Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 2427
CASS
Sentenza 1 luglio 1998

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Conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto del 22 giugno 1998, n. 232, deve ritenersi che una lettura costituzionalmente corretta dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. porti inevitabilmente alla conclusione che il termine di cinque giorni perentoriamente stabilito per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente decorre dalla presentazione in cancelleria della richiesta di riesame fatta ai sensi del quarto comma dello stesso articolo e non dal giorno dell'avviso di richiesta degli atti dato all'autorità procedente a cura del competente presidente del tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 2427
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2427
    Data del deposito : 1 luglio 1998

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