Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2001, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 6 8 6/0 1 LA CO Oggetto douarwree mutirette SEZIONE SECONDA CIVILE domande del legitlivia rio di alterouxive pro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: quite della differeciza di Valore- R.G.N. 14726/97 Presidente Dott. TO IANNOTTA Cron. 3543 Consigliere - SCHETTINO Dott. Olindo Rep.543 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Consigliere Ud. 26/06/00 Dott. Umberto GOLDONI TROMBETTA - Rel. Consigliere Dott. Francesca ha pronunciato la seguente SENTENZA 712 sul ricorso proposto da: EL RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 15, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TREVISI RAFFAELE, difeso dall'avvocato COLOSIMO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per dirittil L. 6000 AGOSTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente FENCEZ2004 IL CANCELLIERE
contro
AR EL RA, EL DO, EL AD, EL DO, tutti in proprio e quali eredi di LI 14 CANCELL LL RE;
EL NC, EL AR, 0375295 EL LI, EL NA tutti in proprio e 0375269 2000 quali eredi di LL PE, elettivamente 1266 domiciliati in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 31 presso 0975270 -1- lo studio dell'avvocato SINISCALCHI ANGELO che li difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrenti Richiesta copia esecutiva dal Sig. SINI SCALCH' nonchè contro per diritti L. 28000 8 23 MAG 2001 EL LO, EL NO, EL NT;
- LI 1500FRE
- intimati -
nonchè
contro
NTquale erede di LL NN e EL 0408821 LL IO;
EL NO, EL DO, 0408822 EL DO, EL LO, EL AD, 0408823 EL RA tutti quali eredi di LL RE e LL IO;
EL NC, EL LI, FT2 EL AR, EL NA quali eredi di LL PE e LL IO;
LI 1500 LLRIA - intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 3368/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/10/96; 0408824 で udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0408825 udienza del 26/06/00 dal Consigliere Dott. Francesca 0408836 0408837TROMBETTA; per delega 0408831 udito 1'Avvocato NN DI BATTISTA, dell'Avv. Colosimo A., depositata in udienza, 0408832 difensore del ricorrente che ha chiesto l'accogl imento 0408833 del ricorso;
udito l'Avvocato Angelo SINISCALCHI, difensore dei 0408834 -2- 0408835 resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LI 1500 Con atto di citazione notificato il 5.XI.83 LL IA ed MA LL convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma RE, IO e 0408825 PE LL, deducendo: che con sentenza 1.3.83 LI 1500 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto che il LLR contratto di compravendita stipulato il 3.3.62 da NN LL con i figli RE, IO e PE LL, costituiva una donazione indiretta 0408827 relativamente alla differenza fra l'effettivo valore del terreno venduto ed il prezzo pagato;
che FT2 Con la stessa sentenza era stata respinta l'azione di riduzione della donazione proposta da IA ed LI 1500 LLR MA LL, non essendo stato provato se la donazione indiretta esaurisse l'intero patrimonio del de cuius e quindi se esistesse о meno un 0408828. relictum. che fosse loro 0408829 Chiedevano, pertanto, riconosciuto il diritto derivante dalla su citata 0408830 sentenza in ordine alla corresponsione pro quota 0408818 della differenza fra il maggior valore del fondo ed D408819 il prezzo di vendita dell'immobile, secondo le norme sulla successione legittima. 0408820 Con sentenza 31.1.91, il Tribunale, affermando l'insussistenza di un relictum da dividere, 3 rigettava la domanda. Su impugnazione di IA ed MA ON, la corte di appello di Roma, con sentenza 31 ottobre 1996 rigettava l'appello. Afferma la corte, per quanto riguarda il presente giudizio, che è fondata l'eccezione di giudicato sollevato dagli appellati nel primo grado di giudizio, avendo gli appellanti richiesto, già nel giudizio conclusosi con la sentenza 3260/83, la ripartizione fra tutti gli eredi, pro quota, della differenza fra il maggior valore dell'immobile ed FT2 il prezzo pagato, sentenza con la quale è stata attribuita al contratto di compravendita de quo natura di negozio misto con donazione. Ne consegue l'inammissibilità di una nuova pronuncia sul punto. Nel merito, comunque, la domanda è infondata poichè con il rigetto dell'azione di riduzione, non è consentita né azione di divisione, né attribuzione di differenze di quote a favore di alcuni eredi, mancando la dimostrazione dell'esistenza di un relictum e dell'avvenuta lesione delle quote dei legittimari. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione, MA LL al quale resistono con 4 controricorso illustrato da memoria AN, AL, AD e VA LL in proprio e quali eredi di RE LL, nonché, NZ, AR, LI ed IN LL in proprio e quali eredi di PE LL. Disposta da questa corte è stata eseguita, nel termine concesso, l'integrazione del contrad- dittorio nei confronti di TO LL ed eredi di IO LL. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 7T2 1) - la violazione degli artt. 713, 724, 737 C.C. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, -per avere la corte di appello erroneamente affermato che, nella specie, non esisteva un relictum da dividere, nonostante, come si desume dalla sentenza resa nel precedente giudizio, la n. 3260/83, il relictum fosse costituito dal terreno, esteso circa 16 ettari, con scorte vive e morte, frutti naturali e civili;
e sulla base dell'anzidetta sentenza passata in giudicato, qualificante la vendita di tale terreno, effettuata dal de cuius a favore dei figli RE, PE e IO ON come negozio misto con donazione, il 5 relictum da dividere fosse costituito dalla differenza fra il maggior valore del fondo ed il minor prezzo per lo stesso pagato;
2)- la violazione dell'art. 2909 C.C., la nullità del procedimento, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, -per avere la corte di appello erroneamente affermato che la domanda proposta nel presente siccome già formulata nel giudiziogiudizio, conclusosi con la sentenza n. 3260/83 (che aveva riconosciuto nella vendita del terreno un negozio 712 misto con donazione), era inammissibile, perché coperta da giudicato;
e ciò senza considerare che, proprio in forza del giudicato sulla qualificazione il ricorrente con giuridica di quel contratto, l'azione di cui al presente giudizio, tende a conseguire pro quota la ripartizione della differenza fra il maggior valore del fondo ed il prezzo pagato;
3) la violazione degli artt. 1414, 555, 556 all'art. 360 nn. 3 e 5C. civ. in relazione c.p.c. -per avere la corte d'appello, anche a voler ritenere sussistente la simulazione relativa del contratto di vendita, erroneamente non tenuto conto 6 che permaneva, comunque, il contenuto di liberalità a favore dei figli acquirenti del fondo;
e che nella domanda di ripartizione, pro quota, della differenza fra il maggior valore del bene ed il prezzo pagato, era insita la richiesta di divisione, con riduzione di quanto attribuito in più agli altri coeredi. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, il ricorrente, sostenendo che, nella specie, il reclictum esiste e FT₂ sarebbe costituito dalla differenza fra il maggior valore del fondo ed il minor prezzo di vendita corrisposto, non si avvede, in primo luogo che quello che chiama relictum, in realtà costituisce il donatum, cioè ciò di cui si sarebbero arricchiti in misura maggiore del dovuto le controparti;
e, quindi, quale donatum, di per sé elemento estraneo all'asse ereditario. In secondo luogo omette di considerare che il mancato utile esperimento dell'azione di riduzione, impedendo la nascita di ogni diritto del legittimario (qual è il ricorrente) sui beni come sor quelli donati eccedenti la disponibile, ✓ Colazione/ in violazione/eccedenti a disponibile, come sono quelli donati in violazione della legittima, 7 esclude la stessa possibilità che esista una comunione ereditaria e, quindi, l'esperibilità di una azione di divisione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della collazione, diretto a ristabilire la parità di trattamento fra condividendi. Correttamente, pertanto, la corte d'appello, in assenza di relictum e sulla base del rigetto dell'azione di riduzione, ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente. FT2 Il motivo in esame va, quindi, respinto. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente dell'accoglimento dell'eccezione di si lamenta esterno sollevata dai resistenti, in giudicato forza del passaggio in giudicato della sentenza del 3260/83, che ha ravvisatotribunale di Roma n. nella vendita del terreno di cui al rogito 3.3.62, una donazione indiretta relativamente alla differenza fra l'effettivo valore del fondo ed il minor prezzo pagato, sostenendo che la domanda proposta, a differenza di quanto affermato dal Tribunale (che vi aveva ravvisato una domanda di divisione previa collazione), era in realtà un'actio avente ad oggetto l'esecuzione del giudicato scaturente dalla ritenuta esistenza della 8 donazione indiretta, giudicato che rendeva possibile il conseguimento del suo diritto pro quota su quella differenza di valore. Il motivo di ricorso è infondato in quanto il giudicato di cui alla sentenza 3260/83, non attiene soltanto alla qualifica del rogito 3.3.62, realizzante in parte una donazione indiretta;
ma attiene anche al rigetto dell'azione di riduzione, sia perché sfornita di prova in ordine ai suoi presupposti essenziali;
sia anche, per l'omessa richiesta di riduzione dell'ultima donazione 772 successiva al rogito del 62, come affermato nella stessa sentenza n. 3260/83. Soltanto l'accoglimento dell'azione di riduzione, attraverso la integrazione della quota di riserva avrebbe consentito al ricorrente il conseguimento del diritto vantato. Il motivo va, pertanto, respinto. Inammissibile, prima che infondata, è la censura proposta con il terzo motivo di ricorso, prospettandosi una ipotesi, quella della simulazione relativa del contratto di vendita, avanzata per la prima volta in questa sede e, comunque, esclusa dalla sentenza 3260/83 passata in giudicato che ha riconosciuto nel contratto di 9 vendita, come si è già detto, una donazione indiretta limitatamente alla differenza fra il valore del fondo ed il minor prezzo cor- risposto. Che poi in ordine a tale differenza la domanda di ripartizione pro quota configurasse una congiunta domanda di divisione previa riduzione di quanto attribuito in più del dovuto agli altri coeredi, è problema che, da un lato, attenendo alla interpretazione della domanda, è di pertinenza del F72 giudice di merito;
e dall'altro lato è irrilevante rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull'accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno, e quindi sull'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione di riduzione già proposta in quella sede. Il ricorso va, pertanto, respinto, con la condanna del ricorrente soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in L. 340.000 oltre L. 10 4.000.000 per onorari, complessivamente, a favore π F dei resistenti. Così deciso in Roma il 26 giugno 2000. Francesca ET est. IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Donatella D'Anna 60'000 IL CANCELLIERE 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate indir 35. MAR. 2001 4 10667 venate $10.000 ain. trecento vely Gire p. Dirigente. (Dott i Resp A M O D R 11 12