Sentenza 28 novembre 1997
Massime • 1
A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 cod. pen., il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di una "violazione di norma di legge o di regolamento" (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. (Fattispecie in cui un sindaco aveva ingiunto al messo comunale di ritardare la notificazione dell'ordinanza di sospensione di una concessione edilizia in sanatoria al fine, secondo l'accusa, di consentire al concessionario di ultimare le opere abusive. La S.C. ha al riguardo ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello circa la insussistenza di una disposizione di legge o di regolamento che imponesse l'esecuzione del predetto adempimento entro un termine specifico).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza Pubblica
dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 28.11.1997
dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
dott. Arturo CORTESE - Consigliere n. 1717
dott. Sergio DI AMATO - Consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Giorgio COLLA - Consigliere n. 26202-97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
GU ND, nato a [...] il [...], ON US, nato a [...] il giorno 11.10.1951,
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 12.3.1997. Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario FAVALLI, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore di GU ND, avv.to Mario GERACI. La C O R T E osserva:
1. Con sentenza 8.2.1996 il Tribunale di Mondovi, ritenuto GU ND, sindaco di Benevagienna, responsabile del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323, comma 2, cod. pen., per avere confermato l'ordine, dato dal vice-sindaco LA UC al messo comunale TO SA, di ritardare di alcuni giorni la notificazione dell'ordinanza sospensiva della concessione edilizia in sanatoria rilasciata a CA EL e OG VA, al fine di consentire ai predetti concessionari di ultimare le opere abusive, lo condannava, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di mesi 2 di reclusione, sospesa alle condizioni di legge;
ritenuto altresì ON US responsabile in concorso con LA UC del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323, comma 1, cod. pen., per avere, arrogandosi poteri non spettantigli, invitato perentoriamente il vigile urbano BR RA, già autore dell'informativa all'autorità giudiziaria e a quella amministrativa riguardante l'illecito commesso da CA e OG, a chiedere il trasferimento in via d'urgenza ad altra sede per "incompatibilità con l'ufficio", lo condannava, concesse le generiche attenuanti, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un mese di reclusione e al risarcimento del danno morale derivante dal reato alla parte civile costituita BR RA, liquidato equitativamente in lire 2.000.000 nonché al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio. Con decisione del 12.3.1997 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata dagli imputati, sostituiva la pena detentiva inflitta all'GU ND con quella della multa in lire 4.500.000; condannava il ON US a rifondere alla parte civile costituita le spese del grado di appello. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
GU ND con il ricorso denuncia la sentenza impugnata per due motivi.
Con il primo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 43 e 323 cod. pen., dolendosi dell'affermazione di responsabilità per il reato di abuso d'ufficio contestato pur in assenza del dolo specifico richiesto.
Con il secondo motivo deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione in punto di accertamento del dolo specifico, sotto il profilo della sussistenza dello specifico fine di recare vantaggio ai destinatari dell'ordinanza di sospensione dei lavori. Con motivi nuovi, depositati tempestivamente in cancelleria, il ricorrente deduce l'intervenuta modifica dell'art. 323 cod. pen., di cui alla legge 16.7.1997 n. 234 e il conseguente obbligo di pronuncia di esclusione della punibilità della condotta contestatagli, non risultando dall'imputazione la violazione di norme di legge o di regolamento ne' la mancata ottemperanza ad obblighi di astensione normativamente previsti. Sostiene a fondamento della richiesta di avere sollecitamente emesso l'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi e di non essere titolare di alcun potere in materia di notifica, rientrante nei compiti esecutivi del messo comunale e in quelli di vigilanza e controllo del Segretario comunale. ON US denuncia la sentenza impugnata per due motivi.
Con il primo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. in punto di affermazione della responsabilità, ritenuta non in relazione al fatto ascrittogli bensì in ragione della vicenda amministrativa e delle pressioni della LA UC, cui era rimasto estraneo.
Con il secondo motivo, si duole dell'erronea applicazione dell'art. 323 bis cod. pen. e della mancanza assoluta di motivazione in punto di diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità.
2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché il fatto, di cui alle imputazioni di abuso d'ufficio rispettivamente ascritte ai ricorrenti, non sussiste.
Invero, a seguito della riformulazione dell'art. 323 cod. pen. per la modificazione introdotta con l'art. 1 della Legge 16.7.1997 n.234, fermi il giudizio di disvalore sociale del fatto meritevole di sanzione, la clausola di consunzione e la connotazione propria di qualità dei soggetti attivi del reato, l'elemento oggettivo del reato d'abuso deve, ora, consistere nella condotta materiale, specifica e tipizzata, di violazione di norme di legge o di regolamento ovvero di inottemperanza di obblighi di astensione, che produca, sussistendo un nesso di causalità materiale, l'evento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero quello del danno ingiusto ad altri.
Con riferimento alle imputazioni contestate nel vigore del modificato art. 323 cod. pen., delle quali sono stati ritenuti responsabili i ricorrenti, dalla sentenza impugnata risulta escluso con certezza: a) che essi abbiano tenuto una condotta di violazione di specifiche norme di legge o di regolamento ovvero che abbiano mancato di ottemperare all'obbligo di astensione nella complessa vicenda;
b) che essi abbiano procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a sè o ad altri ovvero un danno a terzi.
3. Quanto alla posizione dell'GU, la Corte territoriale, in applicazione della norma allora vigente, lo ha ritenuto responsabile di aver operato una strumentalizzazione dell'ufficio di sindaco e di aver avere abusato del potere gerarchico rispetto al messo comunale, TO SA, ingiungendogli di ritardare la notificazione dell'ordinanza di sospensione della concessione in sanatoria a tali OG e CA. Purtuttavia, il giudice d'appello ha riconosciuto che il disposto "ritardo della notificazione non costituiva di per sè una violazione di legge, non essendo tra l'altro previsto un termine specifico ... " e che la notificazione era stata, nonostante la conferma da parte dell'imputato della disposizione impartita dal vicesindaco LA UC, regolarmente ed efficacemente eseguita lo stesso giorno, a cura del messo comunale competente, con il ricorso al rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ.; cosicché il vantaggio di evidente natura patrimoniale di consentire, - ai titolari della concessione di sanatoria per la costruzione di un capannone industriale, tempestivamente revocata dal medesimo imputato -, il completamento dell'opera abusiva non si era verificato. Ora, ai fini della punibilità dell'abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 cod. pen., secondo la modifica della Legge 16.7.1997 n.234, che ha inteso sottrarre il precetto all'accusa di genericità,
non può più ritenersi che esso ricomprenda tutti quei comportamenti che concretizzano un uso illegittimo dei poteri funzionali o un illegittimo esercizio di compiti inerenti ad un pubblico servizio e che, di conseguenza, ledono il buon funzionamento o l'imparzialità dell'azione amministrativa, magari ricorrendo per 11 accertamento al contributo derivante dall'esame del dolo specifico, ormai escluso. Esso deve attualmente consistere nell'atto o più in generale nella condotta dell'agente che corrisponda alle forme tipizzate specificamente dalla norma, cioè la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero l'inottemperanza all'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. Ciò che nella specie è definitivamente escluso dalla sentenza impugnata, che pure esclude l'evento del procurato vantaggio ingiusto ai titolari della concessione in sanatoria, prontamente revocata.
4. Quanto alla posizione del ON, atteso che gli si attribuisce la strumentalizzazione dell'ufficio di segretario comunale, con potere di vigilanza sullo svolgimento dei compiti d'istituto sui dipendenti comunali, al fine di indurre il vigile urbano, BR RA, a presentare domanda di trasferimento per altra sede, non essendo più gradito agli amministratori comunali, sulla base delle premesse di diritto fin qui fatte in punto di modificazione della fattispecie del reato di abuso di ufficio, risulta dalla sentenza impugnata che: a) nessun atto specifico di violazione della legge ha compiuto il ricorrente, il quale si sarebbe limitato a riprendere il dipendente vigile urbano per inosservanza dei doveri, e ciò in occasioni diverse e non in diretta relazione con la vicenda della verbalizzazione dell'abusivismo dei NE e CA;
b) l'ingiusto danno del trasferimento del vigile urbano, seppure prospettato con intenzioni intimidatorie, non si è verificato e non poteva verificarsi senza il concorso della volontaria domanda di trasferimento del BR RA. In conclusione, anche per ON, come per l'GU, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 3, cod. pen., la modificazione dell'art. 323 cod. pen., comportando la limitata specificazione e diversificazione degli elementi richiesti per integrare il reato di abuso di ufficio una riduzione dell'ampiezza dell'area di sanzionabilità penale, obbliga a definire non sussistente il fatto attribuitogli nel vigore della norma modificata.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1998