Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ESEN aise et 13 quinquies ee 74295 6.25/5184m. 159 REGISTRAZIONĘ. REPUBBLICA ITALIANA 0:33 19 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto Terremoto 84 SE ONE TRIBU ARIA - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 236/01 Presidente SACCUCCI Dott. Bruno Dott. Massimo Consigliere ODDO Consigliere 7640 Cron. Dott. Mario CICALA · Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 01/07/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONA CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74295 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF I I DD PERUGIA, in persona elettivamente domiciliato indel Ministro pro tempore, ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AP IO;
intimato 2002 avversO la sentenza n. 386/99 della Commissione 2949 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 386/05/99 del 15 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Perugia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da NA CA per il 1985, quale calco- lata previa rideterminazione della base imponibile di- chiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegitti- mamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile di- - chiarato dal contribuente;
avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- che, nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. 2 che NA CA, benché ritualmente intima- non si è costituito, né ha svolto attività difensi- to, va. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, legge 28 febbraio 1986 n.46, art.13 primo comma;
art.10; D. P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art.3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 ― il quale prevede che somme relative a pagamenti delle imposte dirette, le 3 sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, comunifino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 1° luglio 2002 Il rel. ed est. Il Presidente Calvatore Di Parma Bruno Saccucci und verwer DSP SHAT IN CANCELLERIA IL CANCELLERE Oggi 6 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 4