Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AT SI, residente in [...];
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sez. 48 n. 222/48/99 del 18-03-1999, depositata il 18-11-1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13- 10-2003 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Sorrentino Federico che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VA LV ritenendo non imponibile l'erogazione ricevuta dal datore di lavoro, quale premio per la venticinquennale dipendenza, e sulla quale era stata operata la ritenuta IRPEF, avanzava istanza per il relativo rimborso alla Intendenza di Finanza di Napoli. Formatosi sulla domanda il silenzio - rifiuto lo impugnava innanzi la Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli, la quale, con decisione n. 642/04/94, rigettava il relativo ricorso, ritenendo dovuto il chiesto rimborso.
L'appello del contribuente, che deduceva l'intassabilità dell'erogazione, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 2-01-2001 ed affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, il VA non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 48 commi 1 e 2 lett. f) del DPR n. 917/1986 e per carenze motivazionali, sostenendo l'assoggettabilità ad IRPEF dell'erogazione effettuata a titolo di premio di fedeltà.
Il ricorso è fondato.
Costituisce, infatti, orientamento ormai consolidato di questa Corte (S.S. n. 10473/2000; 4512/2000; 4404/2000; 4394/2000; 4218/2000;
5795/2000; 4132/99; 681/99), condiviso dal Collegio, quello, secondo cui il c.d. "premio di fedeltà", che il datore di lavoro sia solito erogare ai dipendenti, quando raggiungono una determinata anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti, e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie - non rientra nelle previsioni dell'art. 48 comma 2 lett. f) del DPR n. 917/1986 e, quindi, fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce, per il datore di lavoro stesso, erogazione liberale e ricorrente (ancorché eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario).
In applicazione di tale principio l'impugnazione va accolta e, per l'effetto, cassata la decisione di appello.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma 1, secondo periodo, con la reiezione del ricorso introduttivo del presente giudizio e dell'originaria domanda di rimborso.
Avuto riguardo all'epoca del consolidarsi dell'enunciato principio sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel inerito rigetta l'originaria istanza di rimborso. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004