Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B 0 4 4 78 /03 PUB LICA TALMA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.25143/00 +2421/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 9657 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello 1 1 -Ud. 19.11.02 Gabriella Coletti " Oggetto: VA OR Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 25143/00 proposto da - Società di Trasporti e Servizi per FERROVIE DELLO STATO Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. Giancarlo Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999, rep. 56911, dife- sa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, En- zo Morrico, Salvatore Trifirò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci e Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Mi- chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso lo studio degli avv.ti Arturo Maresca ed Enzo Morri- co, come da procura speciale in calce al ricorso 4634 ricorrente 1
contro
FI US, elett.te dom.to in Roma, via Bettolo n. 22 presso l'avv. Giorgio Bellotti che lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente °e sul ricorso n' 2421/01 proposto da FI US, elett.te dom.to in Roma, via Bettolo n. 22 presso l'avv. Giorgio Bellotti che lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso incidentale ricorrente incidentale
contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.A. intimata per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n' 243/00 in data 26 settembre/11 ottobre 2000 (R.G. 312/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso inciden- tale. 2 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la d'Appello di Firenze Corte in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge n.449 rigettava l'appello della Società su 27 dicembre 1997 MAL tale oggetto, confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato - al lavoratore indicato in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno - e statuiva (accogliendo per questa cumulabilità di interessi eparte l'appello) la non rivalutazione, in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994; rilevato altresì che avversO détta sentenza ha proposto cassazione, articolato in quattroricorso (principale) per motivi, la S.p.A. Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. .) e che l'intimato ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con due motivi;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
- denunciante omessaconsiderato che con il primo motivo motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione del principio del chiesto e pronunciato;
vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) la Società lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso l'esame del primo motivo di appello, con il quale essa FS aveva censurato la sentenza di primo grado per 3 avere il Tribunale deciso la causa in base a fatti ed argomentazioni diversi da quelli proposti dal lavoratore;
considerato che
con gli altri tre motivi di ricorso ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge n. 449/1997, dell'art. 43 legge n. 448/1998, dell'art. 1 D.L. n. 324/1998, degli artt. 1362 SS. cod. civ. in relazione agli accordi sindacali del 2.12 1997, del 21.5.1998, del 5.8.1998, degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 - la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
considerato che
con il primo motivo del ricorso incidentale (vizio di motivazione) il lavoratore sostiene che erroneamente la d'Appello ha ritenuto che l'accordo 5.8.1998 legittimi iCorte licenziamenti dei più anziani prescindendo dai confronti in sede locale, poiché - al contrario detto accordo prevede una contrattazione delle eccedenze, ossia una verifica degli esuberi in sede locale (territoriale) all'esito delle trattative ivi svolte;
mentre con il secondo motivo (violazione dell'art. 429 cod.proc.civ. e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994) lamenta il mancato riconoscimento di entrambi gli accessori del credito;
ritenuto che
il primo motivo del ricorso principale è fondato, derivando dal suo accoglimento l'assorbimento dei restanti tre motivi e dei due motivi del ricorso incidentale;
ritenuto invero che FS, con il primo motivo di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale, dopo aver attribuito licenziamento in oggetto natura di licenziamento collettivo, al avesse ritenuto che nell'adozione dello stesso la società era della procedura prevista dall'art. 4 incorsa nella violazione della legge n. 223 del 1991, sebbene il lavoratore non avesse mai dedotto una siffatta violazione, bensì la violazione degli accordi collettivi del 21.5.1998 e del 5.8.1998, in base ai quali il licenziamento era stato adottato;
ritenuto che
tale preliminare motivo di doglianza non è stato per nulla esaminato dal Giudice dell'impugnazione;
ritenuto che
in conseguenza di tale omissione la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro Giudice, designato nella Corte d'Appello di Bologna, il quale provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità;
P.Q.M.
5 La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002. Il Presidente Jun Prowing mani Il Consigliere estensore Burn Bittimiell што IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Joggi, 21 MAR. 2013 IL CANCELLIERS CANCELLIERE C Giovanni Canteimp 16