Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7871 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' LLO BO 26-10-72 I D STA DEL REPUBBLICA ITALIANA PO D.P.R. 642 IM 'IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DA TE art. 22 tab. all. ESEN A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Esecunian Torsate Es propriasion forsale SEZIONE TERZA CIVILE Tunobiliare - Biguoramento Raff. & volontaria e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: moth are creditore CARPONE07871 Dott. Vi Presidente R.G.N. 12758/01 Cron. 17323 -Rel liere Dott. Pa - j Rep. 2059 iere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Ud. 05/03/03 Dott. Francesco TRIFONE Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CA in proprio e quale erede di TU VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell'avvocato IRENE NATELLIS, difeso dall'avvocato SILVIO MAROTTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EL, FR TA, FR elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 60, presso lo studio * dell'avvocato G V PLACĊo, difesi dall'avvocato CA 2003 LOMBARDI, giusta delega in atti;
- controricorrenti 583 -1- avverso la sentenza n. 383/01 del Tribunale di BENEVENTO, emessa il 13/01/01 (R.G. 5081/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Silvio MAROTTI;
udito l'Avvocato NE LOMBARDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso proposto da NE NO in proprio e lo rigetti in quanto proposto dalla stessa nella qualità di procuratore della OR. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. Il tribunale di Benevento, con sentenza 22.2.2001, ha deciso sulla opposizione che FA ed NI NC avevano proposto con riguardo al processo di espropriazione forzata immobiliare iniziato in loro confronto da NE NO, nella qualità di procuratore di GI OR. NE NO, in qualità di rappresentante di GI OR in base a procura notarile del 20.6.1987, aveva intimato ai NC di pagare la somma di L. 10.463.528: ciò in base alla sentenza 10.5.1999 n. 296 che il tribunale di Benevento aveva pronunciato in una causa svoltasi tra la OR ed i NC e con la quale i NC erano stati condannati a rimborsare le spese del giudizio liquidate in L.
4.623.000. Al precetto era seguito il pignoramento. I NC, opponendosi a tale pignoramento, loro notificato il 7 e 9.8.1999, avevano dedotto che NE NO non avrebbe potuto agire come rappresentante della creditrice GI OR, perché la stessa era deceduta sin dal 1996 con conseguente estinzione del potere di rappresentanza;
avevano aggiunto che in ogni caso l'atto di pignoramento non avrebbe potuto essere sottoscritto dal solo NO, ma avrebbe dovuto esserlo anche da difensore munito di procura. Il tribunale, con sentenza pronunciata in confronto di NE OR, ha giudicatoNO, quale procuratore di GI 3 fondati ambedue i motivi ed ha accolto la domanda, dopo averla qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
2. NE NO ha proposto ricorso per cassazione. Lo ha fatto in proprio, quale coniuge in comunione dei beni con GI OR e quale coniuge superstite, già procuratore della stessa OR nella precedente fase del giudizio. I NC hanno resistito con controricorso. 3. - Il pubblico ministero ha chiesto che di esaminare il ricorso in camera di consiglio e di rigettarlo. Ritenuto in diritto.
1. Il ricorrente ha dichiarato di proporre ricorso come coniuge in comunione dei beni con GI OR. Il ricorso così proposto non può essere però esaminato. L'esecuzione forzata era stata iniziata da NE NO, come rappresentante volontario della creditrice GI OR. L'opposizione è stata rivolta contro lo stesso NO, per farne accertare che egli non aveva più il potere di agire per la OR, perché costei era deceduta prima della notifica del pignoramento, ed inoltre per far dichiarare che il pignoramento era nullo perché sottoscritto personalmente dal NO e non da un difensore munito di procura alle liti. NO ha resistito all'opposizione sempre nella qualità di volontario della OR, sostenendo d'essererappresentante legittimato ad agire in forza della procura negoziale che aveva a suo tempo ricevuta. 4 Ne deriva che il ricorrente non può proseguire il giudizio di in base alla qualità di originario contitolare del diritto, diversa da quella di rappresentante volontario della unica titolare del credito per cui aveva agito esecutivamente, e che neppure è stata spesa, quando l'attuale ricorrente si è costituito per resistere all'opposizione, per sostenere, in funzione del proprio interesse di contitolare del credito, la validità del pignoramento. 2. - Il ricorrente ha dichiarato di essere legittimato al ricorso anche in base alla diversa qualità di erede della parte che era titolare del credito. In tal modo da un lato viene dichiarato che la titolare del credito fatto valere con il pignoramento è deceduta, dall'altro implicitamente si il sostiene che, essendone divenuto erede, 仏 ricorrente può ora proseguire il processo nella diversa qualità di successore nel diritto controverso di cui era titolare la parte da lui rappresentata. possibilità presuppone però che il ricorrente,Questa costituitosi nel giudizio di opposizione come rappresentante volontario della parte nel cui nome aveva notificato il del dirittonella titolaritàpignoramento, le sia succeduto controverso dopo l'inizio del processo di opposizione (art. 110 cod. proc. civ.). Invero, se la morte della parte titolare del credito fosse sopravvenuta prima dell'inizio del processo di opposizione o dopo di questo ma prima che la parte si fosse potuta costituire 5 attraverso il suo rappresentante volontario, la posizione di parte del giudizio avrebbe dovuto essere assunta dal NO, non nella qualità di rappresentante volontario della moglie, ma in quella di erede (art. 299 cod. proc. civ.), spesa ora nel proporre ricorso. Con il che la possibilità di esaminare il ricorso proposto in qualità di erede viene a dipendere dal tempo della morte della titolare del credito, circostanza che però avrebbe dovuto essere allegata dallo stesso ricorrente, che invece la tace. Per converso, i resistenti, nel controricorso, hanno richiamato il contenuto di un documento, che proviene dallo stesso ricorrente e che può essere preso in considerazione perché attiene alla ammissibilità del ricorso (art. 372, primo comma, cod. proc. civ.), da cui risulta che la OR è deceduta il 30.10.1996 e dunque prima della notifica del ricorso in opposizione. Perciò, il ricorso non può essere esaminato neppure quale ricorso proposto nella qualità di erede.
3. Il NO, che nel notificare il pignoramento aveva speso la volontario della moglie, GIqualità di rappresentante OR, titolare del credito, di fronte alla opposizione rivolta contro di lui dai debitori, che gli contestavano tra l'altro la legittimazione ad agire come rappresentante, ha inteso difendere la propria iniziativa costituendosi nel giudizio nella stessa qualità, sostenendo di poter continuare ad agire esecutivamente per la rappresentata sino a quando non ne avesse egli stesso dichiarato la morte e questa tesi ha ripresentato nel 6 ricorso, che deve quindi intendersi proposto anche nella qualità con cui il ricorrente è stato parte del giudizio di primo grado. Quattro sono i motivi che vengono svolti a suo sostegno.
4. Il primo denunzia un vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice). Il ricorrente osserva che nella prima parte della motivazione il tribunale ha attribuito a lui la responsabilità di aver sollevato una eccezione di incompetenza dell'ufficiale giudiziario alla notifica del pignoramento immobiliare ed in tal senso ha motivato. Il motivo è inammissibile perché rivolto contro una decisione che nella sentenza non c'è. www Il secondo motivo ed in parte il terzo denunziano altro vizio 5. 4 cod. proc. di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. civ., in relazione all'art. 615 e 617 dello stesso codice). Riguardano la natura dell'opposizione. Il ricorrente Osserva che i debitori avevano negato la sua legittimazione a procedere ad esecuzione forzata e ne avevano chiesto la sospensione, sicché la domanda andava qualificata come opposizione alla esecuzione e non agli atti esecutivi.
5.1. Il quarto motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 115 e 132 cod. proc. civ.). 7 Riguarda la legittimazione del ricorrente a procedere ad esecuzione forzata. Il ricorrente sostiene che gli opponenti avevano l'onere, che non hanno assolto, di provare quanto avevano dedotto, cioè che la titolare del credito fosse deceduta dopo avergli rilasciato la procura e prima dell'inizio dell'esecuzione. Aggiunge che, in ogni caso, dalle norme in materia di interruzione dettate dagli artt. 299 e SS. per il processo di cognizione si trae che solo la dichiarazione che fosse stata fatta dal rappresentante circa la morte del suo rappresentato sarebbe valsa a determinarne il difetto di rappresentanza ed a provocare l'interruzione del processo di opposizione. -- Il terzo motivo, in altra sua parte, denunzia infine altri 5.2. vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 555, 83 e 125 dello stesso codice e 170 disp. att.). Il ricorrente sostiene che l'atto di pignoramento può essere sottoscritto anche solo dalla parte personalmente. 6. - E' pregiudiziale l'esame del quarto motivo. Il tribunale ha ritenuto provato che la creditrice fosse morta prima ancora che l'attuale ricorrente notificasse il pignoramento così esercitando l'azione esecutiva nel nome della parte di cui si era presentato quale rappresentante negoziale. processuale dello На desunto la prova dall'atteggiamento ricorrente che non aveva negato la circostanza, ma aveva stesso inteso sostenere che solo la dichiarazione di tale evento che da 8 lui fosse stata fatta nel processo di opposizione sarebbe valsa a determinare la cessazione degli effetti della procura un tempo conferitagli. Questo punto della decisione si sottrae alla censura di violazione di norme di diritto nella valutazione delle prove. Il giudice, invero, può ben ricavare la prova del fatto incerto anche solo dall'atteggiamento processuale delle parti, a tal fine valutandone il sistema difensivo (Cass. 6 novembre 2001 13686; 18 aprile 2000 n. 4974).n. E rappresenta una deduzione affatto congrua sul piano logico avere ritenuto non contestato dal NO il fatto della precedente morte della parte da lui voluta rappresentare, una volta che egli aveva inteso affidare la sua difesa all'argomento per cui la morte della persona rappresentata sarebbe restata irrilevante fino a quando non fosse stato lui stesso a dichiararla. (Del resto, la circostanza è stata anche accertata in questa fase, come risulta da quanto si è accennato al punto 2). Fissato questo punto, si tratta di stabilire se il tribunale abbia violato le norme in materia di interruzione del processo altra norma processuale, quando ha affermato che la morte della creditrice, sopravvenuta prima della notifica del pignoramento, impediva al NO, che aveva in precedenza ricevuto una procura negoziale, di far valere il credito mediante l'azione esecutiva. Orbene, da un lato la morte della parte che conferisce la procura estingue il potere del rappresentante, salvo il caso 9 previsto dalla seconda parte del n. 4 dell'art. 1722 cod. civ., che qui non ricorre. Dall'altro, la morte del rappresentato, prima ancora che il la parte che è titolare processo abbia inizio, facendo venire meno del diritto e determinando il necessario subentrare di altro soggetto nella titolarità di quel diritto, impedisce che questo possa essere fatto valere in suo nome. E ciò vale allo stesso modo per il processo di cognizione come per quello esecutivo. Dunque il tribunale ha deciso in modo conforme a diritto quando ha affermato che il NO non aveva il potere di agire per la realizzazione coattiva del credito di cui era stata titolare la persona che gli aveva in precedenza conferito la procura negoziale. Come ha deciso in modo conforme a diritto, quando ha osservato che la morte del titolare del diritto che avviene prima dell'inizio del processo sfugge alla disciplina della interruzione e dunque rileva per il fatto in sé d'essersi verificata, senza l'intermediazione del congegno della dichiarazione ad opera del difensore costituito in giudizio per la parte.
7. Gli altri motivi restano assorbiti, perché, se mancava nel NO il potere di agire per la creditrice, perde rilievo il fatto che il pignoramento fosse valido о nullo sotto il diverso aspetto del modo della sua sottoscrizione. 10 - Come perde rilievo il punto della qualificazione della domanda proposta dagli attori, giacché non ha inciso sul contenuto della decisione. -- Il ricorso va dunque interamente rigettato.
6. Il ricorrente è condannato a rimborsare ai resistenti le 7. spese del giudizio di cassazione, che sono liquidate nel dispositivo. Sugli onorari, liquidati in 1.000 Euro, va calcolato ed aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 10% (art. 15 della tariffa).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 100 Euro, per spese, e in 1.000 Euro, per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 10% ed agli accessori di legge. Così deciso il giorno 5 marzo 2003, in Roma, nella camera di sezione civile della Corte suprema diconsiglio della terza cassazione. Il Presidente. Il relatore, estensore ром IL CANCELLIERE C1 POSITATO IN CANCELLERIA CE BA 20% 2.0 MAG. 2003. CORTE SUPREMA BASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Innocenze BA delle Entrate di Roma 2 il 22 -9-2003 serie 4 al n. 31480 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica 26-10-72 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rieck