Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede- nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti. Infatti al fine dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 918/21 - GM Raffaella de Majo- Furto - CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 marzo 2022
Tribunale Nola, 27/04/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 27/04/2021), n.918 Giudice: Raffaella de Majo Reato: 110,624,625 n. 2 e 7 c.p. Esito: Condanna (mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice monocratico del Tribunale, dott.ssa Raffaella de Majo, alla pubblica udienza del 27.4.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivi contestuali nei confronti di: - (...), nato a nato a (...) il (...), residente in (...); difeso di ufficio dall'avv. (...), assente sostituita dall'avv. (...) per delega orale. Libero, assente - (...), nata a (...) il (...), ivi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2010, n. 8019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8019 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 181
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 44978/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DD HA, N. IL 14/12/1969;
avverso la sentenza n. 1693/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, tale DD ME venne ritenuto responsabile di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7 di alcuni capi di vestiario prelevati dagli scaffali di un esercizio commerciale denominato "Mela verde";
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, l'imputato, denunciando:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale unitamente a carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che la configurabilità di detta aggravante sarebbe stata, nella specie, da escludere, atteso che il fatto era avvenuto sotto la diretta e costante vigilanza della persona addetta alle vendite;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla procedibilità dell'azione giacché - si sostiene - una volta esclusa la suddetta aggravante e reso, quindi, il reato perseguibile a querela, quest'ultima, pur presente in atti, sarebbe stata da ritenere invalida in quanto proposta da soggetto (l'addetta alle vendite) di cui non risultava provata la legittimazione;
3) carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'indulto, siccome essenzialmente basata sul rilievo che la pena inflitta all'imputato era già condizionalmente sospesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto, per un verso, si riconosce (giustamente) da parte della stessa difesa che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ben può essere ravvisata, per quanto qui interessa, nel caso in cui esista una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della "res" o di altri per conto di lui;
per altro verso si vuoi sostenere che, nella specie, vi era invece una vigilanza "diretta e costante" esercitata dall'addetta alle vendite, non considerando però quanto al riguardo posto in luce nell'impugnata sentenza, ove si legge che, proprio perché, nel caso di specie, la vigilanza era affidata allo stesso personale che era addetto alle vendite e doveva quindi occuparsi anche di servire i clienti (come appunto stava facendo, al momento del fatto, l'unica addetta alle vendite, e cioè la stessa denunciante Sala Floriana), non poteva dirsi che nell'esercizio commerciale in questione esistessero "un sistema di sorveglianza permanente e diretta, affidata a personale specializzato", ovvero "altri sistemi di protezione della merce"; osservazione, questa, la cui validità non può certamente essere inficiata dal rilievo espresso nel ricorso che dalle stesse dichiarazioni della Sala emergeva come costei, pur essendo intenta a servire un cliente, avesse tuttavia avuto modo di notare e seguire dall'inizio alla fine l'azione furtiva posta in essere dall'imputato; e ciò in quanto, per escludere l'esposizione alla pubblica fede, non può, ovviamente, bastare che il fatto sia occasionalmente avvenuto in un momento in cui la persona offesa ne abbia avuto diretta percezione, essendo invece necessario che la situazione fosse tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sarebbe stata pressoché inevitabile;
- che, dovendosi ritenere correttamente affermata, per quanto sopra detto, la sussistenza dell'aggravante, perdono ogni rilievo le doglianze espresse nel secondo motivo di ricorso;
- che, con riguardo al terzo motivo, lo stesso appare invece meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, alla luce dell'ormai da tempo consolidato orientamento di questa Corte (al quale la corte di merito non sembra essersi attenuta), secondo il quale, a prescindere dal diverso problema circa la prevalenza, in concreto, ai fini pratici, della sospensione condizionale della pena o dell'indulto (problema anch'esso risolto dalla giurisprudenza nel senso che è la prima a dover prevalere) non vi è ostacolo all'applicazione, da parte del giudice di cognizione, di entrambi i benefici (in tal senso, fra le altre: Cass. 3^, 27 novembre 1998 - 29 gennaio 1999 n. 1200, Milea, RV 212827; Cass. 3^, 21 settembre - 19 ottobre 2007 n. 38725, Ragozzino, RV 237945; Cass. 6^, 26 maggio - 10 ottobre 2008 n. 38563, Ammirati, RV 241507; Cass. 5^, 5 giugno - 24 settembre 2008 n. 36663, Alessandro Indricchio, RV 241635); ragion per cui deve darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla ritenuta inapplicabilità dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, del quale, nella specie, si fa questione, al solo fine, però, di eliminare l'ostacolo che altrimenti vi sarebbe ad una successiva, eventuale applicazione del beneficio in sede esecutiva, alla quale essa si deve comunque rimandare, non essendo, ovviamente, la Corte in condizione di verificare se, in concreto, l'imputato abbia o meno titolo per fruirne.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta inapplicabilità dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, rimandando alla fase esecutiva l'eventuale, effettiva applicazione del beneficio. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010