Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 230 l. fall. la condotta del curatore che non ottemperi, nei termini prescritti, all'ordine del giudice delegato di depositare nella cancelleria del tribunale fallimentare il registro previsto dall'art. 38 legge citata ed i libri IVA afferenti la procedura fallimentare.
Commentario • 1
- 1. I delitti del curatore: l’omessa consegna o deposito di cose del fallimento - II parteDott. Giovanni Sorrentino · https://www.iusinitinere.it/
Ndr: Questo è il secondo di due articoli volti ad analizzare il delitto di omessa consegna o deposito di cose del fallimento da parte del curatore fallimentare. I beni oggetto del reato Per quanto concerne i beni oggetto dell'ordine del giudice è, innanzitutto, necessario che trattasi di somme o di cose di cui il curatore abbia la detenzione intendendosi per tale la sua disponibilità di fatto. Detenzione che, dovendo riguardare somme od altra cosa del fallimento, è relativa non solo ai beni detenuti dal curatore in ragione del suo ufficio ma anche ad altri beni assoggettati alla procedura e caduti nel fallimento pur se eventualmente rivendicati da persone diverse dal fallito. L'oggetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2005, n. 37459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37459 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/09/2005
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1723
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 019017/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG IO, N. IL 27/11/1956;
avverso SENTENZA del 17/02/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Santi Consolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. OCCHIUTO Salvatore Carmelo - sostituto processuale - che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN IO è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento per rispondere del reato di cui all'art. 230 l. fall. perché, nella qualità di curatore del fallimento n. 1152/85, non ottemperava all'ordine del giudice di depositare nella cancelleria del tribunale fallimentare il registro del curatore previsto dall'art. 38 l. fall. ed i libri I.V.A. afferenti la procedura nei termini prescritti, ovvero entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto del g.d. del 26.102001, comunicatogli per presa visione il 6.11.2001.
Con sentenza del 17 ottobre 2002 il tribunale ha assolto l'imputato dalla predetta imputazione perché il fatto non sussiste, rilevando come l'art. 230 l. fall. si riferisca esclusivamente a condotte aventi ad oggetto somme di denaro o altri oggetti di pertinenza del fallimento in quanto facenti parte della massa attiva fallimentare. In accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 febbraio 2004, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato il AN colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un mese di reclusione - convertita nella pena pecuniaria di euro 1.140,00 di multa - ed euro 100,00 di multa e quindi alla complessiva pena di euro 1.240,00 di multa, con il beneficio della non menzione. Contro tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione denunciando a) ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., violazione dell'art. 486 ter n. 5 in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p.; b) ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. la violazione dell'art. 230 l. fall.; c) ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. la violazione dell'art. 230 l. fall. quanto alla configurabilità dell'ipotesi dolosa.
Con il primo motivo di impugnazione - svolto contestualmente all'impugnazione dell'ordinanza con la quale la corte territoriale ha disatteso l'istanza di rinvio presentata dal difensore perché impegnato dinanzi ad altro ufficio giudiziario - il ricorrente deduce che la natura del procedimento dinanzi al Tribunale di Agrigento, nel quale il difensore era impegnato, la data più antica di avvio di esso a fronte di quella più recente di avvio del presente procedimento, avrebbero dovuto indurre i giudici di appello ad accogliere la richiesta di rinvio, anche in considerazione di ciò che il secondo procedimento si riferisce a reato meno grave di quello oggetto del primo ed è lontanissimo dalla prescrizione. Inoltre il procedimento dinanzi al tribunale era giunto alla fase della discussione finale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che esattamente il tribunale aveva ritenuto non configurabile il reato contestato dal momento che l'omissione della consegna non solo non aveva interferito nella definizione normale e non patologica della procedura fallimentare ma "aveva interessato entità fattuali non riconducibili ad oggetto di compendio economicamente rilevante per l'amministrazione fallimentare". Invero, l'art. 230 l. fall. sanzionerebbe, secondo il ricorrente, soltanto la mancata restituzione di somme o di cose che, "attesa la sistematica della normativa", così come esattamente aveva ritenuto il primo giudice, sono "riconducibili ad un compendio di valenza economica", talché avrebbe errato la corte territoriale nel ritenere integrato il reato allorquando nella condotta venga coinvolta "qualsiasi entità, comunque riconducibile all'amministrazione fallimentare". Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce che, essendo stato "acclarato in termini in equivoci la pregressa corretta conduzione della procedura fallimentare da parte" di esso imputato, il quale aveva dichiarato di non avere potuto restituire i due documenti per un casuale smarrimento, la corte territoriale avrebbe dovuto applicare la seconda parte dell'art. 230 l. fall., ritenendo la sussistenza dell'ipotesi colposa del reato. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, invero, va ricordato che "la concomitanza dell'impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all'udienza, quando il difensore dimostri non solo l'esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento;
tali ragioni debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. - sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire" (SEZ. 6, SENT. 48530 18/11/2003 - 18/12/2003). Orbene, con adeguata motivazione la Corte territoriale ha esattamente rilevato che il difensore dell'imputato aveva già usufruito per impegni professionali un precedente rinvio;
che la nuova istanza non conteneva elementi per evidenziare le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere privilegiata la trattazione del processo per lesioni volontarie avanti al tribunale di Agrigento rispetto a quello pendente dinanzi alla corte medesima e che "dalla certificazione prodotta dalla difesa non risulta neppure la qualità di unico difensore".
Sì che l'ordinanza impugnata non merita censura alcuna. Quanto al secondo motivo di ricorso va rilevato che non risultano precedenti pronunce di questa Corte sullo specifico problema della configurabilità del reato di cui all'art. 230 l. fall. da parte del curatore fallimentare che non ottemperi all'ordine del giudice delegato di depositare nella cancelleria del tribunale fallimentare il registro del curatore previsto dall'art. 38 l. fall. ed i libri I.V.A. afferenti la procedura nei termini prescritti. Invero, con la sentenza richiamata dalla Corte territoriale (Cass., 30.11.1970, Pedrini, in Giur. It., 1972, 2, 303) la Cassazione si è effettivamente pronunciata su un'ipotesi di omessa consegna al nuovo curatore, da parte del curatore revocato, dei "documenti concernenti la procedura concorsuale" - fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio - ma in quella occasione la Corte ritenne che la predetta condotta integrasse il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p. La dottrina, peraltro, criticò prontamente la decisione della S.C. rilevando come in quella fattispecie, in luogo dell'ipotesi generica di cui all'art. 328 c.p., avrebbe dovuto essere applicata l'ipotesi specifica prevista dall'art. 230 l. fall. Tale ultima disposizione, che reca la rubrica "Omessa consegna o deposito di cose del fallimento", prevede che "Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000".
Al secondo comma, poi, dispone che "Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000".
A conferma dell'esattezza dell'interpretazione di tale norma accolta nella sentenza impugnata e contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale con la sentenza riformata, secondo cui l'art. 230 l. fall. si riferisce esclusivamente a condotte aventi ad oggetto somme di denaro o altri oggetti di pertinenza del fallimento in quanto facenti parte della massa attiva fallimentare, soccorre innanzitutto il dato testuale della disposizione.
Va subito notato, infatti, che nella disposizione in questione il Legislatore, il quale nel descrivere le altre condotte integranti reati in materia fallimentare ha sempre usato termini come "beni" e "patrimonio", si è riferito alle "somme o altra cosa del fallimento".
È significativo, dunque, che nel Titolo 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), mentre le condotte costituenti reato aventi ad oggetto cose aventi valore economico fanno riferimento ai "beni" (art. 216 n. 1, 220, comma 1, 232 n. 1 e n. 2), solo nell'art. 230 e nell'art. 233, invece che ai beni, si fa riferimento a "cose", contrapposte alle "somme".
Nella seconda disposizione, poiché il vantaggio che può conseguire il creditore con il mercato di voto non deve essere necessariamente di carattere patrimoniale, oggetto della confisca obbligatoria sono "la somma o le cose ricevute dal creditore". Nell'art. 230 l. fall. "cosa del fallimento" è anche il registro, "preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato", che il curatore fallimentare deve tenere in forza dell'art. 38 l. fall. Così come le scritture contabili ed i documenti dell'imprenditore fallito che il curatore prende in consegna nel corso dell'inventario unitamente agli altri beni del fallito (art. 88 l. fall.). Il curatore, invero, può essere autorizzato a trattenere temporaneamente le scritture contabili che - dopo la vidimazione da parte del giudice delegato - altrimenti devono essere depositate in cancelleria. Ma in ogni caso egli ha l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta (art. 86 l. fall.). Ma oltre al dato testuale soccorre la giurisprudenza formatasi sulla finalità dell'art. 230 l. fall. a confermare la soluzione accolta nella sentenza impugnata.
Infatti, "il reato fallimentare previsto dall'art. 230 del rd 16 marzo 1942, n. 267 (omessa consegna o deposito di cose del fallimento), oltre ad avere una struttura differente da quella del reato di malversazione, ha anche un'altra ratio, perché tutela un diverso interesse giuridico, e cioè la regolarità dello svolgimento della procedura fallimentare in ciò che concerne l'obbligo del curatore di obbedire agli ordini del giudice delegato, relativamente alla custodia e alla conservazione delle somme e delle cose del fallimento. Esso è, quindi, un delitto di pericolo ed ha lo scopo di reprimere quelle situazioni che spesso costituiscono il presupposto della malversazione. Quando però, a parte l'inosservanza degli ordini, perentori o meno, impartiti dal giudice delegato per lo scopo anzidetto, si sia verificata appropriazione o distrazione,da parte del curatore, del denaro o di cose di pertinenza del fallimento, l'azione integra gli estremi del reato di malversazione (art. 315 cod. pen.). (v. 114042, anno 1970' 104798, anno 1967, ed ivi citate)"
(Sez. 6, Sentenza n. 1384 del 13/11/1970 Ud. (dep. 20/02/1971) Rv. 116800). Inoltre, "il reato previsto dall'art. 230 della legge sul fallimento consiste in una semplice disobbedienza del curatore all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme del fallimento e presuppone che non vi sia stata da parte dello stesso curatore appropriazione o distrazione delle attività fallimentari, perché, in tal caso, rimane integrato il più grave reato di malversazione. La ratio della norma incriminatrice speciale si identifica con la esigenza di estendere la tutela penale a quelle situazioni nelle quali, se pur non si sia ancora in presenza di una malversazione, vengano compiuti atti che possano costituirne il presupposto" (Sez. 6, Sentenza n. 123 del 24/01/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103814).
Infine, "il reato di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, oltre ad avere una struttura diversa da quella del delitto di malversazione, è ispirato anche ad una ratio diversa, in quanto tutela la regolarità dello svolgimento della procedura fallimentare per quello che riguarda l'obbligo del curatore di obbedire agli ordini del giudice delegato circa la custodia e la conservazione delle somme e dei beni del fallimento" (Sez. 6, Sentenza n. 2322 del 25/02/1972 Rv. 120755) e, nell'ipotesi di cui all'art. 230 l. fall., "elemento costitutivo del reato è il ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le somme o le cose siano entrate a fare parte del patrimonio del curatore" (Sez. 6, Sentenza n. 4472 del 03/02/2000, Rv. 220516). Quanto al terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il capoverso dell'art. 230 l. fall. ritenendo sussistente l'ipotesi colposa del delitto,
osserva la Corte che nella sentenza impugnata sono stati evidenziati in modo logico ed esauriente gli elementi del comportamento dell'imputato che denotano che il predetto ha omesso con coscienza e volontà di restituire la documentazione della procedura fallimentare. Invero, la Corte territoriale ha accertato che l'omissione fu frutto di una voluta inottemperanza dell'ordine del giudice delegato, come denotava la pretesa che il nuovo curatore si recasse presso il suo studio professionale per ritirare la documentazione che l'imputato aveva l'obbligo di depositare presso la cancelleria del Tribunale. Nè ha mancato il giudice del merito di evidenziare che ciò fu dovuto non ad imperizia o a negligenza bensì ad un "dispetto per il provvedimento di sostituzione". Il ricorso, dunque, va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005