Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11679
CASS
Sentenza 29 luglio 2003

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L'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che la clausola del contratto di assicurazione con la quale la società di assicurazioni si obbligava a tenere indenne l'assicurato per le somme da questi pagate ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni da loro sofferti, non comprendesse anche la responsabilità civile del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore infortunato, per il danno biologico e il danno morale da questi patiti a seguito di infortunio sul lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11679
    Data del deposito : 29 luglio 2003

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