Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 1
La facoltà concessa all'imputato di impugnare per cassazione le sentenze di proscioglimento è legata all'esistenza di un concreto interesse alla rimozione di un provvedimento pregiudizievole. Quest'ultimo non ricorre nel caso di formula assolutoria accompagnata dalla menzione del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., laddove, come nella specie, non è legalmente prospettabile, neppure astrattamente, l'autonomo inizio di un'azione civile di risarcimento nei confronti dell'imputato, assolto in seguito a dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 19/11/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 1014
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 27162/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER LO n. il 05.03.1955
avverso sentenza del 11.02.1999 PRETORE di FORLÌ visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Il Pretore di Forlì con sentenza dell'11 febbraio 1999 dichiarava non luogo a procedere, per precedente giudicato, nei confronti di RT RL in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., in relazione ai fatti contestati fino al maggio 1995; assolveva perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., l'imputato dal medesimo reato in relazione agli episodi successivi, contestati fino al maggio 1996; lo assolveva con la stessa formula, ai sensi dell'art. 530 primo comma c.p.p., dall'imputazione di maltrattamenti di animali;
compensava interamente tra le parti le spese processuali.
Ricorre per cassazione, la difesa, denunciando inosservanza degli artt. 659 c.p. e 530 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione relativamente all'assoluzione per contraddittorietà delle prove, poiché la decisione, in primo luogo, non teneva conto delle risultanze testimoniali e investigative, tutte favorevoli all'imputato, mentre i denuncianti erano inattendibili, in quanto rinviati a giudizio per calunnia ai danni del RT in relazione agli stessi fatti;
comunque, la sentenza impugnata non considerava che i rumori lamentati non eccedevano i limiti della normale tollerabilità.
Il ricorrente deduce, infine, omessa motivazione relativamente al provvedimento di compensazione delle spese processuali e in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse relativamente al primo dei motivi dedotti.
Deve rilevarsi, infatti, che la facoltà concessa all'imputato di impugnare per cassazione le sentenze di proscioglimento è legata all'esistenza di un concreto interesse alla rimozione di un provvedimento pregiudizievole.
Quest'ultimo non ricorre nel caso di formula assolutoria accompagnata dalla menzione del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., laddove, come nella specie, non è legalmente prospettabile, neppure astrattamente, l'autonomo inizio di un'azione civile di risarcimento nei confronti dell'imputato, assolto in seguito a dibattimento. L'assenza di un interesse processuale, giuridicamente tutelato, a sostegno del ricorso preclude l'esame del merito della doglianza, peraltro intrinsecamente inammissibile in quanto articolata in argomentazioni in fatto e, perciò, comunque estranea ai limiti del giudizio per cassazione.
Il secondo motivo di gravame è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il Pretore ha, sia pure in forma concisa, dato conto delle ragioni della decisione adottata relativamente alla compensazione delle spese, mentre dall'intero contesto motivo della sentenza si desume la insussistenza delle condizioni per la condanna del denunciante al risarcimento dei danni.
Alla dichiarazione di inammissibilità, dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in un milione di lire.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali e della somma di L. l.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000