Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 4544
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Sentenza 28 novembre 1997

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A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 cod. pen., il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di una "violazione di norma di legge o di regolamento" (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. (Fattispecie in cui un sindaco aveva ingiunto al messo comunale di ritardare la notificazione dell'ordinanza di sospensione di una concessione edilizia in sanatoria al fine, secondo l'accusa, di consentire al concessionario di ultimare le opere abusive. La S.C. ha al riguardo ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello circa la insussistenza di una disposizione di legge o di regolamento che imponesse l'esecuzione del predetto adempimento entro un termine specifico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 4544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4544
    Data del deposito : 28 novembre 1997

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