Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
La notificazione della sentenza effettuata a norma dell'art.285 cod. proc. civ. non ha gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ. con riferimento agli interessi sulle spese legali in essa liquidate, e non è, quindi, idonea a fare decorrere gli interessi moratori previsti dall'art. 1224 cod. civ., atteso che la notifica "de qua" viene compiuta al procuratore costituito e non contiene l'intimazione o la richiesta scritta prevista dall'art. 1219, mentre detta intimazione o richiesta va effettuata al debitore di persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15058 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RELAX SPA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Giovanni Caporaso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINI A 71, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ACETO, difesa dall'avvocato FULVIO E. FACCHIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUSL/3 CENTRO MOLISE, in persona del Commissario Dott. Michelangelo Bonomolo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO BENCO 81, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI DONATO, difeso dall'avvocato NICOLA BERARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 413/99 del Tribunale di CAMPOBASSO, emessa il 13/12/99 e depositata il 14/12/99 (R.G. 187/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 agosto 1992, la Unità locale dei servizi sanitari, sociali e scolastici (d'ora in poi: USL) di Campobasso proponeva opposizione al precetto ad essa notificato dalla s.p.a. AX, contestando alcune delle somme chieste con tale atto concernenti interessi, diritti e spese.
In contumacia della società AX, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 21 novembre 1995, accoglieva l'opposizione proposta dalla USL.
La società AX proponeva appello convenendo davanti al Tribunale di Campobasso sia la USL di Campobasso, sia la Azienda Unità Sanitaria Locale (d'ora in poi: AUSL) n. 3 Centro Molise. Costituitasi soltanto quest'ultima, il Tribunale adito, ha ritenuto che le parti costituite fossero le stesse del giudizio di primo grado e, con la sentenza depositata il 14 dicembre 1999, ha rigettato l'appello ed ha condannato la AX a pagare le spese processuali in favore della AUSL n. 3 Centro Molise.
In ordine ai motivi di appello, il Tribunale ha osservato che: a) la costituzione della parte attrice davanti al pretore era stata tempestiva, perché avvenuta nella prima udienza di comparizione, a cui quella fissata nell'atto di citazione era stata spostata per uno sciopero del personale di cancelleria;
b) gli interessi legali sulla sorte capitale dovevano essere calcolati "in base alle diverse decorrenze relative all'epoca di inoltro delle rispettive distinte mensili poste a base dell'originario decreto ingiuntivo azionato"; c) in ordine agli interessi moratori sulle somme per spese legali liquidate in sentenza, essi decorrevano dal precetto, e non dalla notifica della sentenza di condanna, che ha la sola funzione di fare decorrere il termine breve di impugnazione;
d) la somma determinata dal pretore per i diritti successivi al decreto ingiuntivo era conforme alla tariffa professionale dell'epoca ed era comprensiva della maggiorazione per spese generali.
La società AX ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, a cui la AUSL n. 3 Centro Molise ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Poiché la sentenza impugnata ha affermato che il giudizio di appello si è svolto tra le stesse parti nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza di primo grado e tale affermazione non viene censurata dalle parti, deve ritenersi sussistente la legittimazione della AUSL n. 3 Centro Molise a resistere all'appello proposto dalla società AX avverso la sentenza emessa in accoglimento della domanda proposta dalla USL di Campobasso, nonché a partecipare al giudizio di cassazione instaurato dalla stessa società. 2. - Con il primo motivo la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 314 c.p.c. vecchia formulazione e art. 56 disp. att. c.p.c. vecchia formulazione, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.". La ricorrente osserva che la USL di Campobasso si costituì non nella udienza di comparizione fissata in citazione per il 25 settembre 1992, ma solo successivamente, onde, non essendosi costituita alcuna delle parti, il giudizio doveva essere riassunto ex art. 307, primo comma, c.p.c. e, in difetto di ciò, dichiarato nullo, con nullità anche della sentenza di primo grado. La ricorrente ritiene irrilevante il fatto che l'udienza di comparizione sia stata differita di ufficio.
Il motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte, con riferimento alla disciplina del procedimento davanti al pretore anteriore alla legge 26 novembre 1990 n.353 (non ancora entrata in vigore quando è stato instaurato il presente giudizio davanti al pretore), ha più volte affermato che, nei casi in cui non si tenga udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione, è applicabile l'art. 57, primo comma, disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 313, ultimo comma c.p.c., con la conseguenza che la comparizione si intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Tale regola trova applicazione ope legis e, quindi, anche nell'ipotesi in cui l'attore, dopo la notificazione dell'atto introduttivo della lite, non si sia costituito e non abbia iscritto la causa a ruolo, provvedendovi alla nuova udienza immediatamente successiva in cui sia caduta la causa, secondo gli articoli di legge predetti (Cass. 23 ottobre 1972 n. 3199; 25 marzo 1978 n. 1450; 3 giugno 1980 n. 3618, la quale precisa che l'attore non ha obbligo di comunicare al convenuto la data della udienza a cui la causa è rinviata a norma dell'art. 57, primo comma, disp. att. c.p.c.).
Non sussistono, quindi, le violazioni di legge denunziate nel ricorso, essendo non contestato che la comparizione della USL avvenne nella udienza a cui la causa, per lo sciopero del personale delle cancellerie, fu rinviata a norma dell'ultimo comma dell'art. 313 c.p.c. e del primo comma dell'art. 57 disp. att. c.p.c..
3. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.", sostenendo che la notifica della sentenza che aveva condannato la USL al pagamento della sorte capitale e delle spese legali equivale a costituzione in mora, onde da essa sono iniziati a decorrere "gli interessi legali sia sulla sorte capitale sia sulle spese e competenze legali".
Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che la censura con esso formulata è pertinente soltanto agli interessi sulle spese legali liquidate dalla sentenza di condanna della USL, mentre non attiene agli interessi sulla somma capitale, che la sentenza impugnata ha ritenuto decorrenti "dall'epoca di inoltro delle rispettive distinte mensili poste a base dell'originario decreto ingiuntivo azionato". Tale ratio deciderteli non è stata criticata nel ricorso, onde la statuizione relativa agli interessi sul capitale deve ritenersi non investita dal ricorso. Per quanto attiene agli interessi sulle spese legali, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la notifica della sentenza che le ha liquidate, effettuata a norma dell'art. 285 c.p.c. al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, non ha gli effetti della costituzione in mora ex art. 219 c.c., e quindi non è idonea a fare decorrere gli interessi moratorì previsti dall'art. 1224 c.c.. Ed invero quella notifica viene effettuata al procuratore costituito e non contiene l'intimazione o la richiesta scritta prevista dall'art. 1219, mentre detta intimazione o richiesta va effettuata al debitore di persona.
4. - Con il terzo motivo la società ricorrente, deducendo vizi di motivazione in ordine all'entità dei diritti di procuratore chiesti con il precetto, lamenta la genericità dell'opposizione sul punto della USL, sulla quale incombeva l'onere probatorio perché "in excipiendo reus fit actor".
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la determinazione dei diritti di procuratore effettuata in modo preciso dal pretore fosse corretta e "conforme alle tariffe professionali allora vigenti (D.M. 24.11.1990 n. 932)". Sarebbe spettato alla società ricorrente precisare gli aspetti e le ragioni per cui la determinazione dei detti diritti, da parte della sentenza impugnata, si ritenga errata, e non limitarsi a lamentare un generico vizio di motivazione della stessa sentenza.
5. - Con il quarto motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.M. 24.11.90 n.392, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.", sostenendo che le spettava la maggiorazione per spese generali, onde la contestazione delle stesse era infondata.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha riconosciuto alla società ricorrente la maggiorazione per spese generali, avendo confermato la pronunzia di primo grado che aveva specificamente liquidato tale maggiorazione in L. 26.800 (v. 1 capo n. 5 del dispositivo). La somma dovuta per effetto di detta maggiorazione è stata ridotta in conseguenza della riduzione apportata ai diritti di procuratore, restando però perfettamente corrispondente al 10% previsto dall'art. 5 invocato dalla ricorrente. Ed invero i diritti sono stati dal giudicante determinati in L. 228.000, a cui va aggiunto l'onorario di L. 40.000, così determinandosi la somma a cui è stata commisurata la detta maggiorazione.
6. - In conclusione il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata a pagare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 350, di cui euro 250 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2003