Sentenza 10 aprile 1998
Massime • 1
L'esposizione nell'ordinanza impositiva di una misura cautelare personale dei motivi per i quali gli elementi di fatto "assumono rilevanza" non può non tenere "conto anche del tempo intercorso dalla commissione del reato"; ciò in quanto il fattore tempo viene in considerazione non solo relativamente alle esigenze cautelari, ove il parametro temporale assume rilievo prognostico per saggiare il "periculum libertatis", ma anche con riferimento al quadro indiziario, rispetto al quale il suddetto parametro costituisce criterio per apprezzare le relative fonti in termini di credibilità. Tuttavia per quanto concerne il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'elemento "decorso del tempo" può essere utilmente valutato ai fini di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e da quando risulti che l'indagato è receduto dall'associazione o che la stessa si è sciolta. Data la natura permanente del reato in questione, non è infatti determinante la circostanza che i gravi indizi risalgano nel tempo, perché la data di questi ultimi non equivale a quella della cessazione della consumazione del reato associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1998, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 10.4.1998
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " BR Oliva " N.1330
3. " UG LF " REGISTRO GENERALE
4. " FA LI " N.38135/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica della D.D.A. di Napoli nei confronti di NE TA n. il 4.3.55 a S. Cipriano d'Aversa
avverso ordinanza 15 luglio 1997 del tribunale di Napoli Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso. Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Renato Fulgenzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore generale PE A. Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio Udita il difensore dell'imputato, avv. Renato Jappelli, del foro di S. Maria Capua Vetere, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza 25.11.95 il g.i.p. presso il tribunale di Napoli disponeva la custodia cautelare in carcere di TA NE per il delitto di cui all'art. 416 bis CP, in quanto indiziato di appartenenza al c.d. clan dei Casalesi.
Il 18.3.96 il tribunale di Napoli in sede di riesame confermava la sussistenza di gravi indizi a carico di NE, desunti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR NE e dal relativi riscontri, ma revocava la misura restrittiva in mancanza di attualità delle esigenze cautelari.
Una nuova ordinanza di custodia in carcere, emessa dal g.i.p. in data 10.10.96, veniva confermata dal tribunale il 30.10.96 sul presupposto che l'incertezza in ordine all'adesione di TA NE al clan dei Casalesi dopo il 1991 era superata dalle dichiarazioni di IO De IM, le cui conoscenze risalivano fino al 1995. Quest'ultimo provvedimento veniva annullato da questa Corte in data 15.5.97, ed il 15.7.97 in sede di rinvio il tribunale revocava l'ordinanza di custodia cautelare disponendo la liberazione di NE.
Osservavano i giudici che, nel riferire sulle ingerenze dei "Casalesi" nei c.d. lavori dell'Aita velocità, De IM aveva indicato NE come uno degli imprenditori più attivi, tra quelli organicamente legati al clan, nell'imporre alla P.A. le imprese assegnatarie di contratti di appalto per gli anni 1994-95. Non vi era, però alcun riscontro a talì dichiarazioni circa la partecipazione dell'indagato ai lavori suddetti, e queste non costituivano, secondo il tribunale, indizi tali da giustificare - anche sotto il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari - l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Contro l'ordinanza 15.7.97 ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica della D.D.A. per difetto di motivazione e violazione di legge.
Sotto il primo profilo il ricorrente deduce: che nel provvedimento non veniva spiegato perché si ponesse il problema della permanenza di NE nel sodalizio in epoca successiva alla collaborazione di AR NE, posto che ne' lui ne' altri collaboratori avevano riferito di una dissociazione o di un allontanamento dell'indagato dal clan;
che il giudizio di inidoneità delle dichiarazioni di De IM a costituire grave indizio di colpevolezza era frutto di valutazione parziale e sommaria, non tenendo conto del foro rapporto con quanto dichiarato da NE e da PE UA;
che sarebbe "probatio diabolica" il pretendere un riscontro "momento per momento" alle dichiarazioni di uno o più collaboranti circa la partecipazione di un soggetto ad un'associazione di tipo mafioso.
Sotto il secondo profilo deduce il ricorrente che la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275/3 CPP può essere superata soltanto in presenza di concreti elementi positivi idonei a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari, nella specie del tutto mancanti (nessun rilievo aveva la circostanza che NE aveva dismesso la titolarità formale dell'impresa, il cugino AF OL dovendo ritenersi suo prestanome).
Il ricorso va accolto.
Questa Corte, nel sottoporre ad esame il testo dell'art. 292/2 lett. c) CPP quale modificato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, nella parte in cui prescrive che l'esposizione nell'ordinanza impositiva di una misura cautelare personale dei motivi per i quali gli elementi di fatto "assumono rilevanza" non può non tenere "conto anche del tempo intercorso dalla commissione del reato", ha avuto occasione di affermare che il fattore tempo viene in considerazione non solo relativamente alle esigenze cautelari, ove il parametro temporale assume evidente rilievo prognostico per saggiare il periculum libertatis, ma anche con riferimento al quadro indiziario, rispetto al quale il suddetto parametro costituisce criterio per apprezzare le relative fonti in termini di credibilità (Sez. VI, 19.9.95, Lorenzetti, rv. 202.556).
Trattasi, però, di orientamento che va opportunamente precisato per quanto concerne il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, a proposito del quale si afferma (Sez. VI, 30.4.96, Carnara, rv. 205.769) che l'elemento "decorso del tempo" può essere utilmente valutato ai fini di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e da quando risulti che l'indagato è receduto dall'associazione o che la stessa si è sciolta. Data la natura permanente del reato in questione, non è infatti determinante la circostanza che i gravi indizi risalgano nel tempo, perché la data di questi ultimi non equivale a quella della cessazione della consumazione del reato associativo.
Il provvedimento in esame deve quindi essere annullato con rinvio, per nuova valutazione degli indizi esistenti a carico dell'indagato, da compiersi tenendo conto che nel giudizio di rinvio possono essere utilizzati i nuovi elementi eventualmente emersi dalle indagini, e che tra gli "altri elementi di prova" a conferma delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sono utilizzabili ex art. 192/3 CPP anche le dichiarazioni anteriormente rese da altri collaboratori.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1998