Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15058
CASS
Sentenza 9 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La notificazione della sentenza effettuata a norma dell'art.285 cod. proc. civ. non ha gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ. con riferimento agli interessi sulle spese legali in essa liquidate, e non è, quindi, idonea a fare decorrere gli interessi moratori previsti dall'art. 1224 cod. civ., atteso che la notifica "de qua" viene compiuta al procuratore costituito e non contiene l'intimazione o la richiesta scritta prevista dall'art. 1219, mentre detta intimazione o richiesta va effettuata al debitore di persona.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15058
    Data del deposito : 9 ottobre 2003

    Testo completo