Sentenza 23 marzo 2016
Massime • 1
È legittima l'autorizzazione da parte del giudice all'uso, per finalità terapeutiche dell'imputato, dell'abitazione oggetto di sequestro preventivo in relazione a reato per violazione di leggi urbanistiche, ove tale utilizzo non contrasti con le finalità della misura in atto, nel rispetto del principio di proporzionalità in materia di misure cautelari reali, che impone, nella specie, un bilanciamento tra l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo, e il diritto alla tutela dell'abitazione e della salute, così come evidenziato dalla Corte EDU con la sentenza del 21 aprile 2016, n.46577, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria.
Commentario • 1
- 1. Sequestri presso giornalisti: va tutelata libertà di stampa (Cass. 9989/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2019
Ai fini della legittimità di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attività professionale, sono necessarie non solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia in possesso del perquisito, ma occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine. Ed infatti, la necessità di limitare l'acquisizione dei dati nella disponibilità di un giornalista in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2016, n. 27840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27840 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2016 |
Testo completo
27 8 4 0/ 1 6 40 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da n. 754 sez.Sent. n. Renato Grillo - Presidente - CC 23/03/2016- Mauro Mocci Vito Di Nicola R.G.N. 51925 2015 - Relatore - Giovanni Liberati Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nuoro nei confronti di CA LA, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07-09-2015 del tribunale della libertà di Nuoro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'autorizzazione concessa a LA CA ad usufruire dell'abitazione in sequestro;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nuoro ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo autorizzando l'interessata ad usufruire dell'abitazione di cui all'area in sequestro, accogliendo la richiesta con la quale, in via subordinata, ne era stata chiesta l'utilizzazione per finalità rieducative e riabilitative dell'interessata al fine di continuare a svolgere le attività necessarie al suo percorso terapeutico e consentirle anche l'uso del fabbricato, in attesa della definizione del procedimento in corso, non risultando in contrasto con le finalità del provvedimento di sequestro l'uso temporaneo dell'immobile per i motivi suindicati.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente articola un unico complesso motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 321,655 e 656 stesso codice nonché agli articoli 30 e 44, lettera c), ven d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) sul rilievo che, in materia edilizia ed urbanistica, l'esigenza cautelare di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati è incompatibile con l'autorizzazione all'uso, in tutto o in parte, nell'immobile sequestrato. La possibilità di utilizzazione residenziale privata di un manufatto sottoposto sotto sequestro preventivo sarebbe in evidente contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e vanificandole. Peraltro, l'ordinanza impugnata avrebbe disatteso il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale le modalità di esecuzione della misura cautelare reale rientrano, a norma dell'articolo 655 del codice di procedura penale, nella competenza esclusiva del pubblico ministero.
3. L'interessata ha presentato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle ragioni che seguono.
2. E' fuori discussione il principio di diritto più volte ribadito dalla Corte secondo il quale è abnorme il provvedimento con cui il giudice autorizza l'uso residenziale di un immobile sottoposto a sequestro preventivo cosiddetto 2 impeditivo, essendo il potere di determinare le modalità di esecuzione di una misura cautelare reale di competenza esclusiva del pubblico ministero ed essendo il giudice legittimato ad intervenire solo se adito con incidente di esecuzione e all'esito di procedimento rispettoso delle forme prescritte dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 43615 del 18/02/2015, Manconi, Rv. 265152; Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, Squillaci, Rv. 259541). Tuttavia il ricorrente non considera che i provvedimenti emessi dal Gip (neppure impugnato) e dal Tribunale del riesame sono stati adottati dai giudici cautelari nella fase genetica di applicazione del vincolo cautelare avuto riguardo al profilo della proporzionalità della misura. Sul punto, vale la pena ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (per tutte, Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509). n e v 3. Ciò precisato, con accertamento di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, e perciò sottratto al sindacato di legittimità, non contestato dallo stesso ricorrente, i giudici cautelari, sostanzialmente uniformandosi al principio di diritto in precedenza enunciato e quindi senza alcuna invasione di competenze di fase, hanno dapprima (il Gip) consentito alla CA di accedere al giardino esterno all'abitazione sequestrata per finalità terapeutiche e successivamente (il Tribunale del riesame) di usufruire anche dell'abitazione sul rilievo, secondo quando affermato nell'ordinanza impugnata, delle accertate condizioni di salute e della patologia da cui è risultata affetta l'interessata, nella prospettiva delle finalità rieducative e di riabilitazione della stessa, e della necessità che potesse continuare a svolgere le attività necessarie al suo percorso terapeutico, non risultando tali facoltà, e quindi l'uso temporaneo dell'immobile per i motivi indicati, in contrasto con le finalità del provvedimento di sequestro. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale del riesame ha considerato che l'indagata è affetta da sindrome di Down e ritardo mentale grave e che la possibilità che la donna usufruisca del giardino e dell'abitazione, mentre giova al suo stato di salute come è stato documentato dall'interessata nel corso dell'incidente cautelare, non si pone in contrasto con le finalità del disposto sequestro, laddove la privazione di tali facoltà renderebbe la misura cautelare sproporzionata rispetto alle finalità che la stessa persegue e che sono state riconosciute con la conferma del decreto di sequestro preventivo ma che sono 3 state, al tempo stesso, ritenute impregiudicate dall'esercizio delle autorizzate facoltà.
4. E' il caso di segnalare che il rispetto principio di proporzionalità in materia di diritti fondamentali, specie con riferimento ai diritti di libertà personale e reale, è stato, anche recentemente, sottolineato dai Giudici di Strasburgo. La Corte Edu, nel decidere il caso VA e RK c. Bulgaria (sentenza, V Sezione, 21 aprile 2016, n. 46577), ha affermato, quantunque con riferimento all'ordine di demolizione dell'abitazione, come il giudice nazionale avesse dovuto, in quel caso, valutare e ponderare la difficile situazione personale dei ricorrenti e non limitarsi piuttosto ad un controllo meramente formale sulla illegalità o meno della costruzione. Come è stato condivisibilmente segnalato, il rispetto del principio di proporzionalità impone dunque che l'autorità giudiziaria valuti caso per caso se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell'abitazione ai sensi dell'art. 8 Convenzione Edu (o di altro diritto ven fondamentale come il diritto alla salute che nel caso in esame rileva) e l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo, sicché deve essere il giudice a dover stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se il provvedimento limitativo della libertà "reale" sia "proporzionato" rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte Edu, che la normativa edilizia intende perseguire.
5. Nel caso di specie, dunque, tribunale del riesame non si è sottratto a tale delicato compito, pienamente rientrante nell'esercizio dei suoi poteri in quanto il requisito della proporzionalità della misura attiene alla valutazione del periculum ed alle modalità con le quali il dato cautelare può essere salvaguardato, non limitandosi quindi ad un controllo meramente formale sul : fumus delicti e sui pericula ma bilanciando gli stessi con i diritti fondamentali fatti valere, nel rispetto del principio di proporzionalità che regge il sistema delle cautele processuali penali. Del resto, il ricorrente si è doluto di un dato puramente formale e non ha gravato il provvedimento attraverso specifiche doglianze che ne minassero la sostanza, per essere, ad esempio, le cautele impeditive ed assicurative compromesse dalle concesse facoltà.
6. Da ciò consegue il rigetto del ricorso. i A 。
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 23/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo, Vito Di Nicola NTO C' CH : DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 6 LUG 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani : F 5