Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBL0448 5 /02 4 7 3 . N O , L 1 L 9 O 9 B 1 - E 1 E 1 - IN NOME DE POLO ITALI NO N 1 O 2 I Z A R T S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente - R.G.N. 21387/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 19463 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere · ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: DITTA CO.MA.TRA. Scrl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO SAVIO, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
NN NA, TORO ASSICURAZIONI SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 1464/99 del Giudice di pace di 2001 TORINO, depositata il 13/05/99; 2405 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/11/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione in data 18-11-1997 NN NA conveniva innanzi al Giudice di Pace di Torino la Comatra s.c.r.l. per sentirla condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in Torino il 14-12-1995. L'adito Giudice, costituitesi la convenuta nonché, quale chiamata in causa, la Toro Assicurazioni s.p.a., con la sentenza in esame, pronunciata secondo equità, dichiarava esclusivo responsabile del sinistro in questione il conducente del camion di proprietà della Comatra, ponendo a carico di quest'ultima sia il pagamento dei danni in favore dell'istante che quello relativo alle spese processuali. Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., con un unico motivo, la Comatra;
non ha svolto attività difensiva l'intimata. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2231 c.c. e 82 e 91 c.p.c. per avere l'impugnata decisione posto il pagamento delle spese processuali a carico di essa ricorrente ed a favore della NN, nonostante quest'ultima fosse rappresentata e difesa da un praticante procuratore (MI AB) iscritto presso l'Albo dei praticanti procuratori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e, come tale, non abilitato a svolgere attività professionale presso il Giudice di Pace di Torino. Si deduce, inoltre, che tale difetto di rappresentanza processuale comporta la nullità della sentenza in esame. Deve, innanzitutto, rilevarsi che la vicenda in questione ha ad oggetto un giudizio innanzi al Giudice di Pace relativo ad una causa non eccedente un milione di lire e per il quale, ai sensi dell'art. 82, primo comma, c.p.c., “le parti possono stare in giudizio personalmente". Ne consegue che il generale principio, ex art. 82, secondo comma, c.p.c. in base al quale la parte che sta in giudizio (applicabile anche agli altri casi di giudizio davanti al Giudice di Pace, escluso, oltre quello in esame, il caso in cui la parte è autorizzata a stare in giudizio di persona) “deve” farsi assistere da un difensore iscritto nell'Albo del distretto in cui l'attività professionale viene esercitata (c.d.ius postulandi, la cui mancanza determina la nullità assoluta degli atti processuali compiuti ) non riguarda detta fattispecie. Pertanto, ove, come nel giudizio in oggetto, la parte è assistita da difensore non abilitato, l'attività processuale e le conseguenze della decisione non sono affetti da nullità ma si riverberano direttamente sulla parte, difettosamente rappresentata, come se stia in giudizio “di persona" (si veda, in proposito, Cass. n. 11689/2000 m.539988). Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata comporta non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 22-11-2001 BmPhot Il PresidenteFrom Th L'estensore ONE COR IL CANCELLIERE Prima SU e CI IG US Depositate in Cancelleria 28 MAR. 2002 IL CANCELLIERE