Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Nell'udienza collegiale in appello non è ammissibile la produzione di documenti, anche ove si tratti di documenti non costituenti nuovi mezzi di prova e pertanto non vietati dall'art. 345 cod. proc. civ., giacché l'udienza collegiale, essendo destinata alla relazione del giudice istruttore e alla discussione delle parti che l'abbiano chiesta, non consente alla controparte l'esame del documento prodotto e l'eventuale replica sulla sua efficacia nel processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7511 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RAFFAELE BATTISTINI 54, presso lo studio dell'avvocato REBECK, difesa dall'avvocato SPARANO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI PO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTERVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato PETRONE GIOVANNI, difeso dall'avvocato PAOLA DE NICOLLELIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1006/98 del Tribunale di SALERNO, Sez. IV Civile emessa l'8/5/1998, depositata il 17/06/98; RG. 2793/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SPARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel giudizio di separazione dei coniugi AR Di FI ed DA PE il presidente del tribunale di Salerno, con ordinanza del, 27 febbraio 1980, dispose che il Di FI versasse alla moglie la somma di lire 150.000 mensili. Il giudizio si concluse con sentenza che dichiarò la separazione dei coniugi con addebito ad entrambi e negò alla PE il diritto al mantenimento ed agli assegni. La sentenza fu riformata dalla Corte di appello di Salerno, che riconobbe alla PE il diritto agli alimenti nella misura di lire 200.000 mensili. La decisione fu cassata da questa Corte, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che, con sentenza del 15 gennaio 1994, pose a carico del Di FI l'obbligo di corrispondere alla PE gli alimenti nella misura di lire 200.000 mensili per il periodo aprile 1986, marzo 1990.
2. DA PE, con atto di precetto del 13 dicembre 1991, ha intimato a AR Di FI il pagamento della somma di oltre lire 1.800.000, assumendo che il marito non le aveva corrisposto l'assegno mensile, di cui all'ordinanza del presidente del tribunale di Salerno del 27 febbraio 1980, per i mesi da marzo a dicembre di quell'anno.
3. AR Di FI, con atto di citazione del 2 gennaio 1992, ha proposto opposizione contro il precetto. Con l'opposizione ha dedotto di nulla dovere, assumendo che il giudizio di separazione si era concluso con sentenza che aveva negato alla PE il diritto al mantenimento ed agli assegni.
4. L'opposizione è stata accolta dal pretore circondariale di Salerno, sezione distaccata di Capaccio.
La decisione è stata impugnata dalla PE, la quale, in rito, ha denunciato che la sentenza era stata resa da giudice territorialmente incompetente. Nel merito, l'appellante ha dedotto i fatti di Seguito indicati. La sentenza del tribunale di Salerno, dichiarativa della separazione, era stata modificata dalla Corte di appello della tessa città nel senso prima indicato;
la decisione era stata cassata con rinvio;
la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in sede di rinvio, aveva negato il diritto al mantenimento;
la stessa sentenza aveva efficacia dal 15 gennaio 1994, data nella quale la decisione era stata emessa;
l'ordinanza presidenziale del 27 febbraio 1980, in definitiva, era ancora efficace, nonostante la decisione del giudice del rinvio.
5. L'appello è stato rigettato dal tribunale di Salerno con sentenza del 18 giugno 1998. Il tribunale ha dichiarato che i documenti, prodotti dall'appellante nell'udienza collegiale, non potevano essere esaminati ed ha considerato che l'opposizione a precetto era stata correttamente decisa dal pretore della sezione distaccata di Capaccio. Nel merito, il tribunale ha ritenuto che la questione oggetto del giudizio si risolveva nella prova dell'assenza di giudicato sulla sentenza della Corte di appello di Napoli in sede di rinvio;
prova che la PE non aveva dato.
6. Per la cassazione di questa sentenza DA PE ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso AR Di FI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge tre motivi ed è rigettato per le ragioni che di seguito sono indicate.
2. Con il primo motivo la ricorrente si riferisce al capo della sentenza nel quale il tribunale ha negato che i documenti, da lei prodotti nell'udienza collegiale, potessero essere presi in considerazione.
DA PE sostiene il tribunale non poteva ignorare che i documenti erano quelli relativi "ai pregressi giudizi di merito, di legittimità e di rinvio prodotti in grado di appello" ed erano stati richiamati dall'appellato nella comparsa di risposta e negli altri scritti difensivi acquisiti al processo: censura di violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. Con il secondo motivo è censurato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado. Secondo la ricorrente l'opposizione a precetto doveva essere decisa dal tribunale di Salerno, che era il giudice del luogo nel quale, con l'atto di precetto, l'intimante aveva eletto domicilio ed era anche il giudice davanti al quale pendeva un procedimento di espropriazione immobiliare, nel quale ella aveva proposto intervento: censura di violazione del combinato disposto degli artt. 27, 480 e 619 cod. proc. civ. Con il terzo motivo la ricorrente dichiara che l'ordinanza presidenziale, che aveva fissato l'obbligazione di corrispondere l'assegno mensile, era efficace, nonostante la sentenza conclusiva della Corte di appello di Napoli. Nel suo assunto, l'obbligazione del pagamento dell'assegno era stata riconosciuta dalla sentenza impugnata, dove era detto che il provvedimento presidenziale di fissazione dell'assegno di mantenimento aveva natura cautelare:
censura di violazione dell'art. 708 cod. proc. civ.
3. Il primo motivo non è fondato.
3.1. Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova:
art. 345 cod. proc. civ. I mezzi di prova, che non sono nuovi e che, quindi, possono essere ammessi, quando sono costituiti da documenti, soggiacciono alla regola, contenuta nell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, il quale descrive i modi della produzione dei documenti dopo la costituzione delle parti in giudizio.
Essi sono acquisiti al processo, se prodotti mediante deposito in cancelleria oppure in udienza mediante la menzione dell'avvenuta produzione nel corrispondente verbale. La produzione dei documenti all'udienza, nei modi descritti, ne consente l'esame all'altra parte, che può replicare sulla loro efficacia nel processo. La produzione non può avvenire, invece, all'udienza collegiale, la quale è destinata alla relazione orale della causa da parte del giudice* istruttore ed alla discussione delle parti che l'abbiano chiesta: art. 275, ultimo comma dello stesso codice. Nell'udienza collegiale, quindi, non è ammessa la produzione di documenti.
3.2. Il tribunale si attenuto puntualmente a questo principio. L'assunto, che si trattava di documenti richiamati da controparte nella comparsa di risposta per il giudizio di appello, non ha nulla a che vedere con la censura di violazione dell'art. 345 prima richiamato, nel senso che non riguarda i termini del problema posto con il motivo, che è quello dell'errata negazione del potere di depositare documenti nell'udienza collegiale di appello. Pertanto, la decisione resa si sottrae alle critiche mosse con il motivo che si è esaminato.
Se la ricorrente, con il motivo, intendesse riferirsi al fatto che la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in sede di rinvio non è passata in giudicato, la questione non deve essere esaminata ora, ma in avanti quando sarà trattato il terzo motivo del ricorso (Infra, n. 5.3.).
4. Anche il secondo motivo non è fondato.
4.1. Il problema che esso pone è quello del se sia corretta la decisione assunta sull'opposizione a precetto dal giudice della sezione distaccata, anziché da quello della sede principale, della pretura circondariale di Salerno.
La sentenza impugnata ha dichiarato che i rapporti tra sede distaccata e sede principale di una pretura circondariale non danno luogo a questioni di competenza.
La decisione è corretta.
4.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio secondo il quale "i rapporti fra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate, al fini della distribuzione sia delle cause civili che di quelle penali, non si pongono in termini di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell'unico ufficio sulla base di disposizioni la cui violazione appartiene alla tipologia delle invalidità concernenti la costituzione del giudice, disciplinate, peraltro non come nullità insanabili, ma come vizi da accertarsi in limite mediante uno speciale sub procedimento che sfocia in una pronuncia ordinatoria del pretore, non impugnabile autonomamente...": su. uu. 10 febbraio 1994 n. 1374. Questa interpretazione deve essere condivisa, perché, come è stato indicato, trova un significativo riscontro nel fatto che, con l'art 2 della legge lo febbraio 1989 n. 30, le preture all'epoca soppresse furono costituite non come "sedi", ma come "sezioni distaccate" della pretura che aveva sede nel capoluogo del circondario. Per quanto può valere sul piano interpretativo, questo inquadramento è stato conservato con l'istituzione delle sedi distaccate del tribunale (art. 48 bis dell'ordinamento giudiziario, come inserito dall'art. 15 del d. leg.vo 19 febbraio 1998, n. 51), a proposito delle quali l'art. 83 ter delle disposizioni di attuazione del codice di rito stabilisce che la violazione delle regole sulla ripartizione degli affari tra sede principale e sezione distaccata è violazione attinente all'organizzazione interna di un ufficio unitario nel suo complesso, rimediabile con provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa.
La sede distaccata della pretura circondariale, quindi, è un ramo organizzativo dell'unico ufficio costituito dalla sede principale ed il principio vale nei rapporti tra la sede circondariale in Salerno e la sua sezione distaccata in Capaccio.
4.3. L'altro argomento della ricorrente, che la competenza per l'opposizione spettava al tribunale e non al pretore di Salerno, in ragione del fatto che presso il tribunale pendeva altra opposizione a precetto fondata sul medesimo titolo, egualmente non è corretta. In primo luogo, come è riconosciuto nel ricorso, la competenza del tribunale di Salerno è stata indicata dalla ricorrente facendo riferimento alla competenza territoriale di questo ufficio non a quella per materia, come sarebbe dovuto essere, se si fosse inteso affermare che la competenza apparteneva al tribunale competente per un'espropriazione immobiliare in corso. Ciò comporta che l'opponente non fece riferimento alla sede di Salerno come sede del tribunale o, quanto meno, del tribunale come giudice competente per l'espropriazione immobiliare e per le relative opposizioni, ma alla pretura di quella città, come ora è inammissibilmente negato. Inoltre, l'esistenza di procedimenti di espropriazione immobiliare già pendenti presso il tribunale di Salerno a carico del Di FI, per come è risultato al giudice di appello, non configurava un'ipotesi di connessione che giustificasse lo spostamento della competenza, ammesso, ma non concesso, che la competenza del giudice dell'opposizione a precetto sia derogabile per ragioni di connessione.
5. È infondato pure il terzo motivo del ricorso.
5.1. Dalla sentenza impugnata si ricava che la PE, in grado di appello, aveva sostenuto che la sentenza della Corte di appello di Napoli non aveva efficacia per il periodo anteriore alla sua pronuncia e che agli atti vi era la dimostrazione che la decisione era stata impugnata mediante ricorso per cassazione. Il tribunale si è fatto carico di queste censure, traducendole in due questioni di diritto. La prima concerneva il se era necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Napoli, per escludere che questa spiegasse i suoi effetti sull'obbligazione contenuta nel provvedimento presidenziale. La seconda consisteva nell'individuazione delle parti sulle quali incombeva l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza.
5.2. Prima di dare una risposta a queste due questioni, nella sentenza impugnata vi è la premessa che, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento con il quale il preside7del tribunale stabilisce l'assegno provvisorio di mantenimento, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., svolge una funzione cautelare, siccome volto ad assicurare il diritto al mantenimento, fino a quando questo non sia escluso o si trasformi in un diritto diverso, com'è quello alimentare e che ciò può derivare solo, dal giudicato ed è richiamata Cass. 13 aprile 1994, n. 3415. La premessa è servita al tribunale per rispondere alla prima questione e la risposta data è stata che si doveva escludere efficacia ex nunc alla sentenza della Corte di appello di Napoli. Sull'altra questione il tribunale ha ritenuto che spettava alla PE dimostrare la pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli.
5.3. La ricorrente non ha impugnato la prima affermazione. La questione della necessità di una sentenza passata in giudicato sulla definitiva negazione del diritto della PE agli alimenti, quindi, non appartiene a questo giudizio, in quanto sul punto si è formato il giudicato interno.
La ricorrente ha impugnato la seconda affermazione, sostenendo che la prova della pendenza del giudizio di legittimità non "abbisognava di certificazioni del cancelliere", perché già esistente in atti. La censura è frutto di equivoco.
Infatti, la PE, facendo riferimento all'esistenza di un giudizio di legittimità, confonde quello avutosi contro la sentenza della Corte di appello di Salerno con quello che la sentenza qui impugnata nega vi sia stato in base alle prove offerte dalla PE, cioè al ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli.
Il tribunale di Salerno, infatti, ha dichiarato che la sentenza di separazione, emessa dalla Corte di appello di Napoli, era passata in giudicato, in mancanza della prova contraria da fornirsi dall'appellante.
L'equivoco nel quale è incorsa la PE vale a confermare quanto ritenuto dal tribunale, che, cioè, la PE non aveva soddisfatto l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere definitivamente rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire84.000, oltre onorari liquidati in lire 950.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001