revoca) che fosse basata sul l'accertamento della inesistenza della qualità di imprenditore determinerebbe la improcedibilità dell'azione revocatoria per sopravvenuto venir meno del presupposto della stessa anche se nel giudizio revocatorio fosse stata (già) provata la conoscenza dello stato di insolvenza.
Si vuol dire in definitiva che allorché presupposto "legale" di un'azione sia un fatto che abbia costituito oggetto di accertamento giudiziale non è ammissibile - pena la contraddittorietà legislativa - che, in difetto di esplicita diversa previsione normativa sia consentito rimettere in discussione quel fatto nel giudizio la cui introduzione postuli normativamente il fatto stesso quale presupposto.
Ne costituisce riprova , nella materia di cui si discute , il rilievo che l'art.67 della legge fallimentare pone quale unica condizione la conoscenza (o no) dello stato di insolvenza.
È poi irrilevante la deduzione dei ricorrenti secondo la quale poiché al terzo che abbia avuto rapporti con il fallito non è consentito per carenza di interesse ad agire, di contrastare nel giudizio di dichiarazione di fallimento e nel conseguente eventuale giudizio di opposizione , la qualità di imprenditore , ciò dovrebbe essergli consentito nel giudizio introdotto con l'azione revocatoria:
alla stregua delle considerazioni più sopra svolte difatti la deduzione potrebbe eventualmente giustificare unicamente azioni dirette a far estendere ai terzi interessati la partecipazione al giudizio per la dichiarazione di fallimento e di eventuale opposizione a questa.
Detta deduzione o comunque il motivo poi , se dovessero essere intesi come diretti ad addurre la mancata conoscenza della qualità di imprenditore come elemento escludente la conoscenza dello stato di insolvenza , sarebbero infondati perché - oltre a quanto si dirà nell'esame del secondo motivo - le condizioni perché l'artigiano sia assoggettabile al fallimento sono stabilite dalla legge e quindi rilevate dal giudice: e pertanto l'eventuale convincimento soggettivo del terzo che l'artigiano per le sue modeste condizioni apparenti non potesse rivestire la qualità di imprenditore sarebbe irrilevante. Con il secondo motivo, denunziandosi vizio di motivazione , si deduce che la Corte d'appello ha basato la conoscenza dello stato di insolvenza sul mero fatto oggettivo del protesto di cambiali ed assegni , laddove : a) tale circostanza era insufficiente occorrendo al fine far riferimento al numero dei protesti , all'importo dei titoli e alla loro collocazione cronologica rispetto alla stipula dell'atto ed alla presumibile conoscenza che degli stessi potevano avere gli acquirenti;
b) deponevano in senso contrario a tale conoscenza , e dovevano ritenersi prevalenti , le circostanze che il SI si era dichiarato artigiano nell'atto di vendita, era iscritto nell'albo delle imprese artigiane ed esercitava la sua attività con l'aiuto solo di due apprendisti e in ambiente dotato di scarsi e modesti attrezzi. Il motivo è infondato. La censura sub a) è inammissibile perché, pur esprimendo un principio astrattamente condivisibile e già affermato da questa Corte, non contiene alcun riferimento concreto ad elementi processuali i quali se esaminati o più correttamente valutati avrebbero determinato l'applicazione di quel principio: di fronte all'affermazione della Corte cioè che determinati elementi fossero sufficienti a provare la fondatezza della domanda sarebbe stato necessario , per dimostrare il difetto di motivazione e per consentire a questa Corte la delibazione del vizio, indicare gli specifici e concreti elementi processuali che avrebbero invece escluso la ricorrenza di quella fondatezza.
La censura sub b) è infondata sia perché il giudice del merito è libero nella valutazione degli elementi processuali e nella individuazione, tra gli stessi, di quelli che a suo avviso sono sufficienti a sorreggere la decisione prevalendo sui rimanenti, sia perché le circostanze delle quali si lamenta la omessa valutazione di prevalenza non sarebberò decisive , e quindi sono inidonee a supportare la dimostrazione del vizio di motivazione, in quanto potrebbero (eventualmente) costituire manifestazione di scarso volume di affari ma non anche manifestazione di insussistenza di uno stato di insolvenza.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto ed i soccombenti vanno condannati al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento , a favore del resistente, di lire 120.000 per spese e di lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10-7-1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999