Sentenza 30 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
1. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE trous bhi lotti statione;
Conseurs on tutti A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dictor over sevilin 0 1 4 3 8 70 fren met P.L. Dott. Rafaele G. N. 22114/99 Cron. 3112 VELL Consigliere Dott. Antonio Rep.469 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud. 15/05/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente RosarisRe Juli RomaniПетриви SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SS IN, SI LA, SI EN quali eredi di SI DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso 10 studio dell'avvocato STEFANO GIOVE, che li RAFFAELLA SONZOGNI, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AL FU, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITT EMANUELE II 229, presso lo studio 2002 dell'avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che lo difende 770 unitamente all'avvocato PIERLUIGI BUZZANCA, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 556/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 03/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato BONFIGLIO Raffaele, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del controricorso e il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo l'arch. al presidentre ou tribunale in Bergam VI VA chiedeva il pagamento della somma di Lit.67.412.505, oltre interessi legali e le del procedimento, quali prestazionispese professionali per la predisposizione di un progetto di lottizzazione denominato "Ca' Alta". Con atto di citazione in opposizione a decreto emens on alto presidente ingiuntivo MI AL contestava il credito VA in quanto il progetto di dell'arch. lottizzazione dal medesimo predisposto era stato eseguito con gravi errori di tipo professionale, tali da non consentire l'approvazione del progetto di lottizzazione stesso, con notevoli danni per il proprietario che si trovava costretto, a seguito di ciò, a "svendere" i terreni non lottizzati ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto а quanto inizialmente previsto. Pertanto, l'opponente non riteneva equo pagare al professionista l'importo di cui alla parcella richiesta e pari a Lit.94.986.240 globali, da cui - era già stato detratto un acconto già pagato pari a - per una prestazione professionale Lit.27.279.994, non valida, inidonea a raggiungere ilperché risultato di ottenere l'approvazione del progetto 3 di lottizzazione per carenza di presupposti progettista, ilimputabile а fatto e colpa del inserito nel detto piano tutti iquale non aveva terreni oggetto della perimetrazione comunale, edviziando pertanto all'origine la fattibilità approvazione del piano stesso. Con sentenza in data 8.2-12.4.1996 il tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione, ritenendo la parcella dell'arch. VA congrua e corretta e affidato svolto l'incarico allo stesso diligentemente. Contro detta sentenza proponevano appello le eredi di AL MI. Con sentenza depositata il 3.10.1998 la corte d'appello di Brescia respingeva l'impugnativa ed, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal VA, liquidava le spese del primo grado del giudizio. Avverso tale sentenza DE SO RI, MI LA e AT, quali eredi di MI AL, ricorrono per cassazione con tre motivi di gravame;
resiste con controricorso VA VI. MOTIVI DELA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano 4 violazione 0 falsa applicazione degli artt. 1176, 2229, 2233 e 2236 cod. civ., in relazione con l'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata rilevato che l'arch. VA non aveva progettato un piano di lottizzazione in modo completo, corretto ed esauriente, avendo commesSO il grave errore di non aver previsto la necessità di includere nel detto piano i terreni di proprietà di altre persone, già perimetrati dal P.R.G., errore peraltro riconosciuto dal c.t.u. arch. Tosetti e dalla medesima sentenza impugnata. Deducono le ricorrenti che il piano di lottizzazione (P.L.) deve essere previsto in apposito strumento urbanistico comunale (piano regolatore generale o programma di fabbricazione); che il comune non può modificare unilateralmente il contenuto del piano, ma può solo approvarlo respingerlo;
che pertanto il comune di Seriate non poteva di ufficio integrare il progetto presentato dall'arch. VA che aveva omesso l'inserimento dei terreni di proprietà di altri due soggetti, ma poteva solo ritenerlo non conforme alle prescrizioni vigenti in materia;
che il VA nel presentare il P.L. aveva dichiarato che i terreni interessati erano tutti di proprietà di 5 MI AL, mentre ciò non corrispondeva al vero;
che presupposto per l'approvazione del piano di lottizzazione che siano d'accordo tutti i proprietari delle aree delle quali si propone la pianificazione attuativa, in considerazione degli obblighi e delle servitù che vengono costituite su tutti i fondi oggetto del piano;
che pertanto il VA non aveva operato con la diligenza del professionista (art. 1176, 2° comma, cod. civ.), avendo omesso di inserire nel P.L. un elemento essenziale per la sua approvazione (consenso di tutti i proprietari delle aree interessate). Col secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle leggi urbanistiche n.1150/1942 e n.756/1967, in relazione n. 3 c.p.c., per avere la corte di all'art. 360 merito ritenuto erroneamente che 1' operato del VA non risultava "di aver subito alcuna censura in sede di esame da parte della commissione edilizia che, anzi, espresse, come è pacifico e documentato, parere favorevole". I due motivi per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. La sentenza impugnata ha chiarito che la 6 necessità del consenso di tutti i proprietari delle aree fabbricabili del piano di lottizzazione realizzato dal VA non si poneva nella specie, "poiché il piano proposto riguardava soltanto aree di proprietà MI", non senza considerare che tale consenso era necessario per la realizzazione del piano e non certamente per la sua approvazione (cfr. a pag. 9 della sentenza). La corte di merito ha precisato che l'MI aveva affidato al VA la pianificazione attuativa soltanto per i propri terreni e non per le aree degli altri, "il cui intento di lottizzare (sul quale, se mai, incombeva all'MI, e non certo all'architetto indagare) neppure risulta che egli si fosse preoccupato di sondare"; che l'operato di VA non risultava aver subito alcuna censura in sede di esame della commissione edilizia, che anzi aveva espresso parere favorevole, e non certo perché fuorviata dall'avere VA affermato contro il vero che la lottizzazione proposta riguardava terreni di un'unica proprietà. Le conclusioni della corte di appello trovano puntuale riscontro nella motivazione della c.t.u. redatta dall'arch. Tosetti, il quale ha accertato 7 che le obbiezioni al lavoro del VA da parte dell'MI non erano state prese in commissione edilizia del considerazione dalla comune che aveva esaminato il progetto e lo aveva approvato;
e che la parcella del VA, liquidata dal competente ordine professionale, era congrua e conforme a tariffa. Pertanto la motivazione della sentenza impugnata appare puntuale, completa ed esente da vizi logici o da errori di diritto. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano contraddittoria motivazione in insufficiente e disapplicazione ordine alla della legge professionale ed in ordine alla mancata valutazione degli errori in fatto del mezzo istruttorio, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato errata la parcella dell'arch. VA, che aveva fatto riferimento ad una estensione di terreno di mq.80.000, mentre l'area del P.L. era soltanto di mq. 40.000, come si evinceva dall'estratto del P.R.G.. Deducono le ricorrenti che il VA aveva richiesto il riconoscimento di somme non dovute con l'avallo del proprio ordine professionale;
che, pertanto, appariva necessario disporre la 8 rinnovazione della c.t.u. ad opera di altro professionista, anche perché detta c.t.u. era viziata da gravi errori tecnici, non avendo previsto la partecipazione di tutti i proprietari delle aree interessate quale presupposto necessario per l'approvazione del P.L. Il terzo motivo è inammissibile, perché solleva in sede di legittimità una questione nuova, non eccepita nel giudizio di merito. D'altronde il di fatto relativo alla presunto errore circostanza che la parcella si riferiva ad un'area di 80.000 mq. e non a quella reale di 40.000 mq., non appare né documentato né altrimenti provato. la Respinto il ricorso, le spese seguono soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1665.00 di cui euro 1500 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 15.5.2002. A lounghiere est. brensrente пориви лепти DEPOSITATA IN CANCELLENA . IL CANCELLIERE MA Di ZZ Oggi, IL CANCELLIERE MA Nu D o