Sentenza 5 giugno 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 488 cod. proc. pen. (abrogato dall'art. 39 legge 16.12.1999 n. 479) per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., laddove sottopone a diverso trattamento l'imputato detenuto che rifiuta di assistere al dibattimento e l'imputato libero che volontariamente non compare, atteso che le situazioni di fatto, nell'una e nell'altra ipotesi, sono differenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2002, n. 24849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24849 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Consigliere - del 05/06/2002
1. Dott. RENATO CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 1541
3. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 45754/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NO nato in [...] [...]
avverso l'ordinanza emessa il 17/7/01 dal Tribunale di Milano. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con provvedimento 21/12/99 il Tribunale di Milano dichiarava in parte inammissibili ed in parte rigettava le istanze avanzate da ON NO, in sede di incidente di esecuzione avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti il 12/5/99 dal Procuratore della Repubblica.
Con sentenza 22/11/00 la Cassazione annullava tale decisione limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità delle richieste afferenti la non esecutività delle sentenze 19/12/97 della Corte di appello di Milano, 22/10/97 e 28/10/98 del Pretore di Pesaro e 18/4/98 del Pretore di Torino. All'uopo rilevava che, essendo stata eccepita la inesistenza del titolo esecutivo, erroneamente il Tribunale, nel ritenere tardive le richieste, aveva fatto riferimento al termine di cui all'art. 175 c. 3 c.p.p., non applicabile al caso in esame: rinviava pertanto al Tribunale di Milano perché esaminasse le medesime nel merito.
Con ordinanza 22/11/00 il giudice del rinvio accoglieva l'incidente di esecuzione con riguardo alle sentenze pronunciate nei confronti del ON rispettivamente dalla Corte di appello di Milano il 19/12/97 e dal Pretore di Torino il 18/4/98; respingeva le ulteriori istanze.
Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il citato soggetto deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 488 c. 1, 487 c. 1 e 2, 548 c. 3, 484 c. 2 bis 420 bis, 420 ter, 420 quinquies c.p.p. per quanto concernente le 2 sentenze del Pretore di Pesaro.
In particolare è stato denunciato che dette pronunce, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, erano state emesse in contumacia dell'imputato detenuto per cui si sarebbero dovuti notificare i relativi estratti: non essendosi a ciò provveduto non si era verificata l'irrevocabilità delle stesse.
La Corte osserva.
Vertendosi in tema di questioni processuali ogni censura alla motivazione risulta preclusa in quanto ciò che rileva è esclusivamente la correttezza o meno della soluzione adottata. Orbene sotto codesto profilo va riconosciuta la legittimità del provvedimento gravato.
Il ON viene indicato nelle citate sentenze come assente per rinuncia ed in effetti egli era detenuto ed aveva presentato dichiarazione di rinuncia a comparire: come previsto dall'allora vigente art. 488 c. 1 c.p.p. egli non era dunque per cui non aveva diritto alla notifica dell'estratto ex art. 548 c.p.p.. D'altro canto l'abrogazione dell'art. 488 ad opera dell'art. 39 c. 2 L. 479/99 è avvenuta dopo il passaggio in giudicato delle due sentenze e di conseguenza non si possono invocare in relazione alle stesse gli artt. 484 c. 2 bis, 420 bis. 420 quinques c.p.p. aggiunti dagli art. 19. 2 e 39 c. 1 L. /479/99. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 488 c. 1 c.p.p., avanzata in via subordinata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. assumendosi che l'imputato detenuto che rifiuta di assistere al dibattimento. Per effetto di tale norma sarebbe stato posto in condizione di sfavore rispetto a quello libero che volontariamente non compare. All'uopo va affermato che le situazioni di fatto nell'una e nell'altra ipotesi sono differenti poiché solo per l'imputato detenuto vi è certezza dell'effettiva conoscenza dell'avvenuta fissazione del giudizio, mentre per il giudicabile libero la presunzione di conoscenza scaturente dalla regolarità della notifica della citazione può non corrispondere alla realtà (Cass. 14/7/83 n. 0 1374 RV. 159981). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento, previa declaratorio della manifesta infondatezza della suddetta questione.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002