Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. se aveva richiesto l'applicazione del rito abbreviato, secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto aver diritto alla riduzione del rito il condannato all'ergastolo che aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato il 12 giugno 2000, prima dell'emanazione del D.L. n. 341 del 2000 e nella pendenza della legge, più favorevole, n. 479 del 1999).
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- 1. Alla Corte costituzionale la questione della mancanza diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 111 e 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 3, in rapporto all'art. 646, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consente che, ad istanza dell'interessato, il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione si svolga, dinanzi alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. 1. Come si ricorderà, nell'annotare in questa Rivista l'ordinanza di rimessione del ricorso in proc. Nicosia, che sottoponeva all'esame delle Sezioni unite alcune questioni relative al rito da osservare in grado di merito nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, avevamo segnalato …
Leggi di più… - 2. Si ridetermina la pena definitiva per stupefacenti dopo la sentenza 32/14 Corte Costituzionale?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Quali effetti della sentenza 32/14 della Corte Costituzionale 32/14 sulle condanne passate in giudicato per spaccio di sostanze stupefacenti cd. leggere (hashish, marijuana)? La Corte Costituzionale il 12 febbraio 2014 ha dichiarato l?illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti dal 2006 al marzo 2013. Come evidenziato in un altro contributo, si torna dunque alla vecchia legge in vigore fino al 27 febbraio 2006 che distingue droghe leggere e droghe pensanti ed è più severa per i reati che coinvolgono droghe pesanti (eroina, cocaina, .. : pena minima 8 anni di reclusione) e più lieve per i reati che coinvolgono droghe leggere (hashish, marijuana) dato che la pena minima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2012, n. 25227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25227 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 10
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 27523/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
GU ZO, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 4/2011 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 28/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. AURELIO GALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11 aprile 2011 la Corte d'assise d'appello di Catanzaro, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata da UI CE, volta a ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo, inflittagli con sentenza della stessa Corte del 20 dicembre 2002, con quella di anni trenta di reclusione.
1.1. la Corte premetteva che:
- l'istante era stato condannato alla pena dell'ergastolo, essendogli stato riconosciuto nel giudizio di appello, in virtù della normativa transitoria di cui al D.L. n. 82 del 2000, art. 4 ter, comma 1, convertito in L. n. 144 del 2000, il diritto di essere giudicato con il rito abbreviato, e in applicazione del D.L. n. 341 del 2000, convertito in L. n. 4 del 2001;
- la richiesta di essere giudicato con il detto rito era stata avanzata dal predetto il 12 giugno 2000 prima che, con la novella introdotta con D.L. n. 341 del 2000, fosse aggiunta, nell'art. 442 c.p.p., comma 2, la previsione della sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo nei casi di concorso di reati e di reato continuato;
- tale richiesta, respinta in primo grado, era stata accolta in data 17 luglio 2002 dalla Corte d'assise d'appello, che aveva sostituito l'ergastolo semplice all'ergastolo con isolamento diurno per dodici mesi.
1.2. La Corte, tanto premesso, rilevava, a ragione della decisione, che;
- la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 17 settembre 2009 sul caso CO - Italia, cui aveva dato attuazione questa Corte con sentenza n. 16507 del 2010, aveva affermato che l'applicazione retroattiva, a svantaggio del ricorrente, dei principi normativi introdotti con il D.L. n. 341 del 2000 avevano violato i diritti riconosciuti dagli artt. 6 e 7 della Convenzione Per La Salvaguardia Dei Diritti Dell'uomo, poiché la pena dell'ergastolo, applicata nel caso di specie, era risultata più severa della pena massima irrogabile, pari a trenta anni di reclusione;
- l'indicata Convenzione, come letta e interpretata dalla Corte di giustizia, era entrata per via pattizia a far parte dell'ordinamento interno, che, ove non in contrasto con norme interne di rango costituzionale, doveva alla stessa adeguare il proprio diritto interno, soprattutto a seguito del Trattato di Lisbona, entrato in vigore l'1 dicembre 2009, e tenuto conto della già intervenuta pronuncia della Corte europea sulla questione e dell'orientamento di questa Corte verso una posizione di sempre maggiore integrazione tra diritto nazionale e diritto convenzionale, riconoscendo massima autorità di giudicato alle pronunce europee anche alla presenza di giudicato interno;
- la stessa Corte decidente, quale giudice dell'esecuzione, era intervenuta in altri casi, accogliendo analoghe richieste;
- la lettura dell'art. 7 della Convezione, elaborata dalla pronuncia CO, doveva ritenersi applicabile direttamente in favore di ogni altro cittadino che si trovava in analoghe situazioni, senza la necessità per lo stesso di adire la medesima Corte europea, occorrendo accreditare il valore di precedente vincolante a quelle pronunce extra ordinerà che predisponevano nuovi diritti, se forniti, come nel caso in esame, di "corretta premessa dogmatica e di stringenti argomentazioni".
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.442 e 670 c.p.p., del D.L. n. 341 del 2000 e degli artt. 6 e 7 del
T.I. 4 novembre 1950.
Secondo il ricorrente, la Corte è incorsa in violazione di legge, perché:
- il codice di rito penale non prevede la possibilità di sostituire la pena irrogata con sentenza definitiva con altra pena di durata (natura o specie) diversa, essendo onere dell'interessato adire la Corte europea per far accertare la presunta violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione e, quindi, in caso di accoglimento della domanda, adire il giudice nazionale, senza che il precedente, rappresentato da una decisione pregiudiziale della Corte europea, possa supplire alla inattività della parte;
- i richiami giurisprudenziali operati sono inconferenti, riguardando la sentenza del 17 settembre 2009 della Corte europea e la sentenza dell'11 febbraio 2010 di questa Corte diversa fattispecie, perché nella vicenda in esame la Corte d'assise d'appello, con la sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo, ha applicato la normativa di cui al D.L. n. 341 del 2000, già vigente al momento della richiesta del giudizio abbreviato, e non vi era, quindi, alcuna legittima aspettativa dell'imputato a un trattamento più lieve o favorevole, venuto meno a seguito delle nove disposizioni.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Catanzaro è infondato.
2. Deve premettersi la ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento.
2.1. L'art. 442 c.p.p., comma 2, nel testo originario entrato in vigore il 24 ottobre 1989, disponeva che "in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta".
L'ultimo periodo di detta norma veniva dichiarato illegittimo, per eccesso di delega ex art. 76 Cost., con sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 22 aprile 1991, secondo la quale l'art. 2, punto 53, della legge di delega legislativa, conferita al governo per l'emanazione del codice di procedura penale, era da interpretare nel senso che la previsione del giudizio abbreviato riguardava solo i reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniale, con esclusione quindi dei reati puniti con la pena dell'ergastolo.
2.2. L'art. 442 c.p.p., era successivamente modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 30, entrata in vigore il 2 gennaio 2000,
con l'inserimento, al comma 2, dopo il primo periodo, della previsione che "alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta", che comportava la reintroduzione della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo.
2.3. Interveniva, poi, il D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni nella L. 5 giugno 2000, n. 144, entrata in vigore l'8 giugno 2010, alla stregua del cui art. 4 ter:
- le disposizioni di cui all'art. 438 c.p.p., e segg., come modificate o sostituite dalla L. n. 479 del 1999, si applicavano ai processi per i quali, sebbene fosse scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non era ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione (8 giugno 2000);
- nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla detta data, e nei quali, prima della detta data, era scaduto il termine per proporre la richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile e successiva alla medesima data, poteva chiedere che il processo, ai fini dell'art. 442 c.p.p., comma 2, fosse immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, e tale richiesta era ammessa se presentata nelle cadenze indicate dalla medesima norma (nel giudizio di primo grado prima della conclusione della istruzione dibattimentale;
nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., della istruzione stessa, e nel giudizio di rinvio, se ricorrevano dette medesime condizioni).
2.4. Con il successivo D.L. 24 novembre 2000, n. 341, entrato in vigore il 21 novembre 2000, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, entrata in vigore il 21 gennaio 2001, venivano emesse alcune disposizioni di interpretazione autentica, e in particolare:
- con l'art. 7, comma 1, era specificato che l'espressione "pena dell'ergastolo", contenuta nell'art. 442 c.p.p., comma 2, ultimo periodo, doveva intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno;
- con l'art. 7, comma 2, era aggiunto all'art. 442 c.p.p., comma 2, il periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo";
- con l'art. 8, comma 1, era stabilito che, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (24 novembre 2000), nei casi in cui era applicabile o era stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se veniva formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al alla D.L. n. 82 del 2000, art. 4 ter, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 144 del 2000, l'imputato poteva revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (21 gennaio 2001), e il processo riprendeva secondo il rito ordinario dallo stato in cui esso si trovava al momento della proposizione della richiesta.
3. Tanto premesso in diritto, si rileva che, secondo la ricostruzione fattuale operata con l'ordinanza impugnata:
- UI CE ha avanzato il 12 giugno 2000, nel giudizio di primo grado, la richiesta, che è stata respinta, di essere giudicato con il rito abbreviato ed è stato condannato, all'esito del giudizio, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno;
- il predetto, ammesso al rito alternativo in grado di appello con ordinanza del 17 luglio 2002, è stato condannato alla pena dell'ergastolo dalla Corte d'assise d'appello in applicazione del D.L. n. 341 del 2000. 4. Alla stregua di dette emergenze fattuali appare evidente, come rimarcato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, condividendo l'analisi condotta dal Giudice della esecuzione, che la richiesta di rito abbreviato è stata, nel caso di specie, avanzata il 12 giugno 2000, prima della emanazione del D.L. n. 341 del 2000, nella pendenza della legge più favorevole L. n. 479 del 1999, che prevedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, e dopo l'entrata in vigore della normativa transitoria di cui al D.L. n. 82 del 2000, art. 4 ter. La vicenda, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore ricorrente, è stata fondatamente risolta richiamando la sentenza del 17 settembre 2009, con la quale la Corte europea ha accolto il ricorso proposto da CO contro l'Italia, affermando il principio della natura sostanziale e non processuale della diminuzione per il rito abbreviato, concernente la severità della pena, e rilevando che l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal D.L. n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, avendo deluso il legittimo affidamento riposto dallo CO, in sede di scelta del rito, su una riduzione di pena, ha violato l'art. 6 della Convenzione relativo al diritto a un processo equo.
La perfetta sussumibilità in detto principio del caso in esame, per l'identità della fattispecie e per l'antecedenza della richiesta del giudizio abbreviato alla nuova normativa di cui al D.L. n. 341 del 2000, la cui ritualità - sulla base dette norme processuali che disciplinavano l'accesso al rito speciale al momento della richiesta - è stata riconosciuta dal Giudice di appello, comporta l'applicazione del medesimo principio, confortata dalla diretta applicazione nell'ordinamento nazionale della Convenzione europea, nella interpretazione della Corte europea.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012