Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15320 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
N BA REGISTRAZIONE SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 *31 TAB. ALL. B - N. 5 15 320 02 31A REPUBBLICA LTALIA TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Jeles lar Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 23634/99 Cron. 35745 Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI - Bel. Consigliere Ud.18/04/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Dott. Antonio MERONE - Consigliere - LIRE 1500 CANCELLERIA ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: 1 EL FALL NI SC in persona del 仳 Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ESPOSITO CORSO GARIBALDI 194 SALERNO (avviso postale), giusta procura in calce;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2002 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 上 1589 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO -1- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - avverso la sentenza n. 254/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 20/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ESPOSITO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione;
assorbito il secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Salerno, nella mancata risposta da parte del curatore del fallimento di AN RE ad un questionario inviatogli a' sensi dell'art. 32 d.p.r. 29.IX.1972 n. 600 e nella contestatacontest omessa ottemperanza di detto curatore all'invito rivoltogli a produrre documento contabili, in data 14 dicembre 1989 notificò al fallimento suindicato avviso di rettifica, operata accertamento recante induttivamente a' termini dell'art. 39, comma 2, 1973, cit., dei redditi d.p.r. n. 600 del dichiarati per il 1984 dal dianzi menzionato fallito, all'epoca ancora in bonis. Il fallimento di AN RE impugnò a mente degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 l'avviso cennato dinanzi alla, già operante, Commissione tributaria di primo grado di Salerno, contestando sia la legittimità formale dell'atto impositivo - che asserì adottato nell'assenza dei presupposti suscettibili di giustificarne l'emissione -1 sia la fondatezza sostanziale della pretesa erariale a tale atto sottesa. La commissione adita accolse l'impugnativa con decisione del 15 febbraio 1991, che, tuttavia, 3 sull'appello dell'amministrazione finanziaria, rmata dalla Commissione tributaria diand form venne kife secondo grado di Salerno con decisione del 28 febbraio 1995, con la quale venne dichiarata la validità dell'avviso di accertamento discusso e la bontà delle ragioni per il tramite dello stesso vantate dalla p.a. appellata. Il fallimento di AN RE produsse avversO la citata ultima decisione il gravame previsto dall'art. 40 d.p.r. n. 636 del 1972, dianzi ricordato, ma l'impugnazione considerata, venne rigettata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 15 luglio 1999. La corte distrettuale motivò la così resa pronuncia osservando, in definitiva, per un verso, irefarsi legittimata l'adozione dell'avviso dirife arsi accertamento in controversia dalla mancata risposta da parte del curatore del fallimento al questionario, a suo tempo, come sopra inviatogli, nonché dall'inottemperanza dello stesso curatore all'invito ad esibire i documenti ed i registri contabili;
per un altro, essere inammissibili, perché intese a sollevare questioni inerenti a "valutazione estimativa", le restanti doglianze prospettate con la delibata impugnazione. 4 . Il fallimento di AN RE ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza è dato comprendere, non suddetta, per quanto notificata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il ricorso è stato notificato il 10 dicembre 1999, nell'omesso deposito del controricorso, ha versato nell'incarto processuale, in data 5 settembre 2000, un c.d. "atto di costituzione". MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il fallimento di AN RE, con la prima, in ordine logico, e fondamentale censura primo motivo di ricorsoenucleabile dal unitariamente intitolato "illegittimità dell'accertamento" deduce che la pronuncia ai sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Corte d'appello di Salerno deve essere ravvisata passibile di cassazione per aver riscontrato emesso l'avviso di accertamento invalidamente discussione, come detto, recante rettifica induttiva, operata ex art. 39, comma 2, d.p.r. 29.IX.1973 n. 600, della dichiarazione presentata dal fallito per l'anno indicato in narrativa sul ritenuto, asserito infondato, presupposto che la mancata risposta ai questionari di cui all'art. 32 5 d.p.r. n. 600 del 1973, cit., e I'inottemperanza all'invito ad esibire contabiledocumentazione dellarichiesta sempre a' termini considerata disposizione legislativa dovessero essere ritenute suscettibili di legittimare la adozione dell'atto ridetto. La doglianza è fondata. Cass. Sez. trib., sent. n. 8128 del 15.VI.2001 ha enunciato il, condivisibile, principio secondo il quale, alla stregua del dettato dell'art. 39, comma 2, d.p.r. 29.IX.1973 n. 600, nel testo stato in vigore prima della relativa, non retroattiva, novellazione risultante dall'art. 25, comma 3, L. 18.II.1999 n. 28, da avere per applicabile nella situazione controversa ratione temporis, non sussisteva il potere dell'amministrazione finanziaria di far luogo ad accertamento induttivo in rettifica per il solo fatto che il contribuente non avesse dato seguito ad un suo invito ad esibire documenti e a rispondere a questionari (al riguardo, cfr., per riferimenti, Cass. Sez. I civ., sent. n. 7868 del 22.VIII.1997) Sulla base dell'enunciazione riportata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi ed a 6 prescindere da ogni questione circa la qualità soggettiva del destinatario dell'avviso di accertamento in contestazione è da ritenere che - la sentenza impugnata, che, giusta quanto evidenziato dianzi, ha dichiarato valido l'atto impositivo cennato sul rilievo, unico, dell'attitudine della mancata risposta ad un questionario e dell'inottemperanza all'invito ad esibire documenti contabili a legittimare la relativa omissione, si appalesa inficiata dalla violazione di legge denunciata dal ricorrente e, per ciò soltanto, meritevole di essere cassata. 2)- Resta assorbito l'esame delle altre, logicamente sottordinate, lagnanze articolare nel più sopra richiamato primo motivo del ricorso dirette tutte ad illustrare diversi profili di illegittimità dell'atto impositivo discusso nonché del secondo mezzo di - inteso a gravame dedurre una "insufficiente motivazione" della statuizione della sentenza impugnata recante declaratoria della fondatezza sostanziale della pretesa erariale in argomento - 3) Vertendosi in ipotesi di cassazione per violazione di legge, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a mente dell'art. 7 384, comma 1, cod. proc. civ., può, e deve, farsi luogo a pronuncia sul merito della causa, che, in applicazione del principio di diritto di cui sub 1), deve risolversi in declaratoria dell' invalidità dell'avviso di accertamento in controversia. 4) - Le spese del pregresso stadio di merito del giudizio e quelle della presente fase processuale di legittimità vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbita ogni altra censura, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'avviso di accertamento contestato;
compensa fra le parti le spese del pregresso stadio del giudizio e quelle della presente fase processuale di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 18 aprile 2002. Il Relatore.^ добит evoun Il Presidente Cotarella Oresta и встаец 11 CANCELLIERE C1 Wolde блого Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogg 30 OTT 2002 IL CANCELLIERE C1 ESENTE DA REGISTRAZIONE Amado CasaAdd AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 8