Sentenza 29 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 03 LA CORTE SUP0 4 8 2 4 /04 IN NOME! Oggetto ⚫ SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Presidente R.G.N. 19319/01 Dott. Ettore .10886 - Consigliere Cron BATTIMIELLO Dott. Bruno - Consigliere MINICHIELLO Dott. Florindo Rep. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Ud.29/11/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: DI NT RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORVISIERI 22, presso lo studio dell'avvocato MORENO DI NT, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
mr ricorrente
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16r presso 10 studio CONSOLO, che lo rappresenta e 2(K)2 dell'avvocato GIUSEPPE difende, giusta delega in atti;
4981 1- controricorrente avverso la sentenza n. 23973/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/07/00 R.G.N. 3840/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ---- udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni + AMOROSO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso peć, rigetto del ricorso. ! -2- F.g.n. 19319/01 ud. 29 novembre 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Protore del lavoro di Roma Di IN NN premetteva di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e di essere cessato dal servizio, a seguito di domanda di prepensionamento, nel corso della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1993-1995; che tale contratto collettivo aveva previsto un incremento stipendiale a regime scaglionato nel triennio;
che ad esso ricorrente era stata liquidata la buonuscita con calcolo elaborato in base all'ultimo stipendio percepito senza includere i miglioramenti retributivi stipendiali successivi. Il ricorrente chiedeva quindi che l'indennità di buonuscita fosse riliquidata in base al calcolo dell'intero aumento di stipendio previsto dal CCNL del 1993 e che la società FF. SS. fosse condannata al pagamento delle differenze economiche, maggiorate degli interessi e della svalutazione monetaria. La società FF.SS. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 10 febbraio 1997 il PR accoglieva la domanda. Avverso detta decisione la società FF.SS. proponeva appello chiedendo, in forza delle lesi già illustrate in primo grado, il rigetto della domanda. L'appellato si costituiva in giudizio resistendo all'appello. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 novembre 1999 - 9 luglio 2000, ha rifonnato la sentenza impugnata rigettando la domanda dell'appellato. Contro questa decisione propone ora ricorso per cassazione l'appellato con duc motivi. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. 3 ud. 29 novembre 2002 19319/2001 د ی ا MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in duc motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362. 1363. 1367 cod. civ. (in relazione agli artt. 37, 38 e 96 c.c.n.l. 18 luglio 1990 ed in particolare all'interpretazione dell'art. 96, punto 3. di tale contratto collettivo del 1990 dei ferrovieri, richiamato dal successivo contratto del 1993. Sostiene il ricorrente che la citata normativa contrattuale doveva essere interpretata nel senso che gli aumenti retribulivi successivi al suo collocamento a riposo dovevano comunque essere calcolati nella buonuscita. la quale quindi doveva essere riliquidata. Con il secondo motivo il ricorrente denunciano l'erronca e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia.
2. I due motivi che possono congiuntamente esamirarsi, stante la loro connessione - - giuridici nel derivante dalla comune destinazione alla denuncia di vizi logico procedimento ermeneutico delle clausole contrattuali rilevanti - non sono fondati. Sulla questione che essi propongono questa Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998. n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione. infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale. correttamente valorizza un clemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale cocrenza dell'autonomia privata, anche collettiva. con la legge, negando. di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle commutazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi. specificamente. ai principi dell ordinamento giuslavoristico che 79.47 WW/ 4 29 /z 2002. gustavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. La Corte, con la sentenza. 5 dicembre 1998, n. 12363, ha poi enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorime l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza del ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080, 18 aprile 2000, n. 5042; 23 giugno 2000, n. 8558; 3 ottobre 2001 n.14982; 6 dicembre 2001 n.15433, 11 dicembre 2001 n.15632, 23 gennaio 2002 n.5100, 25 marzo 2002 n.9717), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorretto da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti. Cosi deciso in Roma il 29 novembre 2002 Il Consigliere estensore II Presidente Giovanni Amoroso) (Ettore Mercurio ) Grave 19319/2001 5 ud. 29 novem 2002 o IL CANCELLIERE Depositate in Cancellerie oggi. 28 MAR. 2003 IL CANCELLIERE I 3 0 1 3 D S , S 6 . T A O . R T L , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - S D D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A G I M D I A G E E , A O S O D T T R E I A T T R S S I I N L G D E O E S D O R E "