CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2023, n. 33258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33258 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NA RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requitoria scritta del Sostituto Procuratore generia, Dott. NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33258 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 04/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado con la quale, a esito di giudizio abbreviato, AR D'AN veniva assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, sussistendo la scriminante putativa dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale, e condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n.
5 -bis, cod. pen. cagionate a un agente di P.g. Risulta dal testo della sentenza impugnata che, in data 2 giugno 2019, alcuni operanti del Commissariato di Torino centro perquisivano l'imputato, trovando otto involucri di sostanza stupefacente;
il D'AN veniva quindi accompagnato presso gli uffici, ma, al momento di essere rilasciato, insultava un operante. Gli agenti lo riportavano con la forza all'interno del commissariato, "per integrare la denuncia nei suoi c:onfronti con la contestazione del reato di oltraggio, violenza e minaccia" (così, nel capo d'imputazione), e in tale circostanza il prevenuto opponeva una forte resistenza nei loro confronti, colpendo con un calcio l'agente Lorenzo Pettini, il quale riportava una frattura al dito mignolo destro con prognosi di 25 giorni. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. AN Baldacci, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione di legge, in relazione all'art. 393 bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione operi limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. e alle altre specificamente indicate. Rileva il ricorso che, a fronte di un atto della Polizia percepito dall'imputato come arbitrario, anche la condotta di lesioni personali -simultanea rispetto alla resistenza- e non soltanto la resistenza al pubblico ufficiale, avrebbe dovuto ritenersi scriminata dall'art. 393 bis, quanto meno sotto il profilo putativo. La difesa ritiene che la causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen. vada interpretata, alla luce della giurisprudenza di legittimità e di un'interpretazione costituzionalmente orientata, quale causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di resistere e reagire all'arbitraria aggressione dei propri diritti. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1 Nella giurisprudenza di questa Corte - in linea, peraltro, con le conclusioni della Corte costituzionale (sent. n. 140 del 1998 e sent. n. 341 del 1994) è consolidato l'orientamento in forza del quale l'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti (di recente, v. esplicitamente Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 0), che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale (v., ad es., Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, dep. 2019, Dimola, Rv. 274983 - 01). Il tema della putatività e della sua rilevanza non è in discussione nel presente processo, a seguito della decisione del Tribunale che ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. proprio su tale presupposto. La questione sollevata dal ricorso attiene ai confini oggettivi della condotta scriminata, che identificano, nella volontà del legislatore, l'esito del giudizio di bilanciamento tra protezione della funzione pubblica e legittima reazione del privato, quanto all'individuazione dei comportamenti che si ritengono giustificati di fronte all'atto arbitrario, reale o putativo che sia. L'art. 393-bis cod. pen., infatti, non menziona le lesioni tra gli illeciti scriminati. La soluzione si giustifica razionalmente dal momento che, nel comparare i valori in gioco, il legislatore sceglie di porre in secondo piano, a fronte di un atto arbitrario, la tutela della funzione pubblica, ma non quella dell'integrità fisica. La conclusione è coerente con la premessa, valorizzata come si diceva sia dalla Corte costituzionale (v., in particolare, la cit. sent. n. 140 del 1998), sia dalla giurisprudenza di legittimità (v., di recente, Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri cit.), in forza della quale da un lato, l'arbitrarietà dell'atto di cui è menzione nell'art. 393-bis cod. pen. non implica necessariamente un quid pluris rispetto alla "illegittimità", e, dall'altro, è sufficiente a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé "legittimi", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, in quanto violativi degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali (e degli incaricati di pubblico servizio). Proprio il fondamento della scriminante, costituito dall'avere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio travalicato con atti arbitrari i limiti dei poteri attribuitigli rende razionale, come si diceva in principio, la scelta di delimitare l'ambito di applicazione della causa di giustificazione a taluni delitti contro la p.a., 2 lasciando intatta la tutela penale rispetto a condotte che vadano in incidere sull'integrità personale del primo. Di recente, Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos, nell'affermare che l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5 -bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo, ha precisato in motivazione che, nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono pienamente e, quindi, anche la disciplina delle aggravanti deve necessariamente essere valutata con riguardo a ciascuna di esse. Tracciando il confine tra le due fattispecie, si è osservato che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo (Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734 - 01). In particolare, sul versante soggettivo, il dolo specifico del delitto di resistenza si compone della coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi alla realizzazione di un atto dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166). Il ricorrente invoca a sostegno delle proprie conclusioni la citata Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, dep. 2019, Dimola, che, in applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Occorre però considerare che nella motivazione della sentenza da ultimo citata si legge che «la esigenza di tutelare il bene primario della libertà personale a fronte di quello che il ricorrente aveva ritenuto un atto arbitrario viene a scrinninare anche la restante e connessa condotta di lesioni personali, commessa dal predetto nel tentativo di sottrarsi alla coattiva privazione della libertà per l'accompagnamento coattivo», in un contesto fattuale nel quale il ricorrente aveva rilevato come la motivazione sulla condotta del ricorrente fosse illogica, posto che la certificazione delle lesioni riportate dall'agente (trauma distorsivo alla caviglia) mal si sarebbe conciliata con una condotta aggressiva, dimostrando al più che si era solamente difeso e, inoltre, che Corte di appello non avrebbe considerato il rilievo sollevato con l'appello in ordine all'incoerenza tra il tipo di lesione refertata all'agente e quanto dichiarato da quest'ultimo (l'aver subito un calcio), considerato che gli atti di resistenza non risultano qualificati in modo specifico (si parla di "colluttazione"). 3 Il Pr\esidente Le censure mettevano in discussione la stessa autonomia della condotta lesiva rispetto alla resistenza, laddove, nel caso di specie, l'imputato ha sferrato un calcio all'agente provocandogli una frattura al mignolo della mano destra, con prognosi iniziale di venticinque giorni. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requitoria scritta del Sostituto Procuratore generia, Dott. NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33258 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 04/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado con la quale, a esito di giudizio abbreviato, AR D'AN veniva assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, sussistendo la scriminante putativa dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale, e condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n.
5 -bis, cod. pen. cagionate a un agente di P.g. Risulta dal testo della sentenza impugnata che, in data 2 giugno 2019, alcuni operanti del Commissariato di Torino centro perquisivano l'imputato, trovando otto involucri di sostanza stupefacente;
il D'AN veniva quindi accompagnato presso gli uffici, ma, al momento di essere rilasciato, insultava un operante. Gli agenti lo riportavano con la forza all'interno del commissariato, "per integrare la denuncia nei suoi c:onfronti con la contestazione del reato di oltraggio, violenza e minaccia" (così, nel capo d'imputazione), e in tale circostanza il prevenuto opponeva una forte resistenza nei loro confronti, colpendo con un calcio l'agente Lorenzo Pettini, il quale riportava una frattura al dito mignolo destro con prognosi di 25 giorni. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. AN Baldacci, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione di legge, in relazione all'art. 393 bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione operi limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. e alle altre specificamente indicate. Rileva il ricorso che, a fronte di un atto della Polizia percepito dall'imputato come arbitrario, anche la condotta di lesioni personali -simultanea rispetto alla resistenza- e non soltanto la resistenza al pubblico ufficiale, avrebbe dovuto ritenersi scriminata dall'art. 393 bis, quanto meno sotto il profilo putativo. La difesa ritiene che la causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen. vada interpretata, alla luce della giurisprudenza di legittimità e di un'interpretazione costituzionalmente orientata, quale causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di resistere e reagire all'arbitraria aggressione dei propri diritti. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1 Nella giurisprudenza di questa Corte - in linea, peraltro, con le conclusioni della Corte costituzionale (sent. n. 140 del 1998 e sent. n. 341 del 1994) è consolidato l'orientamento in forza del quale l'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti (di recente, v. esplicitamente Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 0), che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale (v., ad es., Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, dep. 2019, Dimola, Rv. 274983 - 01). Il tema della putatività e della sua rilevanza non è in discussione nel presente processo, a seguito della decisione del Tribunale che ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. proprio su tale presupposto. La questione sollevata dal ricorso attiene ai confini oggettivi della condotta scriminata, che identificano, nella volontà del legislatore, l'esito del giudizio di bilanciamento tra protezione della funzione pubblica e legittima reazione del privato, quanto all'individuazione dei comportamenti che si ritengono giustificati di fronte all'atto arbitrario, reale o putativo che sia. L'art. 393-bis cod. pen., infatti, non menziona le lesioni tra gli illeciti scriminati. La soluzione si giustifica razionalmente dal momento che, nel comparare i valori in gioco, il legislatore sceglie di porre in secondo piano, a fronte di un atto arbitrario, la tutela della funzione pubblica, ma non quella dell'integrità fisica. La conclusione è coerente con la premessa, valorizzata come si diceva sia dalla Corte costituzionale (v., in particolare, la cit. sent. n. 140 del 1998), sia dalla giurisprudenza di legittimità (v., di recente, Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri cit.), in forza della quale da un lato, l'arbitrarietà dell'atto di cui è menzione nell'art. 393-bis cod. pen. non implica necessariamente un quid pluris rispetto alla "illegittimità", e, dall'altro, è sufficiente a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé "legittimi", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, in quanto violativi degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali (e degli incaricati di pubblico servizio). Proprio il fondamento della scriminante, costituito dall'avere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio travalicato con atti arbitrari i limiti dei poteri attribuitigli rende razionale, come si diceva in principio, la scelta di delimitare l'ambito di applicazione della causa di giustificazione a taluni delitti contro la p.a., 2 lasciando intatta la tutela penale rispetto a condotte che vadano in incidere sull'integrità personale del primo. Di recente, Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos, nell'affermare che l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5 -bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo, ha precisato in motivazione che, nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono pienamente e, quindi, anche la disciplina delle aggravanti deve necessariamente essere valutata con riguardo a ciascuna di esse. Tracciando il confine tra le due fattispecie, si è osservato che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo (Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734 - 01). In particolare, sul versante soggettivo, il dolo specifico del delitto di resistenza si compone della coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi alla realizzazione di un atto dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166). Il ricorrente invoca a sostegno delle proprie conclusioni la citata Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, dep. 2019, Dimola, che, in applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Occorre però considerare che nella motivazione della sentenza da ultimo citata si legge che «la esigenza di tutelare il bene primario della libertà personale a fronte di quello che il ricorrente aveva ritenuto un atto arbitrario viene a scrinninare anche la restante e connessa condotta di lesioni personali, commessa dal predetto nel tentativo di sottrarsi alla coattiva privazione della libertà per l'accompagnamento coattivo», in un contesto fattuale nel quale il ricorrente aveva rilevato come la motivazione sulla condotta del ricorrente fosse illogica, posto che la certificazione delle lesioni riportate dall'agente (trauma distorsivo alla caviglia) mal si sarebbe conciliata con una condotta aggressiva, dimostrando al più che si era solamente difeso e, inoltre, che Corte di appello non avrebbe considerato il rilievo sollevato con l'appello in ordine all'incoerenza tra il tipo di lesione refertata all'agente e quanto dichiarato da quest'ultimo (l'aver subito un calcio), considerato che gli atti di resistenza non risultano qualificati in modo specifico (si parla di "colluttazione"). 3 Il Pr\esidente Le censure mettevano in discussione la stessa autonomia della condotta lesiva rispetto alla resistenza, laddove, nel caso di specie, l'imputato ha sferrato un calcio all'agente provocandogli una frattura al mignolo della mano destra, con prognosi iniziale di venticinque giorni. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il Consigliere estensore