Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
L'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che la clausola del contratto di assicurazione con la quale la società di assicurazioni si obbligava a tenere indenne l'assicurato per le somme da questi pagate ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni da loro sofferti, non comprendesse anche la responsabilità civile del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore infortunato, per il danno biologico e il danno morale da questi patiti a seguito di infortunio sul lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11679 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA CH - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AT MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASSIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORETTA BARLETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMERCIAL UNION INSURANCE SPA (già GEAS ASSICURAZIONI S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO LA PERA, ANDREA DEL RE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
SH ENVER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 269/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/10/00 - R.G.N. 381/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato MARETTO per delega DEL RE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 ottobre 2000, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello proposto da CH Di AT, quale titolare dell'omonima ditta edile, avverso la sentenza del 1 dicembre 1999, con la quale il Tribunale di Firenze lo aveva condannato al pagamento in favore del dipendente Enver Gashi l'importo di L. 181.592.000, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale subiti nell'infortunio sul lavoro occorsogli il 17 gennaio 1995 ed aveva rigettato la domanda di manleva proposta dal Di AT nei confronti dell'assicuratrice Commercial Union Insurance S.p.A..
In ordine a quest'ultima domanda, oggetto dell'appello e del presente ricorso per Cassazione, la Corte d'appello rilevava che la polizza per la responsabilità civile, azionata in giudizio, venne stipulata l'11 ottobre 1993 e che l'art. 5 delle condizioni generali prevedeva che "la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato .. delle somme che questi sarà tenuto a pagare per capitale, interessi e spese ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni da loro sofferti..". La formulazione testuale e, in particolare, il richiamo espresso alle norme degli artt. 10 e 11 del citato d.p.r. portavano coerentemente a ritenere, secondo i giudici di appello, che l'oggetto dell'assicurazione fosse limitato alla responsabilità civile del datore di lavoro nell'ambito del sistema assicurativo obbligatorio pubblico, gestito dall'INAIL, con esclusione quindi del danno biologico. Infatti, solo a seguito del mutato indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi agli inizi degli Anni Novanta ed ai numerosi interventi della Corte costituzionale (sentenze Corte cost. n. 87, 356 e 485 del 1991 e n. 37 del 1994) emerse che l'assicurazione obbligatoria non esauriva la tutela dell'assicurato, che poteva richiedere il risarcimento anche del "danno differenziale" biologico e morale, senza, tuttavia, che fosse consentito all'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga o di regresso nei confronti del responsabile, di avvalersi anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico o morale non coperto da garanzia assicurativa. Il Tribunale riteneva, pertanto, che, quando fu stipulata tra le parti la polizza, in data 11 ottobre 1993, erano ben presenti alle stesse le problematiche esistenti nella materia e, specificamente, l'esclusione dalla garanzia assicurativa, ai sensi del t.u. n. 1124/1965, del danno biologico e di quello morale, consapevolmente esclusi dalla garanzia stessa attraverso il richiamo espresso agli artt. 10 e 11 di detto t.u.. Riprova documentale di ciò derivava dal fatto che la compagnia, già da tempo, si era premurata di offrire ai propri assicurati un'estensione dell'ambito di operatività dell'assicurazione, comprendendovi anche quanto l'assicurato fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina di cui al t.u. infortuni sul lavoro. Ovviamente l'estensione della copertura presupponeva la corresponsione di un premio più oneroso:
nel rispetto del reciproco affidamento dei contraenti, il variare dell'alea per intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento, non poteva non avere ripercussioni sulla misura del premio. Nella specie, il comportamento concludente del Di AT - da valutare anche ex art 1362, secondo comma, c.c. -, concretatosi nel sottoscrivere una polizza che espressamente limitava la copertura alla responsabilità civile quale disciplinata dal t.u. 1124/1965, induceva la Corte di appello a concludere che lo stesso, per una propria scelta consapevole "accettò il rischio" della mancata copertura assicurativa del "danno differenziale". Avverso tale pronunzia ricorre per Cassazione il Di AT, con unico, articolato motivo;
resiste la compagnia assicuratrice con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunziando violazione e/o erronea applicazione degli artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124 del 1965, anche in relazione all'art. 1362 c.c., nonché agli artt. 2087 e 2043 c.c., nonché motivazione insufficiente oltreché carente, dopo aver richiamato il percorso della giurisprudenza costituzionale e di legittimità ed i recenti riflessi normativi in tema di danno biologico in materia di infortuni sul lavoro, deduce che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, è da ritenere che una polizza stipulata dal datore di lavoro a copertura della propria responsabilità civile per infortuni ex art. 10 d.p.r. 1124/1965 comprende anche il danno biologico e morale, senza che sia necessaria una clausola espressa di estensione della garanzia per tali danni, essendo sufficiente che non esista - come nella specie - una clausola espressa di esclusione: danno biologico e danno morale farebbero parte del "danno" in quanto tale e cioè delle conseguenze lesive sulla persona del lavoratore, costituenti oggetto dell'assicurazione. Nel complesso, il senso della copertura come risultante dalla polizza sarebbe d'intervenire in relazione alla responsabilità dell'imprenditore dalla quale egli è esonerato per la sola assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Inconferenti sarebbero le argomentazioni della sentenza impugnata sulla maggiore onerosità del premio, sull'equilibrio dei concreti assetti patrimoniali tra le parti, come la produzione in giudizio di altra polizza con clausole diverse, riferendosi essa ad altra situazione concreta e non dimostrante assolutamente la consapevolezza del Di AT di limitare la copertura alla sola rivalsa INAIL, perché, a maggior ragione, secondo il ricorrente, per evitare qualsiasi equivoco nella polizza da lui sottoscritta avrebbe dovuto essere specificamente esclusa la garanzia di cui si discute.
Ripropone, infine, censure riguardanti altre questioni relative all'operatività della polizza, inammissibili in questa sede, perché riferite ad altre eccezioni della compagnia assicuratrice ritenute assorbite dai giudici di appello.
La censura è priva di pregio, rivelandosi manifestamente inammissibile sotto molteplici profili.
Anzitutto essa è inammissibile, sotto il profilo rilevato dal P.M. nella discussione orale. Il ricorrente, infatti, pur denunciando l'erronea valutazione ed applicazione - da parte dei giudici del merito - della condizione di polizza assicurativa concernente l'ambito della garanzia - ha omesso di trascrivere, nel ricorso, il contenuto di tale clausola e, in particolare, le disposizioni di essa relative alla portata della copertura, così da non porre l'adita Corte nelle condizioni di valutare se sussistano, o meno, le dedotte violazioni dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Per il principio della "autosufficienza" del ricorso per Cassazione parte ricorrente non poteva - nella specie - limitarsi a censurare la sentenza gravata per non avere adeguatamente tenuto conto o per avere malamente interpretato alcune clausole del contratto di assicurazione inter partes, ma doveva - puntualmente - trascrivere le "clausole" di tale contratto, il cui esame avrebbe condotto, secondo la parte, ad una diversa conclusione della lite (Cass. 2 maggio 2000 n. 6112; Cass. 29 gennaio 1999 n. 802; Cass. 2 agosto 1997 n. 7177; Cass. 5 aprile
1997 n. 2965; Cass. 4 febbraio 1997 n. 1028). Infatti, se nel motivo - con il quale s'imputano alla corte territoriale errori, nell'applicazione delle norme regolatrici del caso sub iudice e nella motivazione dell'assunta decisione, in tema d'interpretazione del contratto intervenuto tra le parti - non siano riportate le clausole contrattuali la correttezza o meno della cui interpretazione si richiede a questa Corte di valutare. In violazione dell'espresso disposto dell'art. 366 n. 3 c.p.c., significa che non vi si riportano proprio quegli elementi di fatto in considerazione dei quali la valutazione - sia della conformità a diritto dell'interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione - avrebbe dovuto essere effettuata.
Inoltre, l'impossibilità di rapportare le censure in tema d'interpretazione della volontà negoziale delle parti all'esatto dato testuale nel quale quella volontà si è tradotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporta anche una violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c. sotto il diverso profilo del difetto di specificità del motivo. L'esegesi dell'art. 366 c.p.c., nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionatorio, come operata da questa Corte, ha ripetutamente evidenziato, sulla premessa del carattere limitato del mezzo d'impugnazione ex art. 360 c.p.c., la necessità che il ricorso risulti autosufficiente, sottolineando come l'estraneità dell'accertamento del fatto al giudizio di legittimità determini l'esigenza che gli elementi necessari alla decisione risultino tutti da tale atto introduttivo - non rientrando nella funzione istituzionale del giudice di tale fase il sopperire alle eventuali sue lacune con indagini integrative, pur ove sollecitate da riferimenti per relationem agli atti del processo od a quelli di parte della pregressa fase di merito, compresa la stessa sentenza impugnata - e risultino integralmente idonei allo scopo, non potendosi distinguere, in relazione alla sanzione d'inammissibilità comminata dalla norma in esame, tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente, id est carente se pure in ordine ad un solo elemento ma essenziale ai fini della comprensione e valutazione delle censure. Ne deriva che, censurandosi, come nella specie, la pronunzia del giudice del merito per violazione dei canoni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, è indispensabile che il ricorrente riporti nell'atto introduttivo il testo integrale tanto della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte di esso in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo alla richiamata inammissibilità del motivo ex art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c.(Cass. 24 luglio;
2001 n. 10041; Cass. 19 marzo 2001 n. 3912; Cass. 30 agosto 2000 n. 11408; Cass. 13 settembre 1999 n. 9734; Cass. 29 gennaio 1999 n. 802). D'altra parte, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca soltanto nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 1632 del 1996, Cass. n. 3623 del 1996, Cass. n. 4483 del 1996, Cass. n. 3142 del 1998, Cass. n. 4032 del 1998; Cass. n. 4832 del 1998; Cass. n. 9730 del 1998). Orbene, il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, ha dato compiuta ragione della decisione adottata, avendo posto in rilievo che la pattuizione in questione, in difetto di un'espressa manifestazione di volontà delle parti, non poteva essere interpretata nel senso che il rischio coperto dalla polizza comprendesse anche la responsabilità civile del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore infortunato, per il danno biologico ed il danno morale da questi patiti a seguito di infortunio sul lavoro.
Riprova documentale di ciò derivava, secondo il Tribunale, dal fatto che la compagnia, già da tempo, si era premurata di offrire ai propri assicurati un'estensione dell'ambito di operatività dell'assicurazione, comprendendovi anche quanto l'assicurato fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina di cui al t.u. infortuni sul lavoro. Ovviamente l'estensione della copertura presupponeva la corresponsione di un premio più oneroso: nel rispetto del reciproco affidamento dei contraenti, il variare dell'alea per intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento, non poteva non avere ripercussioni sulla misura del premio. Nella specie, il comportamento concludente del Di AT - da valutare anche ex art. 1362, secondo comma, c.c. -, concretatosi nel sottoscrivere una polizza che espressamente limitava la copertura alla responsabilità civile quale disciplinata dal t.u. 1124/1965, induceva la Corte di appello a concludere che lo stesso, per una propria scelta consapevole "accettò il rischio" della mancata copertura assicurativa del "danno differenziale". Non poteva, coerentemente, il Di AT pretendere un'estensione dell'ambito assicurativo della polizza anche al danno biologico, quando a suo tempo non aveva ritenuto di accettare a tal fine il conseguente maggior onere nella fissazione del premio. In effetti, l'interpretazione della clausola contrattuale operata dal Tribunale appare sorretta da adeguato e coerente ragionamento e non è suscettibile di alcuna censura sotto il profilo del vizio di motivazione. Quanto alla lamentata violazione delle norme di ermeneutica, si osserva che le censure si risolvono in un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto valutate dal Tribunale (significato da attribuire alla mancata sottoscrizione di appendici di polizza concernenti l'ampliamento ai danni in questione dell'oggetto dell'assicurazione, con corrispondente elevazione del premio;
nonché ricostruzione della volontà delle parti stipulanti), che è del tutto inammissibile in questa sede di legittimità (nello stesso senso, si veda, in rapporto a conferma, da parte di questa Corte, di decisione relativa a conforme interpretazione di analoga clausola contrattuale, Cass. 29 settembre 1998 n. 9730). Non vi è, peraltro, contrasto tra la presente decisione e la richiamata sentenza conforme n. 9730/98, da un lato, e la sentenza 1114/2002 (che ha confermato una decisione di merito, la quale, invece, aveva interpretato analoga condizione di polizza nel senso che includesse anche la copertura della responsabilità datoriale per danno biologico), perché ciascuna di tali sentenze si svolge sul piano della correttezza della interpretazione contrattuale, dei dati di fatto emersi e degli argomenti spesi dalle parti, nelle diverse fattispecie concrete.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio di Cassazione seguono la soccombenza, per quanto concerne il rapporto tra il ricorrente e la compagnia resistente.
Nulla per le spese nei confronti dell'altro intimato, non essendosi questo costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del resistente costituito che liquida in Euro 19,00, oltre Euro 2.000 (duemila) per onorario. Nulla per le spese nei confronti dell'intimato non costituito.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003