Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 1
Conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto del 22 giugno 1998, n. 232, deve ritenersi che una lettura costituzionalmente corretta dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. porti inevitabilmente alla conclusione che il termine di cinque giorni perentoriamente stabilito per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente decorre dalla presentazione in cancelleria della richiesta di riesame fatta ai sensi del quarto comma dello stesso articolo e non dal giorno dell'avviso di richiesta degli atti dato all'autorità procedente a cura del competente presidente del tribunale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 01.07.1998
1. Dott. NC Romano Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N.2427
3. " US La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.13928/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NO RO, n. 01.03.1927
Avverso l'ordinanza emessa il giorno 14.01.1998 dal Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO
Con ordinanza del 14.01.1998 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il riesame proposto da NO RO avverso l'ordinanza con cui il 18.12.1997 il GIP dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di concorso in concussione aggravata, consistita nell'avere, su istigazione e promozione del NO, il Sindaco del Comune di S. Stefano in Aspromonte, MA NC, nipote dello stesso NO, il Segretario e il responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo Comune (tali Anversa Sergio Antonio e Poeta US), indotto indebitamente, con abuso delle proprie funzioni, i responsabili della Elettronica Industriale S.p.A. (che operava per conto della R.T.I. S.p.A., appartenente, come l'altra, - al Gruppo Mediaset), ad estromettere dall'esecuzione di un'opera relativa ad una postazione televisiva la Cemel S.r.l., i cui titolari RE LO e FO MA NZ avevano accusato di delitti di mafia LL US, legato da rapporti di crimine organizzato col NO, così procurandosi il vantaggio di tale mancata esecuzione, e tanto al fine di agevolare l'associazione mafiosa facente capo al LL e quella di appartenenza del NO.
Ricorre il NO, deducendo in primo luogo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura custodiale a sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cpp., per essere avvenuta, la trasmissione degli atti da parte del P.M. ad esso Tribunale, oltre il prescritto termine di cinque giorni dalla richiesta, inoltrata con fax del 2-1-1998, a nulla rilevando l'attestazione di una successiva richiesta dell'8-1-1998.
In secondo luogo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione sia sui gravi indizi che sull'aggravante ex art. 7 D.L. 152/91, rilevando, sotto il primo profilo, che egli ha partecipato alla vicenda di cui in causa, comunque non configurante gli estremi del reato ascritto, solo attraverso l'iniziale presentazione del RE al nipote MA, e che è quindi del tutto apodittica e congetturale l'affermazione di un suo coinvolgimento nella successiva presunta attività posta in essere ai danni del RE, e, sotto il secondo profilo, che per la menzionata aggravante si sarebbe dovuta dimostrare la finalizzazione del comportamento ad avvantaggiare non un singolo appartenente all'associazione mafiosa ma oggettivamente l'azione di quest'ultima.
Da ultimo il NO assume che va comunque dichiarata l'inefficacia del provvedimento restrittivo, per essere stata depositata, la motivazione dell'ordinanza del riesame, oltre il termine di cinque giorni dal deposito del dispositivo. Chiede, quindi, in conclusione, l'annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio, dell'impugnata ordinanza. DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso (con conseguente assorbimento degli altri motivi, in quanto, indipendentemente dalla questione relativa alla sorte del primo fax inviato alla Procura, è documentalmente comprovato che la trasmissione degli atti al tribunale del riesame avvenne oltre il termine di cinque giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, con conseguente violazione del disposto di cui al comma 5 dell'art. 309 cpp. e perdita di efficacia della misura cautelare a sensi del comma 10 dello stesso articolo.
Deve, invero, osservarsi che, secondo le univoche indicazioni offerte dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 22 giugno 1998, una lettura costituzionalmente corretta del comma 5 dell'art. 309 cpp. porta inevitabilmente alla conclusione che il termine di cinque giorni perentoriamente stabilito per la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità procedente decorre dalla presentazione in Cancelleria della richiesta di riesame fatta a sensi del comma 4 dello stesso articolo, stante la presunta immediatezza e contestualità, ed assenza di autonoma rilevanza, rispetto ad essa, dell'avviso della richiesta stessa dato all'Autorità procedente a cura del Presidente del Tribunale competente.
L'impugnata ordinanza e quella del GIP del Tribunale di Reggio Calabria del 18.12.1997 devono quindi essere annullate senza rinvio per effetto della sopravvenuta inefficacia della disposta misura cautelare, con conseguente ordine di liberazione del ricorrente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza nonché l'ordinanza 18.12.1997 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria per sopravvenuta inefficacia della applicata misura degli arresti domiciliari e ordina la liberazione immediata del NO se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1998