Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, atteso che quest'ultimo, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, ma consente solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 12436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12436 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 11/12/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 3236
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 12503/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ IC N. IL 21/12/1984;
avverso la sentenza n. 11035/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NZ, FE ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme (corte appello Roma 29-1-2013 e tribunale Civitavecchia 16-5- 2012), del reato di furto di autovettura aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, oltre che dalla recidiva specifica infraquinquennale, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, deducendo sei motivi di doglianza.
2. Con il primo lamentava carenza assoluta di motivazione per avere la corte territoriale, reiterando la non motivazione della sentenza di primo grado, omesso di spiegare da quali elementi, al di là del fatto che egli si trovava alla guida dell'autovettura, risultasse la paternità della condotta furtiva.
3. Con il secondo ed il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e in subordine sollecitava la rimessione alle sezioni unite della questione della ricorrenza o meno di tale aggravante in presenza di un sistema satellitare di geo-localizzazione sul veicolo oggetto di furto.
4. Posto infatti che per esposizione alla pubblica fede si intende l'assenza di vigilanza sul bene, il sistema antifurto satellitare comporta, secondo il ricorrente, la vigilanza costante sul veicolo e, pur non impedendone lo spossessamento, lo rende facilmente recuperabile, cosa diversamente impossibile.
5. Nel gravame si richiamavano quindi i due opposti orientamenti giurisprudenziali di questa corte, l'uno che, per le ragioni appena ricordate, esclude la configurabilità dell'aggravante (Cass. 10367/1990, 12601/1995, 34009/2006, 44157/2008), l'altro,
asseritamente minoritario, che la riconosce sul rilievo che l'impianto satellitare, pur consentendo la costante localizzabilità del veicolo, non ne impedisce la sottrazione, ma solo permette di recuperarlo (Cass. 44119/2011). Orientamento, quest'ultimo, secondo il ricorrente non condivisibile in quanto nessun antifurto o sistema di vigilanza è a tal punto perfetto da impedire certamente che l'oggetto sia asportato (nel qual caso sarebbe tra l'altro esclusa addirittura la consumazione del reato), ma ciò non toglie la realizzazione di un controllo costante sul bene, idoneo ad escludere che l'intangibilità del bene sia affidata integralmente al comune senso di rispetto per l'altrui proprietà.
6. Con il quarto ed il quinto motivo si lamentavano omessa motivazione in punto di riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 3 ed erronea interpretazione applicativa della norma stessa, dal momento che la conferma del relativo aumento di pena non era stata accompagnata dall'indicazione delle ragioni per le quali la commissione dei precedenti delitti avesse influito su quella del reato in esame dimostrando una maggiore capacità a delinquere.
7. Il sesto motivo investe il diniego di attenuanti generiche che aveva trascurato le dichiarazioni confessorie e le condizioni di difficoltà economica in cui versava la famiglia dell'imputato all'epoca del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, inammissibile sotto alcuni profili, è nel complesso da disattendere.
2. Il primo motivo è affetto da manifesta infondatezza essendo stata congruamente motivata in sentenza l'attribuzione al Franzese della paternità della condotta furtiva valorizzando, oltre al dato, di indiscutibile rilievo, di essere stato trovato alla guida del veicolo sottratto, anche l'arresto nella quasi flagranza del reato, nonché la mancata giustificazione della disponibilità dell'autovettura e il possesso di centralina elettronica usata per la commissione del furto.
3. Meritevoli di maggiore attenzione, pur rivelandosi in ultima analisi infondati, sono il secondo ed il terzo motivo afferenti alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
4. Il ricorrente assume in sostanza che, intendendosi per esposizione alla pubblica fede l'assenza di vigilanza sul bene, la presenza di un sistema satellitare di geolocalizzazione sul veicolo farebbe venir meno tale esposizione implicando la costante sorveglianza di esso e determinandone il facile recupero pur senza impedirne lo spossessamento.
5. Si tratta quindi di stabilire se, in caso di parcheggio di un veicolo sulla pubblica via, il dato dell'esposizione alla pubblica fede sia neutralizzato dalla presenza a bordo dello stesso di un sistema satellitare, che, per ammissione dello stesso ricorrente, non impedisce il furto ma agevola il ritrovamento della res furtiva.
6. Premesso che la ratio dell'aggravante risiede nel maggior pericolo di furto cui sono soggette le cose che, non essendo sottoposte a sorveglianza diretta da parte del proprietario o di un incaricato, trovano tutela nel sentimento collettivo di onestà e rispetto della proprietà altrui, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la presenza di un sistema di sorveglianza continua e diretta sul bene (esclusa in caso di furti in supermercati dove la vigilanza tramite di addetti non è continuativa ma saltuaria) vale ad escluderne la sussistenza (in tal senso alcune delle decisioni citate nel ricorso: Cass. 10367/1990, 12601/1995, 34009/2006, nonché 8019/2010 e 35473/2010).
7. Nel caso di veicoli dotati di impianti satellitari si contrappongono due diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità, l'uno che esclude l'aggravante sul rilievo che l'installazione di tali impianti garantisce la vigilanza assidua e diretta sul bene (44157/2008, peraltro in tema di furto tentato in un caso in cui la presenza dell'impianto aveva impedito che il veicolo uscisse dalla sfera di controllo del proprietario con immediato rinvenimento dello stesso a pochi metri di distanza dal luogo in cui era stato parcheggiato), l'altro, più recente e, a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, non minoritario, che ritiene sussistente l'esposizione alla pubblica fede giacché l'antifurto satellitare, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Cass. 9224/2009, 44119/2011).
8. Il collegio ritiene di dare continuità a questo secondo indirizzo (particolarmente argomentato in Cass. 9224/2009) che, muovendo dal rilievo che la stipulazione del contratto determina l'attivazione di un sistema di rilevazione che consente di individuare, senza soluzione di continuità, il luogo in cui si trova o è stata condotta l'auto del contraente, osserva che tale costante percepibilità della localizzazione del bene non ostacola la consumazione su di esso di atti illeciti, consistenti, come nel caso in esame, nella forzatura del congegno di apertura e del congegno di accensione del veicolo e nella sua asportazione. Tale orientamento conclude quindi nel senso che, se anche successivamente a questi atti, la definitiva perdita del bene possa essere evitata grazie al ritrovamento dell'auto sul luogo rilevato e indicato dal sistema satellitare, tale accorgimento, diretto della localizzazione del bene, non ne evita la sottrazione e il contestuale illecito impossessamento, ma solo ne consente il recupero.
9. Il che necessariamente, sempre secondo quanto condivisibilmente ritenuto in Cass. 9224/2009, ridimensiona la funzione protettiva del sistema satellitare nel senso che questo non determina un rapporto reale con la cosa, attraverso una sorveglianza realizzata dall'incaricato del proprietario, idoneo ad impedire una condotta di (U sottrazione e traslazione del bene da un patrimonio ad un altro (così anche Cass. 4824/2003, che ha per queste ragioni ritenuto il furto consumato anziché tentato).
10.In conseguenza non resta escluso l'affidamento del bene al sentimento collettivo di onestà e di rispetto per la proprietà altrui, non essendo questo sostituito dalla custodia delegata alla tecnologia satellitare.
11. In sintesi tale tecnologia, secondo il qui condiviso indirizzo (Cass. 9224/2009 cit.), non assicura il concomitante effetto della percezione visiva del bene e della immediata reazione impeditiva di eventuali condotte illecite, dal momento che con l'allontanamento del proprietario si interrompe la diretta e costante vigilanza del bene, interruzione che non è sostituita dal sistema satellitare che pur ne rileva tutti gli spostamenti. In caso di sottrazione dell'automezzo, dunque, come ben evidenziato nella pronuncia indicata, il sistema satellitare garantisce soltanto, senza essere idoneo ad escludere l'affidamento del bene al senso di onestà dei consociati, la rapida individuazione della destinazione spaziale del veicolo sottratto, con alta probabilità di recupero, sempre che, beninteso, non sia stata raggiunta ancor prima una zona schermata - il che non manca di confermare l'affidamento del bene al sentimento collettivo di onestà e di rispetto per la proprietà altrui -, tale da impedire l'individuazione del luogo in cui il bene è stato trasferito. 12. Nel caso in esame, quindi, nonostante l'antifurto satellitare, sussiste, ad avviso del collegio, l'aggravante ex art. 625 cod. pen., n. 7. 13. Il quarto ed il quinto motivo, relativi rispettivamente ad omessa motivazione in punto di riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., comma 3 e ad erronea interpretazione applicativa della norma stessa, sono infondati.
14. La questione della mancata indicazione, a sostegno del relativo aumento dì pena, delle ragioni per le quali la commissione di precedenti delitti avesse influito su quella del reato in esame dimostrando una maggiore capacità a delinquere, risulta anzi tutto argomentata per la prima volta nel ricorso, essendo presente nell'appello soltanto la richiesta di escludere l'aggravante perché gli effetti premiali della scelta del rito erano stati assolutamente inesistenti.
15. Al di là di ciò, la corte ha comunque valutato la questione osservando, in punto diniego di attenuanti generiche, che l'utilizzo della centralina, trovata in possesso dell'imputato, dimostrava dimestichezza nel campo inducendo a ritenere che non si fosse trattato di fatto episodico, il che dimostra che il precedente specifico è stato implicitamente valorizzato in chiave agevolativa della commissione del furto in esame.
16. Con il sesto motivo invano il ricorrente si duole del diniego di attenuanti generiche che avrebbe trascurato le dichiarazioni confessorie rese e le condizioni di difficoltà economica in cui versava la famiglia dell'imputato all'epoca del fatto. 17. Invero, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione di tale diniego, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa. La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, e non è quindi censurabile, avendo richiamato il precedente specifico del prevenuto e la gravità del fatto, caratterizzato da modalità sintomatiche di professionalità nel settore. 18. Al rigetto del gravame segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014