Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'art. 304, comma 6, cod.proc.pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 24 novembre 2001 n. 341, conv. con modifiche nella legge 19 gennaio 2001 n. 4, nello stabilire che per effetto di cause di sospensione, la durata dei termini di fase della custodia cautelare "non può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 bis", deve intendersi nel senso che detto ultimo termine, derivante dall'aumento di sei mesi previsto per la fase del giudizio di primo grado quando si procede per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., non solo non è suscettibile di raddoppio, ma neppure è addizionabile al termine ordinario di fase raddoppiato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2002, n. 8094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8094 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 09/01/2002
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 54
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 029846/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) GU SA N. IL 20/10/1976
avverso ORDINANZA del 13/06/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Falcolini;
OSSERVA
Con ordinanza del 13.6.2001, il Tribunale di Catania respingeva l'appello proposto nell'interesse di IN AT avverso il provvedimento in data 28.2.2001 con cui la Corte di Assise di Siracusa aveva disatteso l'istanza di scarcerazione per decorso del termini massimi di custodia cautelare in carcere, rilevando che la mancata scadenza del termini era riferibile alla disciplina di cui al d.l. n. 341 del 2000. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), sul rilievo che il tribunale aveva illegittimamente respinto il gravame con una motivazione fittizia e del tutto carente e che era stato violato l'art. 304, comma 6, c.p.p., novellato dalla l. 19.1.2001, n. 4, che ha convertito, con modifiche, il d.l. n. 341 del 2000, in quanto la durata massima della custodia cautelare non poteva superare il doppio del termini ordinari di fase, senza possibilità di aggiungere il periodo di sei mesi di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 c.p.p.. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il tema di indagine devoluto a questa Corte di legittimità attiene al coordinamento delle disposizioni dettate dagli artt. 303, comma 1, lett. b) n.
3 - bis) e 304, comma 6, c.p.p., come modificati dall'art. 2 della l. n. 4 del 2001 che ha convertito il d.l. n. 341 del 2000. La prima disposizione stabilisce che i termini di durata massima della custodia cautelare relativi al giudizio di primo grado sono aumentati fino a sei mesi qualora si proceda per uno del delitti di criminalità organizzata indicati nell'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., disponendo altresì che l'aggiunta di sei mesi è imputata al termine della fase precedente qualora questo non sia stato completamente utilizzato, ovvero al termine di cui alla lett. d) del medesimo art. 303, comma 1, ossia alla fase relativa al giudizio di cassazione, il cui termine deve intendersi proporzionalmente ridotto per la parte eventualmente residua. In puntuale corrispondenza con la predetta modificazione, nella previsione del termine indicato nella lett. d) sono state fatte "salve le ipotesi di cui alla lett. b), numero 3 - bis".
L'applicazione della nuova disciplina è limitata, dunque, alla fase del giudizio di primo grado nei processi di criminalità organizzata ed è connotata dalla deroga ad uno del principi del sistema delle misure cautelari personali, quello della segmentazione e dell'autonomia del termini stabiliti per ciascuna fase processuale, con l'introduzione del principio (contenuto, peraltro, dalla legge di conversione entro un ambito tassativamente definito) della intercomunicabilità del termini relativi a fasi e gradi diversi. Ciò posto, deve sottolinearsi che la l. n. 4 del 2001, di conversione del d.l. n. 341 del 2000, ha regolato anche i riflessi della nuova normativa sull'art. 304, comma 6, c.p.p., stabilendo che, "la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio del termini previsti dall'art. 303, comma 1, 2 e 3, senza tenere conto dell'ulteriore termine dall'art. 303, comma 1, lett. b), numero 3 - bis". La presenza di tale disposizione fa sorgere la necessità di stabilire se, ai fini dell'osservanza del termine finale del giudizio di primo grado, il raddoppio dello stesso termine - operante nelle ipotesi di sospensione ai sensi dell'art. 304 - debba o non essere compiuto includendo anche l'aggiunta del sei mesi. La soluzione negativa discende dal chiaro ed inequivoco tenore letterale della disposizione da ultimo citata, che espressamente sancisce che il doppio del termine di fase deve essere calcolato "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), numero 3 - bis".
Nell'ordinanza impugnata è stato ritenuto che il periodo di sei mesi, pur non essendo suscettibile di raddoppio, debba essere comunque aggiunto al termine finale di fase, con la conseguenza che nel caso di specie detto termine avrebbe durata di due anni e sei mesi e non di due anni.
La linea interpretativa accolta dal Tribunale di Catania, cui ha aderito il Procuratore Generale presso questa Corte nelle conclusioni rassegnate nell'udienza camerale, non può essere condivisa perché contrastante con il testo della disposizione ex art. 304, comma 6. Invero, l'applicazione delle regole ermeneutiche dettate dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale porta univocamente a riconoscere che con la locuzione "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), numero 3 - bis" il legislatore abbia voluto escludere qualsiasi rilevanza al periodo aggiuntivo di sei mesi nella determinazione del termine finale, il cui calcolo rimane, perciò, agganciato esclusivamente al termine ordinano di fase, restando, così, assolutamente ininfluente la dilatazione eccezionalmente prevista dall'art. 303, comma 1, lett. b), numero 3 - bis.
La conclusione è stata accolta in recenti decisioni di questa Corte (Cass., Sez. 6^, 23 ottobre 2001, Capriati;
Cass., Sez. 1^, 8 agosto 2001, Fornaro) ed è avvalorata dalle concordi posizioni assunte dalla dottrina nel commento alla nuova normativa, essendo stato precisato che "il descritto, eccezionale, aumento del termine endofasico della custodia cautelare, e peraltro "sterilizzato" dall'art. 304, comma 6, 2, d.l. n. 341 del 2000 conv. in l. n. 4 del 2001, di guisa che esso non è addizionabile ai fini del computo del limite finale e complessivo del doppio del termini previsti dall'art. 303, primo, secondo e terzo comma". D'altro canto, che questa sia una soluzione interpretativa obbligata è confermato da concludenti argomenti di ordine logico e sistematico, individuabili sia nel carattere eccezionale della disciplina della sospensione, che, comportando il prolungamento della durata della privazione della libertà personale, non può essere applicata per via analogica (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Puglia, cit.; cfr. altresì Corte cost., 13 luglio 1994, n. 298), sia nella natura del termini finali stabiliti dall'art. 304, comma 6, che hanno la funzione di "meccanismo di chiusura della disciplina del termini" e di "limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema" (Corte cost., 18 luglio 1998, n. 292). Alla luce delle precedenti considerazioni, poiché i risultati dell'analisi delle disposizioni di cui all'art. 2 della l. n. 4 del 2001 coincidono con la totale esclusione di qualsiasi rilevanza dell'aggiunta di sei mesi sul computo del termine finale di fase, deve riconoscersi che nel caso in esame il termine ex art. 304, comma 6, c.p.p. è maturato il 21.12.2000, con la scadenza del doppio del termine ordinano di fase, decorrente dalla data di emissione del decreto che ha disposto il giudizio.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dalla Corte di Assise di Siracusa il 28.2.2001 e deve disporsi la liberazione del IN se non detenuto per altra causa. La cancelleria provvederà alla comunicazione prevista dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio nonché l'ordinanza della Corte di Assise di Siracusa in data 28-2-2001 e, per l'effetto, dichiara cessata l'efficacia della misura della custodia cautelare in carcere. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002