Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2001, n. 10028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10028 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
E N N 6 8 O 9 I 1 Z / 5 A 4 . / R 6 N T 2 - S A . I I B R G R O E P D A R L T A L A U . E 4/5/01; oggetto: iva, agevolazioni per eventi sismici;
B D B E I I A T S T R N N 1 T E E 3 S Crou.212632 1 A C I A 4 REPUBBLICA ITALIANAITALIANA 7 1 002 8 0 1 LA CORTE SURL A DICASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Vincenzo Carbone presidente rel. consigliere Giulio Graziadei Massimo Oddo 66 Vincenzo Di Nubila Giuseppe Falcone 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OA PA, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 6, presso l'avv. Ester Perifano, che lo difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
3 9 0 1 intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 48/26 del 7 novembre 1997-19 gennaio 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Perifano, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio-iva di Benevento, in relazione ad acquisti senza fatturazione di attrezzature agricole effettuati nel 1988, ha contestato a OA PA la mancata regolarizzazione dei rapporti, reclamando il pagamento di lire 576.000 per recupero d'imposta e sanzioni pecuniarie;
ha dedotto che le cessioni non potevano beneficiare dell'esenzione concessa dall'art. 8 quarto comma del d.l. 20 novembre 1987 n. 474 (convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1988 n. 12), in favore delle imprese colpite dagli eventi sismici, per la genericità della documentazione prodotta a sostegno del preteso danno subito in dipendenza di tali eventi. Il PA ha impugnato il relativo avviso, sostenendo che il beneficio spettava in base alla prova del danneggiamento della M 2 propria azienda, non occorrendo la dimostrazione di uno specifico danno alle attrezzature rinnovate con gli acquisti in discussione. La tesi del contribuente è stata condivisa dalla Commissione tributaria di primo grado di Benevento, ma respinta dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sul rilievo che il citato art. 8 interpreta l'art. 5 primo comma lett. d) del d.l. 5 dicembre 1980 n. 799 (convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1980 n. 875), di modo che il beneficio in questione resta subordinato a quanto richiesto dallo stesso art. 5 in ordine alla prova del verificarsi di danneggiamento o distruzione delle scorte vive o morte sostituite con i nuovi acquisti, e che, nel caso concreto, l'esibita certificazione non attestava il determinarsi di quegli specifici eventi. Il PA, con ricorso notificato il 24 febbraio 1999 all'Amministrazione delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole di non aver rilevato che la questione dell'adeguatezza della documentazione prodotta a prova del danno non era esaminabile, in quanto sollevata dall'Ufficio solo in appello, e poi insistendo nella spettanza del beneficio sulla scorta dell'art. 8 del d.l. n. 474 del 1987, dotato di un'autonoma valenza. L'Amministrazione non ha presentato controdeduzioni. Il ricorrente ha depositato memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato, con riferimento alla seconda delle riportate deduzioni, di carattere assorbente. L'art. 5 primo comma lett. d) del d.l. n. 799 del 1980, recante provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, stabilisce che non sono soggette ad iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, se dirette a ripristinare e ricostituire le scorte vive o morte che risultino distrutte o danneggiate dagli eventi sismici (sulla base di certificazione rilasciata dal comune). L'art. 8 quarto comma del d.l. n. 474 del 1987 dispone che non sono soggetti ad iva gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelle preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dagli eventi sismici nel settore agricolo o nei settori previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (industria, commercio,commercio, artigianato, turismo,turismo, spettacolo e cooperazione). Questa Corte, con la sentenza 28 novembre 1998 n. 12100, ha affermato che la seconda norma, per le imprese agricole, è interpretativa della prima, e così incontra gli stessi limiti temporali di efficacia, alla luce dei lavori parlamentari, della mancanza di una distinta scadenza, del raffronto con le previsioni dell'art. 1 primo comma bis lett. b) dello stesso d.l. n. 474 del 1987. Tale affermazione non può essere condivisa. 4 Al predetto art. 8 quarto comma si deva attribuire il valore di disposizione introduttiva di un autonomo beneficio, sul rilievo che la norma radicalmente manca delle connotazioni proprie dell'atto d'interpretazione autentica, perché non richiama un'altra disposizione dell'ordinamento e non esprime (esplicitamente od implicitamente) l'intento del legislatore di assegnarle un significato vincolante, ed ha un contenuto non sovrapponibile, nemmeno in parte, con quello della norma assertivamente interpretata, dato che il ripristino di scorte, vale a dire la ricostituzione di provviste aziendali, è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari. Detti insormontabili ostacoli all'individuabilità degli estremi dell'atto di esegesi autentica rendono non decisivi i lavori parlamentari inerenti alla conversione del d.l. n. 474 del 1987, nei quali peraltro si manifesta solo il generico proposito di mettere ordine e chiarezza nella normativa anteriore. Inconferente è poi la mancata fissazione di una scadenza per l'agevolazione dei nuovi acquisti, essendo questa desumibile, come appresso si dirà, dalla complessiva disciplina degli interventi per le zone dell'Italia centrale e meridionale danneggiate dai terremoti. La convivenza infine nello stesso d.l. n. 474 del 1987 sia dell'art. 8 in esame sia dell'art. 1 primo comma bis lett. b), il quale a sua volta sostanzialmente ripropone fino al 31 dicembre 1988 l'agevolazione per il ripristino delle scorte di cui all'art. 5 del d.l. n. 5 799 del 1980 (per il tramite della proroga delle disposizioni che hanno recepito l'identica agevolazione accordata in occasione del terremoto del Friuli dall'art. 40 del d.l. 18 settembre 1976 n. 648, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 1976 n. 730), non smentisce, ma anzi conferma la diversità dei due benefici, in quanto non sarebbe coerente con la logica dell'atto d'interpretazione autentica la collocazione della relativa previsione in un articolo distinto da quello che proroga la disposizione in tesi interpretata. Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8 quarto comma comporta, per l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonero dall'iva per gli investimenti in nuove attrezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino dello scorte. Il beneficio per il ripristino dello scorte viene meno a partire dal 1° gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della legge 10 febbraio 1989 n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 5 del d.l. n. 799 del 1980 con limitato riferimento alle lett. c) ed f). Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76, che prevede il non assoggettamento ad iva degli acquisti medesimi soltanto per imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74), abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (art. 112). I principi sopra enunciati evidenziano il ricadere dei contratti in questione nelle previsioni dell'art. 8 del d.l. n. 474 del 1987, M 6 trattandosi dell'acquisto di nuove attrezzature agricole, ed esigono, con la cassazione della sentenza impugnata, una conforme pronuncia nel merito di annullamento dell'atto impositivo, dato che la pacifica qualità del PA d'imprenditore agricolo danneggiato dal sisma del 1980 basta ad integrare i presupposti richiesti dal medesimo art. 8 per l'esonero dall'iva di detti investimenti potenziativi dell'azienda, senza che si richieda la dimostrazione della perdita o del danneggiamento di scorte vive o morte (occorrente per il diverso beneficio dell'esenzione degli atti di ricostituzione di tali scorte). La natura della questione affrontata e la revisione del precedente indirizzo giurisprudenziale rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito, accoglie l'impugnazione dell'atto impositivo, annullando lo stesso, con compensazione delle spese del giudizio. E N O Roma, 4 maggio 2001 I A Z I 6 A 8 . R R 9 N 1 T A શ્ર્વ il presidente S / - T 4 સ / B U 6 . 2 B ૩ L I il consigliere rel. est. . L , R R . A T P . . B D A كس مداволо Juawaden L T E A D I R S E E T S A A C IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN ALLERIAA2Z LUG. 2001" Oggi IL CANCELLIERE C1 7 Innocenzo Battista