Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
Integra il delitto di falsità materiale in scrittura privata la modificazione di una realtà documentale preesistente rispetto a quella che l'autore del falso fa apparire; diversamente, ricorre la falsità ideologica in scrittura privata, priva di rilievo penale, quando il documento è genuino e proviene realmente da chi appare esserne l'autore, ma il suo contenuto non corrisponde al vero.
Commentario • 1
- 1. Nel rapporto medico-paziente è configurabile la frode in commercio?Accesso limitatoStefano Casetta · https://www.altalex.com/ · 14 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2012, n. 28076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28076 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 27/06/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2033
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 13943/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AO nato a [...] il [...];
2) ON AN MA nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/12/2011 della Corte d'Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto MA Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito per il ricorrente l'avv. Veneziano Nicola in sostituzione dell'avv. Ugo della Monica.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/12/2011, la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 2/10/2008, qualificate come truffe le condotte contestate come furto ed appropriazione indebita, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LI AO e ON AN MA in ordine ai reati di truffa consumati nel maggio 2001, nel novembre 2001, il 27/11/2001 ed il 14/12/2001, nonché in ordine alle connesse ipotesi di falso, perché estinte per intervenuta prescrizione;
rideterminava la pena, in relazione alle residue imputazioni di truffa consumate nelle date del 14/7/2003, 23/2/2003 e 30/4/2003 ed alle connesse ipotesi di falso, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, nella misura di anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 500,00 di multa per ciascuno.
1.1. La Corte d'Appello di Salerno respingeva le censure mosse con gli atti d'appello ed in particolare quella relativa alla tardivita della querela, ed alla configurabilità della truffa contrattuale. 2, Avverso tale sentenza propongono separato ricorso gli imputati, sollevando i seguenti motivi di gravame:
LI AO.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 640 e 485 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta integrazione di due ipotesi di truffa sulla base della sola affermazione che i fatti sono stati realizzati attraverso due distinte comunicazioni relative all'acquisto, mai avvenuto, di titoli;
deduce la carenza degli elementi del delitto di cui all'art. 485 cod. pen. per non potere considerarsi come scritture private le comunicazioni inviate dagli imputati alle persone offese;
deduce ancora la configurabilità nei fatti contestati del delitto di appropriazione indebita in luogo di quello ritenuto di truffa, evidenziando al riguardo l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela in relazione ai fatti del 2003; eccepisce infine l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.
De ON AN MA.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 640 e 485 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta integrazione di due ipotesi di truffa sulla base della sola affermazione che i fatti sono stati realizzati attraverso due distinte comunicazioni relative all'acquisto, mai avvenuto, di titoli;
deduce la carenza degli elementi del delitto di cui all'art. 485 cod. pen. per non potere considerarsi come scritture private te comunicazioni inviate dagli imputati alle persone offese;
in aggiunta alle considerazioni già svolte nel ricorso proposto dal coimputato LI, deduce l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine al ruolo che avrebbe ricoperto la ON nei fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi sono fondati limitatamente alla configurabilità del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 485 cod. pen. nonché con riferimento ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 640 cod. pen. commessi il 23/2/2003 ed il 30/4/2003, che risultano estinti per intervenuta prescrizione.
2.1. Esaminando in primo luogo la questione relativa alla configurabilità del delitto di falso, così come contestato ad entrambi gli imputati, occorre preliminarmente rilevare che la condotta ascritta agli attuali imputati, al LI per averla materialmente posta in essere ed alla ON per avere concorso in essa, costituisce un'ipotesi di falsità ideologica in scrittura privata, in quanto, sulla base della tradizionale distinzione elaborata dalla dottrina fra falsità materiale e falsità ideologica, nel caso di specie l'immutatio veri attiene, non alla genuinità del documento, quanto piuttosto alla veridicità del suo contenuto. E la giurisprudenza di questa Corte ha, sia pure con decisioni molto datate, in relazione alle quali non si sono registrati diversi orientamenti e che il Collegio ritiene di dovere condividere e ribadire, ritenuto che per integrare il delitto di falsità in scrittura privata previsto dall'art 485 cod. pen. è necessaria una modificazione della realtà documentale preesistente rispetto a quella che si fa apparire ad opera dell'autore del falso, come nel caso di una divergenza fra autore apparente ed autore reale del documento o nel caso di un'alterazione del documento dopo la sua formazione. Ricorre, invece, la fattispecie della falsità ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'atto è genuino e proviene da colui che ne appare l'autore, risultando non corrispondente al vero soltanto il suo contenuto (sez. 5 n. 64 20/1/1970, Rv. 114487; sez. 5 n. 512 del 13/3/1970, Rv. 115195; sez. 5 n. 128 del 26/1/1971, Rv. 117394). Sulla base di quanto ora premesso in linea generale sulla falsità privata, deve rilevarsi che, in adesione a quanto già espresso recentemente da questa Corte, il comportamento ascritto agli imputati, per come descritto nell'imputazione e nelle decisioni di merito, non integra un'ipotesi di falsità materiale in scrittura privata, come tale punibile ai sensi dell'art. 485 cod. pen., non essendo in contestazione la genuinità dei documenti, difettando qualsiasi alterazione degli stessi e sussistendo piena corrispondenza tra autore apparente ed autore reale dello stesso, essendo, invece, risultato mendace il contenuto dei documenti stessi (sez. 5 n. 6751 del 25/5/1984, Rv. 165363; sez. 5 n. 12373 del 20/1/2009, Rv. 243334;
sez. 5 n. 42417 del 24/9/2009, Rv. 245393). Si è in presenza, quindi, nel caso di specie, di un'ipotesi falsità ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, in relazione alla quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
2.2. Quanto ai motivi di ricorso sollevati da entrambi gli imputati in relazione al delitto di truffa aggravata e continuata, rileva la Corte che la ricostruzione dei fatti commessi quale ritenuta dai giudici di appello risulta correttamente inquadrata nell'ambito della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640 cod. pen,. Con riferimento all'episodio del 14/7/2003 la sentenza impugnata si rifà alla ricostruzione del fatto contenuta nella decisione di primo grado e, legittimamente, recepisce la qualificazione giuridica che nè ha dato il primo giudice;
in tal senso si da atto che la persona offesa aveva intestato al LI AO un assegno di Euro 100.000,00 che veniva incassato sul conto corrente del ricorrente. Immune da censure appare, quindi, il percorso argomentativo che ravvisa nel suddetto fatto il delitto di truffa sulla base dello schema normativo previsto nell'art. 640 cod. pen., rappresentato dall'induzione in errore della vittima attraverso il raggiro consistito nella falsa prospettazione del nuovo investimento da effettuare a cui conseguiva, a suo favore, l'ingiusto profitto consistito dall'incasso dell'assegno; la "nota informativa - operazione su titoli" successivamente consegnata alla persona offesa non rappresenta, quindi l'artifizio o raggiro, perché il delitto di truffa era già stato consumato, quanto, piuttosto un ulteriore fatto, che, per quanto sopra detto, non è punibile. Non appare pertinente, quindi, al caso di specie il richiamo, operato da entrambi i ricorrenti, alla giurisprudenza di questa Corte, laddove ha ritenuto che si configuri il delitto di appropriazione indebita, in luogo di quello di truffa, quando il profitto è stato dall'agente già conseguito al momento della realizzazione degli artifizi e raggiri (sez. 2 n. 39114 del 28/5/2003, Rv. 226912). Ed anche con riferimento agli episodi del 23/2/2003 e 30/4/2003 la sentenza impugnata, in questo caso modificando la qualificazione giuridica accolta dal primo giudice, rende adeguata e non censurabile motivazione in ordine alla ritenuta integrazione di due delitti di truffa: in questo caso la formazione degli atti falsi, rappresentati dalle comunicazioni di acquisto dei titoli, viene a costituire il raggiro attraverso il quale l'agente consegue il possesso del denaro che doveva essere investito nei titoli mai acquistati. La sentenza da atto, in modo esaustivo, di come si sia trattato di due distinte azioni idonee ad integrare due distinti fatti di reato, sia pure commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Non emergendo, comunque, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso proposto, essendo in discussione la qualificazione giuridica dei fatti, il Collegio deve rilevare che in relazione esclusivamente a questi ultimi fatti, commessi il 23/2/2003 ed il 30/4/2003, tenendo anche conto della sospensione del termine per diciotto mesi ai sensi della L. n. 125 del 2008, art. 2 ter è decorso il termine massimo di prescrizione;
ciò impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con conseguente necessità di rideterminare la pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 640 cod. pen. commesso il 14/7/2003; in tale direzione è di ausilio la lettura della sentenza impugnata che ha considerato il suddetto fatto come reato più grave;
quindi, sulla base di tale calcolo, eliminando i disposti aumenti per la continuazione in relazione ai fatti per i quali è intervenuta l'estinzione dei reati per prescrizione, la pena deve essere rideterminata, per entrambi gli imputati, in anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa per ciascuno.
2.3. Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso, pure comune ad entrambi gli imputati, attinente all'improcedibilità dell'azione penale per tardività delle querela, essendo i fatti perseguibili di ufficio.
2.4. Quanto infine all'ulteriore motivo di ricorso proposto da De ON AN MA, attinente alla mancanza di motivazione in ordine al ruolo dalla stessa ricoperto nei fatti contestati, questione questa pure non specificamente proposta nei motivi di appello, rileva la Corte che la sentenza impugnata opera un consentito richiamo alla decisione di primo grado e nell'ambito di quest'ultima decisione è contenuta un'adeguata motivazione in ordine alla posizione dell'attuale ricorrente, alla quale viene ascritto un contributo causale alla realizzazione di tutte le condotte criminose poste in essere dal LI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 81 e 485 cod. pen., perché il fatto non sussiste nonché limitatamente ai reati di cui agli artt. 81 e 640 commessi il 23/2/2003 ed il 30/4/2003, perché estinti per prescrizione;
ridetermina per il residuo reato di cui all'art. 640 cod. pen. commesso il 14/7/2003 in anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012