Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 2
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso sentenza astrattamente appellabile, ma per la quale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non sussistono le condizioni legittimanti il diritto da parte dello stesso a proporre appello (avocazione o acquiescenza al provvedimento da parte del procuratore della Repubblica), ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la mancanza delle suddette condizioni legittimanti non incide sull'ontologica esistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale, ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio).
In tema di ricorso per cassazione, la sentenza di condanna per reato tributario, che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, va parzialmente annullata con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
03 165-20 REPUBBLICA ITALIANA Асп IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 22 novembre 2019 Dott. Gastone ANDREAZZA Consigliere SENTENZA N.2891 Dott.ssa Donatella GALTERIO Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Consigliere Dott. Stefano CORBETTA Dott. Gianni Filippo REYNAUD Consigliere REGISTRO GENERALE ha pronunciato la seguente: n. 31442 del 2019 SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo;
nei confronti di: IC BE, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1499/18 del Tribunale di Trapani del 19 dicembre 2018; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca;
sentito, altresì, per l'intimato l'avv. Pietro ASTA, del foro di Roma, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso od. In subordine, la conferma della sentenza impugnata. 1 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa in esito a rito ordinario in data 19 dicembre 2018, ha condannato OR BE alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del digs n. 74 del 2000 per avere omesso, al fine di evadere le imposte, di presentare, quanto all'anno di imposta 2014, la dichiarazione dei redditi, così non rappresentando elementi positivi di reddito per un importo di euro 161.000,00 circa ed evadendo le imposte sulle persone fisiche per un importo superiore alla prevista soglia di punibilità. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che il Tribunale non avesse disposto, ai sensi dell'art. 12-bis del digs n. 74 del 2000, la confisca della somma di danaro costituente il profitto del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto, essendo risultato fondato è, pertanto, meritevole di accoglimento. AV Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Trapani ha, con la sentenza impugnata, affermato la penale responsabilità del OR ordine alla imputazione a lui contestata, condannandolo, pertanto, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, disponendo, altresì, a carico del prevenuto, la applicazione delle sanzioni accessorie previste dal dlgs n. 74 del 2000 per i trasgressori alle disposizioni penali ivi previste, ma ha omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del citato digs in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato al OR, cioè l'ammontare delle imposte da questo evase a seguito della mancata presentazione da parte sua della dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno di imposta 2014. Onde chiarire un possibile equivoco in ordine alla fondatezza del ricorso del Procuratore generale, si osserva che la disposizione sopra indicata è entrata in vigore a seguito delle modifiche apportate per effetto del digs n. 158 del 2018 in data 22 ottobre 2015, quindi anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dei redditi omessa dall'imputato (termine 2 collocabile al 29 dicembre 2015), sicché la predetta disposizione è certamente applicabile alla presente fattispecie. Sempre in punto di fondatezza del ricorso si rileva che la misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato digs n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente). La assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, rende manifesta la incompletezza al riguardo della sentenza del Tribunale trapanese Al e, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto dal competente Procuratore generale. All'annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l'avviso di questo Collegio, il necessario rinvio alla Corte di appello di Palermo onde colmare la lacuna presente nella sentenza di primo grado. Al riguardo non ignora questo Collegio che in passato, in fattispecie analoghe alla presente, la misura di sicurezza di carattere patrimoniale ora in questione, laddove omessa in sede di merito, è stata immediatamente disposta, attraverso l'esercizio di una sorta di funzione di supplenza giurisdizionale, da parte di questa Corte di cassazione. In tale senso, infatti, si è espressa questa Corte allorché ha stabilito che, laddove la confisca debba essere stabilita, come nel caso di reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, ove tale statuizione sia stata omessa dal giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente siffatta sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 marzo 2013, n. 11604; nel medesimo senso, ma in termini più generali, riferiti 3 peraltro ad un caso di "patteggiamento", ma tanto più applicabili a fortiori in caso di sentenza di condanna, si veda anche: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 luglio 2008, n. 26579). A dispetto di tale orientamento, ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso in esame l'annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto con rinvio, atteso che, nell'occasione, la adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere, a sua volta, preceduto, da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. Richiedendo l'accertamento in questione una serie di possibili attività istruttorie che sono precluse a questa Corte attività che, si precisa, non appaiono necessarie laddove, come nelle fattispecie interessate dai precedenti giurisprudenziali dianzi citati, il provvedimento ablatorio abbia necessariamente ad oggetto, come nel caso delle armi, beni già specificamente individuati e non suscettibili di surrogazione per equivalente - l'annullamento parziale della sentenza impugnata va disposto con rinvio. Ал Ultima questione attiene alle ragioni della identificazione nel presente caso del giudice del rinvio nella Corte di appello di Palermo. Esso, ad avviso di questo Collegio, pur essendo stata emessa la sentenza impugnata dal Tribunale di Trapani, va, infatti, come già indicato, individuato nella Corte di appello panormita per le ragioni che saranno qui di seguito illustrate. Ciò, infatti, si ritiene sulla base della valutazione della natura della impugnazione proposta dal locale Procuratore generale la quale, in linea di principio, poteva essere proposta, con le precisazioni che saranno di seguito illustrate, anche di fronte alla Corte di appello. E', infatti, noto che se il provvedimento emesso dal Tribunale sia stato impugnato tramite il mezzo del ricorso per cassazione in quanto si tratti di provvedimento non appellabile, l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza censurata pronunziato in sede di legittimità, comporterà la competenza, per la celebrazione del giudizio di rinvio, in capo all'organo di primo grado che abbia emesso la sentenza impugnata, posto che, stante la ontologica non appellabilità del provvedimento giurisdizionale in questione, esso non diventa suscettibile di essere esaminato dalla Corte di appello, o comunque dal giudice del gravame, neppure a seguito dell'avvenuto annullamento della sentenza di primo grado. Ma ove l'impugnazione di fronte alla Corte di cassazione, quali che siano state le ragioni che abbaino condotto alla scelta di tale mezzo di impugnazione, non abbia avuto ad oggetto un provvedimento che, per sua intrinseca natura non era soggetto ad appello, il rinvio al giudice di primo grado potrebbe fare seguito solo al caso in cui fosse stato riscontrato nel giudizio di impugnazione un vizio della sentenza censurata che, se riscontrato in sede di gravame, avrebbe condotto all'annullamento di detta sentenza ed alla nuova celebrazione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen (Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 maggio 2019, n. 21692), dovendo, invece, in tutte le altre ipotesi, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., essere disposto il rinvio al giudice competente per l'appello (Corte di cassazione, Sezione Feriale, 23 settembre 2014, n. 38927). Questo è, secondo il Collegio, il caso presente, considerato che, nella fattispecie, la sentenza a carico del OR prevedeva, a seguito dell'accertamento della commissione di un delitto da parte del medesimo, la Av condanna dello stesso alla pena detentiva, sicché si trattava di sentenza astrattamente appellabile, sebbene ciò sarebbe stato possibile, ai sensi dell'art. 593-bis cod. proc. pen., da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio senza condizioni mentre l'esercizio del potere (e pertanto la funzionalità del diritto) di appello da parte del locale Procuratore generale si sarebbe avuto solo a condizione che ci si in fosse trovati di fronte ad un'ipotesi di procedimento in relazione al quale vi era stato provvedimento di avocazione delle indagini da parte del detto Procuratore generale ovvero nel caso in cui sia stata manifestata acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale soggetto direttamente titolare del potere di impugnazione. Il mancato avveramento di tali condizioni, non incidenti sull'ontologica sussistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio, ha bensì comportato, nella fattispecie, la scelta del Procuratore generale di attivare lo strumento del ricorso per cassazione, ma non è tale da escludere, in caso di accoglimento dell'impugnazione in tal modo proposta, l'operatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. 5 Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata annullata, nei termini di cui al dispositivo.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e rinvia alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Anndafila (Gastone ANDREAZZA) (Andrea GENTILI) DEPOSITATA IN CANCELLER 27 GEN 2020 IL CANCELLIERE ESPERTO Luann Manadi 60