Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Gup rigetti, senza motivare sul punto, l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza della mancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmente proposta ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., non essendo, invece, ammissibile il riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2014, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 27/11/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1606
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 15579/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IU LA N. IL 14/02/1954;
avverso l'ordinanza n. 2704/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE, del 25/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IU DE MARZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe SE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/11/2013 il G.u.p. del Tribunale di Varese ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, da NF SE LA avverso la decisione del
P.M. di negare la restituzione dei documenti di circolazione di un veicolo nella disponibilità dell'imputato.
Il giudice, rilevato che il sequestro aveva natura probatoria e che con l'opposizione possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la cessazione della necessità di mantenere il vincolo in relazione alle esigenze istruttorie, ha ritenuto queste ultime non cessate, dal momento che i documenti in esame assolvevano ad uno specifico scopo probatorio, in diretta dipendenza dalla ritenuta illiceità delle condotte inerenti la gestione amministrativa del veicolo in questione e, comunque, erano possibile oggetto di provvedimenti di cui all'art. 240 c.p. o art. 537 c.p.p.. 2. Lo NF ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell'art. 355 c.p.p., sottolineando che il giudice, nel respingere l'opposizione proposta, non aveva considerato il procedimento di opposizione di cui all'art. 263 c.p.p. era stato promosso, in quanto il sequestro era divenuto inefficace, non essendo mai intervenuta la convalida del P.M.. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 253 c.p.p., comma 2 e art. 262 c.p.p.,
rilevando che il decreto di sequestro probatorio, al pari del diniego dell'istanza di restituzione, deve essere adeguatamente motivato in ordine alla finalità probatoria perseguita.
Nel caso di specie, lo NF è imputato del reato di tentativo di corruzione e di tentativo di falso ideologico: escluso che la documentazione della quale si era chiesta la restituzione costituisse corpo di reato, attesa la non controversa genuinità, rimanevano inesplicate, secondo il ricorrente, le finalità probatorie idonee a sorreggere la misura.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, sempre in relazione alla finalità perseguita con la misura cautelare contestata, sottolineando che il G.i.p. di Varese aveva in relazione alla documentazione di altri veicoli di proprietà dei coimputati, ordinato la restituzione degli originali, ritenendo cessate le esigenze probatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
È certamente esatto che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (di recente, v. Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489); ma è anche vero che, nella specie, il ricorrente aveva posto in radice la questione - in questa sede, non rileva se fondata o non - della sopravvenuta inefficacia del sequestro operato dalla Polizia giudiziaria, per mancanza della convalida, questione che coinvolge la ricostruzione del significato e della portata (v. Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta, Rv. 258074) del decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese del 07/11/2012, che aveva delegato la P.G. a sequestrare i corpi di reato e le cose pertinenti al reato, e dei rapporti con il conseguente sequestro operato dalla P.G. in data 16/11/2012.
Laddove, infatti, venga operato il sequestro di cose la cui indicazione non sia predeterminabile in base alla motivazione del decreto di perquisizione e non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria ne' convalida del sequestro ne' restituzione delle cose sequestrate, l'interessato dovrà chiedere la restituzione dei beni ed in caso di rigetto della richiesta potrà attivare il ricorso di cui all'art. 263 c.p.p., commi 4 e 5, essendo invece inammissibile il procedimento di riesame (v. Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta, Rv. 258074). Siffatta questione non è stata in alcun modo esaminata dal provvedimento impugnato.
2. Fondati sono anche i restanti due motivi, tra loro logicamente connessi, che, in ogni caso, lamentano la carenza motivazionale (profilo certamente deducibile con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 5, provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti;
Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008 - dep. 04/03/2009, Manesi, Rv. 242290), in relazione alla sussistenza del permanere delle esigenze probatorie.
Le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato, nella loro genericità, non consentono di verificare quali siano siffatte esigenze e come esse si correlino alle concrete contestazioni che concernono il ricorrente.
3. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame, al G.u.p. del Tribunale di Varese.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2015