Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2016, n. 27840
CASS
Sentenza 23 marzo 2016

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È legittima l'autorizzazione da parte del giudice all'uso, per finalità terapeutiche dell'imputato, dell'abitazione oggetto di sequestro preventivo in relazione a reato per violazione di leggi urbanistiche, ove tale utilizzo non contrasti con le finalità della misura in atto, nel rispetto del principio di proporzionalità in materia di misure cautelari reali, che impone, nella specie, un bilanciamento tra l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo, e il diritto alla tutela dell'abitazione e della salute, così come evidenziato dalla Corte EDU con la sentenza del 21 aprile 2016, n.46577, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria.

Commentario1

  • 1Sequestri presso giornalisti: va tutelata libertà di stampa (Cass. 9989/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2019

    Ai fini della legittimità di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attività professionale, sono necessarie non solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia in possesso del perquisito, ma occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine. Ed infatti, la necessità di limitare l'acquisizione dei dati nella disponibilità di un giornalista in relazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2016, n. 27840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27840
Data del deposito : 23 marzo 2016

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