Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
اسن ان R E P UB B0 4 8 5 3/ 02 IN NOML EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile dichiarazione giudiziale composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: della paternità e prova dr. Antonio Saggio Presidente genetica di essa. dr. Donato Plenteda Consigliere R.G. N. 23601/01 dr. Walter Celentano Consigliere Cron. Mois dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Rep. либ dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Ud. 20.02.2002 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NT ENZA UFFICIO COPIE su ricorso iscritto al n° 23601 del Ruolo Generale d ichiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 1.5.1. gli affari civili dell'anno 2001, proposto 2002 DA IL CANCELLIERE FLAVIO PEDRON, elettivamente domiciliato in Roma, V.le Angelico n. 38, presso l'avv. Vincenzo Sinopoli che, con l'avv. Roberto Orfeo di Padova, lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
NO NE, madre esercente la potestà genitoriale di AL NO, nato il [...] e divenuto maggio- renne in corso di causa, elettivamente domiciliata in Roma, V.G. Ferrari n. 35, presso l'avv. Massimo Filippo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 460 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI 2002 dal Sig. AGI per diritti €1.55 per diritti €1.85 11.08.04. 08.04.02 il IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE 2 1 Marzi che, con l'avv. BE Di Mauro, la rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE NONCHE' NO AL, Via dei Carraresi 9, Borgoricco (PD) INTIMATO avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione civile per i minorenni, n. 10 del 12 maggio 5 luglio 2000. Udita, all'udienza del 20 febbraio 2002, la rela del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv. Liberatore con delega per il ricorrente e Marzi, per il controricorrente, ognuno dei quali ha insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze e il P.M. dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 20 maggio 1998, il Tribunale per i minorenni di Venezia accoglieva la domanda di AG AN, madre di BE AN, nato il [...] e consenziente all'azione ex art. 273 c.c., dichiaran- do padre naturale dello stesso AV DR sulla ba- se all'assunta prova testimoniale, per avere il resi- stente rifiutato di sottoporsi a perizia ematologica, 3 che a suo avviso non era sicura per la dimostrare bio- logicamente il rapporto di filiazione;
la sentenza po- neva a carico del DR una somma mensile da pagare all'attrice per concorso al mantenimento del figlio. Su gravame del DR, che ha censurato il tribunale per avere tratto argomenti di prova dal suo rifiuto di sottoporsi a prove ematologiche, é stato nominato dal- la Corte di appello di Venezia un c.t.u. che ha effet- tuato, con l'esame della compatibilità ematica, anche la comparazione genetica del sangue dell'appellante e del soggetto dichiarato poi suo figlio;
la Corte, con sentenza del 5 luglio 2000, in base alle conclusioni del c.t.u. per il quale le percentuali di probabilità di veridicità della paternità biologica erano nel caso del 99,99999999%, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alle spese del grado. Le generiche critiche dell'appellante al Laboratorio dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Padova non erano sufficienti a scalfire ltanze della consulenza, dovendosi dare rilievo alle probabi- lità di paternità, vicine al 100%, anche se di questa non v'è assoluta certezza;
pur non essendo impossibile che le probabilità non corrispondano alla verità, come è possibile, secondo la sentenza, che una IA rie- sca a scrivere senza errori l'intera Divina Commedia, 4 - battendo a caso sui tasti di una macchina da scrivere, sul piano giuridico la prova del rapporto può per la Corte territoriale ritenersi raggiunta. La perizia trovava conferma nelle ammissioni dell'ap- pellante sulla relazione sentimentale con la AN, a suo dire finita nel 1978, nel suo interesse al ragazzo e nelle dazioni di danaro da lui alla donna e al mino- re, oltre che nel fatto che, quando il minore ebbe un incidente, l'uomo si era presentato sulla soglia della stanza d'ospedale ove il ragazzo era ricoverato, per averne notizie. Per la cassazione di questa sentenza ha ricorso il Pe- dron con tre motivi e la AN si è difesa con
contro
- ricorso;
l'altro intimato non si è difeso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e fal- sa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto e contraddittorietà di motivazione sulla compatibilità genetica tra AN BE e DR AV;
le modalità d'esecuzione delle indagini non avrebbero consentito d'attribuire le probabilità di veridicità delle risul- tanze secondo il metodo Hummel, usato in Germania e in Italia. Dalla perizia medico legale sarebbe emersa una incom- patibilità tra i caratteri genetici che il padre di - AN BE avrebbe dovuto avere e quelli di AV DR secondo le indagini eseguite dal c.t. di parte, che ha comparato i caratteri genetici del suo cliente con quelli di AN BE, rilevati dal c.t.u. nomi- nato in [...]° grado che ha concluso in modo difforme ri- spetto al consulente della Corte di appello, il quale ha esaminato 23 polimorfismi del DNA presso il Labora- torio di medicina legale dell'Università di Padova e tre sistemi gruppali eritrocitari presso il Centro Trasfusionale della stessa Università, giungendo però a una tipizzazione diversa da quella del c.t. di parte e relativa al sistema gruppale MN invece di M, e a una variazione di tipizzazione rispetto al sistema HUMFES. Il consulente di parte ha rilevato le perplessità che gli sono derivate dal fatto che lo stesso c.t.u. ha ammesso la non concordanza dei suoi risultati con gli altri ottenuti dai due laboratori almeno uno dei qua- li, secondo il ricorrente, é lo stesso nel quale erano stati precedentemente svolti i medesimi esami;
la Cor- te d'appello erroneamente non ha disposto il rinnovo delle indagini nel medesimo laboratorio nè ha tenuto conto della prova in negativo emersa dalla variazione Il c.t.u. ha giustificato l'indicata variazione per le SP di tipizzazione di AN BE, relativamente al si- stema HUMFES. 6 diversità dei laboratori e degli apparecchi che hanno proceduto alle tipizzazioni;
la Corte ha ritenuto però dimostrata la paternità sulla base del sistema Hummel, senza tener conto del sistema HUMFES, che avrebbe evi- denziato una diversa tipizzazione di BE.
1.2. Il motivo di ricorso é infondato. Le divergenze tra risultanze del c.t. di parte e del c.t.u. derivano da comparazioni eseguite in laboratori diversi, avendo il consulente di parte usato le tipiz- zazioni di quello d'ufficio per i due AN e una ti- pizzazione propria per il DR, determinando con ta- le metodo d'indagine, secondo il c.t.u., risultati di- versi, perchè l'uso di apparecchiature distinte e l' analisi in laboratori diversi giustificano, rispetto al sistema HUMFES, la modifica della tipizzazione che non si sarebbe avuta se si fosse proceduto agli esami con i medesimi apparecchi e negli stessi laboratori. La modifica della tipizzazione indicata dal c.t. di parte é giustificata da detti motivi, risultando dalla tipizzazione eseguita dallo stesso c.t.u. la compati- bilità dei due soggetti anche rispetto al sistema HUM- FES;
le deduzioni di cui al ricorso confermano quanto affermato a pag. 4 della sentenza circa il fatto che il c.t. di parte (i cui accertamenti eseguiti senza contraddittorio non hanno rilevanza di prova) non nega 7 validità alle risultanze della relazione del c.t.u. di ufficio che perviene all'indicazione di una probabili- tà di paternità vicina al 100%, la quale di per sè giustifica l'accoglimento della domanda dalla Corte di appello e la corretta valutazione da parte di questa delle risultanze probatorie e genetiche che comporta il rigetto del primo motivo di ricorso.
2. Il secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti ai mezzi di prova, possono esaminarsi insieme;
con il se- condo motivo si lamenta violazione degli artt. 269, 274 e 2697 c.c., per avere i giudici di merito omesso l'istruttoria per accertare il fondamento delle istan- ze del ricorrente, non avendo ammesso in primo grado e in appello i capitoli articolati, che avrebbero di- mostrato l'esistenza di più relazioni della donna, la quale, all'epoca del concepimento, usciva anche con un altro uomo con il quale aveva fatto pure una vacanza. La mancata ammissione della prova ha impedito la dimo- strazione dell'exceptio plurium concubentium prospet- tata dall'odierno ricorrente. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione degli ar- ук tt. 269 c.c., 116, 1° e 2° comma e 253 c.p.c., 2727 c. c. e ss., anche per omessa motivazione su punti deci- sivi della controversia, risultando dalla prova testi- moniale assunta la mancata conferma delle dichiarazio- 8 ni della donna ed essendo stata ritenuta inutile per la decisione la deposizione della teste CO che a- veva affermato di aver iniziato a convivere con il ri- corrente nel 1977, prima del preteso concepimento, es- sendo arbitrario escludere che l'inizio di questa con- vivenza abbia determinato la cessazione della relazio- ne tra la EN e il DR. Irrilevanti sono poi il versamento di £. 30.000 dal ricorrente alla EN, per la pressione di quest'ul- a e per aiutare lei e non il figlio, non essendo vera la pretesa visita in ospedale del ricorrente al ragazzo per un incidente subito da questo;
la Corte di merito aveva elevato al rango di prove deposizioni che tali non erano, impedendo di dimostrare la relazione della donna con altro uomo e sottovalutando tutti gli elementi in contrasto con la tesi di controparte.
2.1. La sezione per i minori della Corte di Venezia, rilevate le probabilità della paternità da dichiarare come emerse dalla comparazione genetica dei sangui pari quasi al 100%, e ritenute dette risultanze prova giuridica della paternità, ha aderito a queste, rile- vando che esse erano confermate dalle ammissioni del DR sulla sua relazione con la AN;
si é esclusa dai giudici di merito la rilevanza d'altre prove orali sull'esistenza di altre relazioni della donna, supera- te dalla prova biologica positiva del fatto che l'ap- pellante é il padre di BE AN e per tale profi- lo quindi il secondo motivo di ricorso é infondato. Il terzo motivo di ricorso é inammissibile perchè cen- sura la valutazione data dalla Corte territoriale del- le prove in base ad altre possibili valutazioni di es- se da parte del ricorrente, le quali comunque non riu- scirebbero a far venire meno il risultato del confron- to genetico del sangue del ricorrente e di BE Ze- non e la percentuale (vicinissima al 100%) di probabi- lità della veridicità della paternità dichiarata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a ca- rico del ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente le spese della fase di legittimità che liquida per gli onorari in €. 3000,00, oltre a € 64,94 per le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2002. Il presidente Masur off I fonsigliere offensore ДамирM HOST абят зода TOJ. 160, 10 COVE SUPE Depositato in Cancelierte IL GANG ERE 5. APR, 200? Luisa Pasap 178110 AL CANCELLIERE