Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, non può farsi luogo alla cosiddetta oblazione discrezionale di cui all'art. 162 bis cod. pen., neppure nel caso in cui ricorra l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma terzo, L. n. 110 del 1975, che è circostanza attenuante speciale e non integra una figura autonoma di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 39982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39982 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2766
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024072/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) TT IO, N. IL 01/06/1987;
avverso SENTENZA del 05/04/2008 GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che il GUP del tribunale di Brescia, officiato in seguito ad opposizione a decreto penale per la contravvenzione di cui alla L. n.110 del 1975, art. 4, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato è estinto per intervenuta oblazione ed ha ordinato la confisca la distruzione di quanto il sequestro;
- che il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per cassazione, rilevando che il caso di "lieve entità" contemplato dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, seconda parte configura non già un autonoma ipotesi di reato, ma una mera circostanza attenuante e dunque, in quanto tale, è ininfluente ai fini dell'applicabilità dell'oblazione;
che la tesi è fondata, perché in base alla costante giurisprudenza, risalente, ma mai contraddetta, citata dallo stesso ricorrente (per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 5560 del 25/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206191, Presidente: La Cava P. Estensore: ZI E. Imputato:
P.G. in proc. Senesi) il reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 3 e 3, è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, e il fatto di lieve entità previsto dal comma 3, seconda parte non costituisce un'ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che esso non è suscettibile della cosiddetta oblazione discrezionale prevista dall'art. 162 bis c.p., neanche nel caso in cui ricorra l'attenuante. - che perciò la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP del tribunale di Brescia.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2008