Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 1
È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena qualora si tratti di reato attribuito alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni personali), commesso prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 e giudicato dal giudice togato, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli articoli 63, comma primo e sessantaquattresimo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 del suddetto D.Lgs., poiché più favorevoli, in virtù dell'art. 2, comma terzo, cod. pen.. (La Corte ha osservato al riguardo che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal giudice di pace, ex art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000, non determina un trattamento in concreto più sfavorevole per l'imputato, considerato che il beneficio può essere revocato e che, comunque, è precluso al giudice combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del "favor rei", perché in tal modo si applicherebbe una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2006, n. 7225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7225 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/02/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 237
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 5371/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TO CA, n. a Monza il 31 agosto 1962;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano depositata il 27 ottobre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Mura Antonio che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. VIOLA Cristiano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TO CA AN impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di lesioni personali. Propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dei termini a comparire al dibattimento di primo grado, già disattesa per tardività dal Giudice d'Appello.
Con il secondo motivo la ricorrente ripropone altresì un'eccezione di violazione del contraddittorio per la mancata escussione delle prove ammesse su richiesta del Pubblico Ministero, e ancora una volta si tratta di eccezione già disattesa dal Giudice d'appello al rilievo che il sopravvenuto decesso della persona offesa, unico testimone ammesso, ne aveva reso impossibile l'escussione. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2 c.p., lamentando che le sia stata negata la sospensione condizionale della pena in applicazione del sopravvenuto D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60, norma meno favorevole.
I primi due motivi del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 581 c.p.p., lettera c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente ripropone eccezioni già disattese dal Giudice d'appello senza censurarne le argomentazioni esibite con riferimento sia alla natura della nullità del decreto di citazione, che essendo a regime intermedio avrebbe richiesto un'immediata deduzione in udienza (Cass., sez. 4^, 9 novembre 1995, Prudente, m. 203256), sia alla mancanza di altre pro ammesse, ve oltre quella della deposizione della persona offesa poi deceduta.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che, "per i reati attribuiti alla cognizione del Giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal Giudice togato, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto del citato D.Lgs., art. 63, comma 1 e art. 64, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs., in quanto più favorevoli, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, dovendo escludersi che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal Giudice di pace (citato D.Lgs., art. 60) determini un trattamento in concreto più sfavorevole per l'imputato, tenuto conto che il beneficio stesso può essere revocato" (Cass., sez. 2^, 13 giugno 2003, Rauseo, m. 226114);
come è indiscusso che non possano essere sospese le più favorevoli pene previste per i reati di competenza del Giudice di pace, in quanto è precluso al Giudice "combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità" (Cass., sez. 4^, 4 giugno 2004, Perino, m. 229687).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006