Sentenza 16 luglio 2013
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2013, n. 45343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45343 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/07/2013
Dott. INNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA TO - Consigliere - N. 1716
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 18260/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI TO, nato a [...] il [...];
ZI LO, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma in data 28 febbraio 2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Alfredo Pompeo Viola il quale ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
lette le note difensive inviate dall'avv.to Borgogno Roberto. RITENUTO IN FATTO
ZI TO e ZI LO, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma in data 28 febbraio 2013, con la quale è stato rigettato l'atto di opposizione avverso il decreto del P.M. di Roma, i data 20 luglio 2012, di parziale rigetto dell'istanza di dissequestro di monete di interesse numismatico e culturale.
A sostegno dell'impugnazione deducono:
a) Violazione dell'art. 648 c.p., D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 174 e 175 dell'art. 253 cod. proc. pen. nonché degli artt. 10, 12, 91 dello stesso Decreto con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b e e, in relazione al rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio.
I ricorrenti censurano il provvedimento del Gip con cui è stato confermato il parziale rigetto dell'istanza di dissequestro di parte delle monete, in ragione del fatto che, trattandosi di esemplari di larghissima diffusione ed in cattivo stato i conservazione, non sarebbero stati assoggetta bili al regime di protezione previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, posto che, ai sensi dell'art. 10 del citato Decreto costituiscono beni culturali solo le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche, ed ai materiali di produzione , nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio".
Censurano altresì l'affermazione del GIP in base alla quale in sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5 possono dedursi le sole censure concernenti la necessità di mantenere il sequestro ai fini di prova, in quanto le censure concernenti la legittimità e l'opportunità di mantenere il sequestro possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame, che, peraltro aveva rigettato tale richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Con riferimento all'unico motivo di ricorso osserva la Corte che correttamente il Gip ha fatto applicazione del principio in base al quale l'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 5, provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del
P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008 - dep. 04/03/2009,
Manesi, Rv. 242290), tenendo però presente l'articolata motivazione della stessa sentenza in base alla quale deve essere mantenuto il prevalente orientamento secondo cui, in tema di sequestro probatorio, le censure concernenti la legittimità, la validità e l'opportunità del sequestro, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame (Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011 - dep. 06/05/2011, Fama, Rv. 249989), mentre con l'opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero che abbia respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate si fanno valere censure concernenti esclusivamente la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini di prova, (ex plurimis Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008 - dep. 04/03/2009, Manesi, Rv. 242290 cit;
Sez. 6, n. 4771, Costanzi, rv 200885; Sez. 4, n. 749 del 14/03/1997, Caruso e altro;
Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000, Ramacci rv. 215728).
3. E sotto quest'ultimo profilo l'ordinanza impugnata certamente assolve all'onere motivazionale già facendo riferimento alla necessità di sottoporre a perizia le monete in considerazione del fatto che l'art. 262 c.p.p., comma 1 prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando "non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova", il che vale a fortiori nel caso in cui, come nella specie, è stata già evidenziata la necessità di sottoporre le monete ad una perizia dibattimentale, in considerazione dell'esito contrastante tra la consulenza svolta dal p.m. e quella di parte.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013