Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2009, n. 19755
CASS
Sentenza 9 aprile 2009

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La responsabilità penale di ciascun componente di una "equipe" medica per il decesso del paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla "equipe" nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.

Commentari5

  • 1Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.
    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …

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  • 2Complicazioni della toracentesi: Pneumologo condannato per aver preso parte all'atto chirurgico
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 febbraio 2023

    Errori manovre Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di una pneumologa accusata di aver cagionato colposamente il decesso di un paziente, affetto da empiema pleurico e focolaio bronco pneumonico destro. In particolare, al medico veniva contestato di aver commesso l'errore di praticare la toracentesi sul polmone sano, cagionando in tal modo la morte del paziente per arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia acuta. Il medico, pur non facendo parte dell'equipe, al fine facilitare le manovre operatorie, si sarebbe infatti posto davanti al paziente che era seduto sulla sponda del letto, e lo avrebbe retto facendo …

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  • 3Mastoplastica additiva e lesione plesso brachiale: chi è il colpevole?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 2 giugno 2018

    Una lesione del plesso brachiale in un intervento di mastoplastica additiva: particolare evento avverso. Ma di chi è la responsabilità, del chirurgo o dell'anestesista? In questa mia breve disamina effettuerò un excursus sulle pronunce più significative sino alla recentissima sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 18 maggio 2018, n° 22007 per uno caso di mastoplastica additiva. Innanzitutto, la Suprema Corte ha affermato che in presenza di un evento lesivo ai danni di un paziente, è illegittimo affermare la penale responsabilità dell'intera equipe di sanitari, risultando, per contro, opportuno valutare con adeguata ponderatezza le singole mansioni svolte da ciascun medico, …

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  • 4La responsabilità del medico nell’intervento di equipe
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 21 ottobre 2016

    Il caso affrontato nella sentenza oggetto di questa disamina si caratterizza per la sua particolare delicatezza e singolarità, sia per quanto concerne gli aspetti prettamente umanitari della vicenda, sia per quanto concerne gli aspetti giuridici della medesima. La vicenda riguarda purtroppo un neonato che, in ragione di un comportamento colposo (rectius: imperito) della ginecologa, ha patito lesioni personali gravissime, consistite nella perdita della funzionalità della mano destra. E' doveroso, innanzitutto, premettere che chi scrive ha letto solamente la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione (sez. pen. 18780/16), pubblicata su internet, senza, pertanto, avere alcuna contezza …

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  • 5nella giurisprudenza
    Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 27 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2009, n. 19755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19755
Data del deposito : 9 aprile 2009

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