Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7511
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Nell'udienza collegiale in appello non è ammissibile la produzione di documenti, anche ove si tratti di documenti non costituenti nuovi mezzi di prova e pertanto non vietati dall'art. 345 cod. proc. civ., giacché l'udienza collegiale, essendo destinata alla relazione del giudice istruttore e alla discussione delle parti che l'abbiano chiesta, non consente alla controparte l'esame del documento prodotto e l'eventuale replica sulla sua efficacia nel processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7511
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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