Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
I termini riguardanti le occupazioni di urgenza assolvono a funzioni diverse e non sovrapponibili rispetto a quelli relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori, previsti nell'art. 13 della legge n. 2569 del 1865, e ciò si esprime sia sotto il profilo per cui la eventuale scadenza degli stessi non incide di per sè sulla dichiarazione di p.u. e sul potere della P.A. di realizzare l'opera, sia d'altronde sotto il profilo per cui una volta che siano trascorsi inutilmente i termini per il compimento dell'espropriazione e per il compimento dei lavori, la dichiarazione di p.u. diventa inefficace ed il potere di espropriazione non è più esercitabile anche se sia intervenuto un provvedimento di proroga dei termini per l'occupazione; con l'ulteriore conseguenza, in quest'ultimo caso, per cui: 1) posto che - di per sè - l'occupazione d'urgenza ha a suo presupposto indefettibile la dichiarazione di p.u., anche il decreto di occupazione d'urgenza resta travolto da una tale inefficacia, per il che deve essere direttamente disapplicato dal giudice ordinario, in quanto da ritenersi affetto da sopravvenuta carenza di potere; 2) dalla relativa data la posizione del privato riacquista la consistenza di diritto soggettivo perfetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
7 O 7 - L 6 L 1 - O 6 0 4088/ 0 1 2 B L I E D D 2 4 A 6 T IN NO DEL POPOLITANANO . S R , O R P D ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M B I l Oggetto l A a RISARCIMENTO DANNI . D b SEZIONE PRIMA CIVILE a E t DA OCCUPAZIONE T 2 2 N ESPROPRIATIVA E *Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C IMMOBILI E R.G.N. 10790/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Vincenzo FERRO 13647/99 Consigliere Cron. 8776 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. 1361 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud. 30/11/2000 Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 IU ISABELLA, LL RO, LL IA, il 2.3 MAR 2001- IL CANCELLIERE AN ES, LL PP, LL PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso il signor AR I. rappresentati e difesi Richiesta copia studio dall'avvocato CAGGIANO IA, giusta mandato a margine dal Sig. NC 6000 per diritti L. del ricorso;
23 ¥2007 ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COMUNE DI CERIGNOLA;
Richiestacopia studio +1 intimato -dal Sig. per diritti U. 600 2000 e sul 2° r 23 MAR. 2001. icorso n 13647/99 proposto da: i! IL CANCELLIERE 2262 COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del Sindaco pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. S. Richiesta copia studio dal Sig. NAPOLETATO NITTI 11, presso l'avvocato NAPOLETANO PAOLO, per diritti L.bee rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONE, IL CANCELLIERE giusta delega a margine del controricorso e ricorso LIRE 2000 CANCELLERIA incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
BF440633 LO, OL, RO, IU LL IA, AN ES, LL PP;
LIRE 2000 - intimati CANCELLERIA n. 402/98 della Corte d'Appello di avverso la sentenza BARI, depositata il 09/04/98; BF440638 udita la relazione della svoltacausa nella pubblica udienza del 30/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore LIRE 2000 SALVAGO;
CANCELLERIA udito per i ricorrenti, l'Avvocato Caggiano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
persona Sostituto Procuratore udito il P.M. in del BF440650 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per UFFICIO COPIE Richiesta copia studio l'accoglimento del ricorso principale;
dal Sig. SANuest l'inammissibilità о l'assorbimento del ricorso 6000 per diritti L. il 31-AGO 2001 incidentale. NCELLIERE Svolgimento del processo Con sentenza dell'8 maggio 1990, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda di risarcimento del danno 2 avanzata da EL UT, UR, US, AR CONTEN e LO LL, nonché da RE NI coola legale -AR (quest'ultima anche n.q. di genitore esercente la pote- thepotES EL LI # 6.6.01 stà sui figli minori TT ed no), proprietari di un appezzamento di terreno ubicato in località S.Marco di Cerignola (in catasto al LIRE 5000 CANCELLERIA fg.277, part.122 e 93) per avere il comune di Cerignola occupato l'immobile ed ivi costruito un edificio scola- stico provvederesenza nel termine di legge N271843 all'adozione del decreto di esproprio, in quanto al mo- LIRE 5000 mento della decisione il termine di durata della dispo- CANCELLERIA sta occupazione temporanea del terreno non era ancora scaduto. N271838 L'impugnazione della UT e degli altri com- proprietari è stata respinta dalla Corte di appello di DIRITTI Bari, la quale con sentenza del 7 aprile 1998 ha osser- vato: a) che il Consiglio comunale di Cerignola, dopo ave- re fissato con delibera del 21 settembre 1983, avente LIRE 2000 CANCELLERIAvalore di dichiarazione di p.u., i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori nonché della procedura espropriativa, li aveva modifcati con la delibera del 9 AG488484 novembre 1983 con la quale aveva stabilito l'occupazione di urgenza dell'immobile, elevandoli a 5 anni dalla data di effettiva occupazione del bene;
emessO decreto di occupazione di urgenza il b) che, i l 3 12 novembre 1983, l'immissione in possesso era avvenuta il 15 dicembre 1983, con la conseguenza che detti ter- mini sarebbero venuti a scadenza il 15 dicembre 1988; c) che tuttavia nel corso dell'occupazione erano soprav- venute le leggi 42 del 1985 e 47 del 1988 che li aveva- no ulteriormente prorogati al 15 dicembre 1991. Per la cassazione di questa sentenza, EL Ric- chiuti ed i consorti hanno proposto ricorso per tre mo- tivi;
cui resiste con controricorso il comune di Ceri- gnola che ha formulato, a sua volta, ricorso incidentale condizionato per due motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione I due ricorsi, proposti contro la medesima senten- za, vanno anzitutto riuniti ai sensi dell'art.335 cod. proc. civ. Con il primo motivo del ricorso principale, la Ric- chiuti ed i comproprietari del terreno occupato dal co- mune di Cerignola, denunciando violazione dell'art.13 della legge 2359 del 1865 e travisamento dei fatti, si dolgono che la sentenza impugnata abbia considerato le- gittima l'occupazione temporanea alla data della pro- nuncia dei primi giudici senza considerare che, a quella data, era già ampiamente scaduta la dichiarazione di p.u. dell'opera per essere spirati entrambi i termini assegnati alla P.A. per il compimento delle espropria- 4 zione e dei lavori;
e che dunque per il periodo succes- sivo а tale scadenza, non ovitata dalla delibera con- siliare 362/83 che si era limitata a disporre l'occupazione di urgenza, senza interferire sui termini suddetti, il relativo decreto risultava affetto da ca- renza di potere. Con il secondo ed il terzo motivo, deducendo viola- zione anche degli art. 5 bis della legge 42/1985 e 14 della legge 47/1988 e 22 della legge 158/1991, nonché omessa motivazione su punti decisivi della n cotrover- sia, si duole altresì che la Corte abbia riten uto proro- gati i termini della dichiarazione di p.u. dalle leggi suddette che, invece, disponevano la proroga automatica delle sole occupazioni di urgenza in corso alla data della loro entrata in vigore;
per cui, seppure gli origi- nari termini di efficacia della dichiarazione di p.u. fossero stati prorogati per effetto della delibera 362/83,gli stessi sarebbero comunque inutilmente scadu- ti nel novembre 1988, travolgendo dopo tale data il de- creto di occupazione temporanea e rendendo perciò ille- gittima l'ulteriore detenzione dell'immobile per la Co- struzione dell'opera. Il ricorso è fondato. La Corte di appello, dopo avere dato atto che la G.M. del comune di Cerignola, con delibera del 21 set- 5 tembre 1983, aveva dichiarato la p.u. dell'opera e fis- sato al 30 novembre 1985 il termine per il compimento dei lavori e delle espropriazioni e che il consiglio comunale con successiva delibera del 9 novembre 1983 aveva stabilito di procedere ad occupazione di urgenza dell'immobile dei ricorrenti per la durata di anni 5 a far data dalla materiale immissione in possesso del be- ne, ha ritenuto che con tale seconda delibera fossero stati modificati anche i termini iniziali e finali per il compimento dei lavori e delle espropriazioni fissati nella precedente deliberazione della Giunta;
e che per- tanto, essendo l'immissione in possesso avvenuta il 15 dicembre 1983, detti termini sarebbero scaduti soltanto il 15 dicembre 1988 se non fossero stati nuovamente prorogati automaticamente dalle leggi avanti menziona- te. Ma siffatto impianto argomentativo si rivela del tutto erroneo perché la stessa sentenza impugnata ha trascritto il contenuto della delibera consiliare 9 no- vembre 1983 ed osservato (pag.4 e 5) che la stessa ave- va "stabilito l'occupazione di urgenza del fondo in disporsi con decreto del sinda- questione (da co)", fissando sia la data di immissione in possesso dell'immobile "entro tre mesi dalla data di emissione del decreto.." (termine questo perfettamente coinciden- te con quello perentorio fissato dal 1°comma dell'art. 20 della legge 865/1971, a pena di inefficacia del decreto di occupazione), sia la durata dell'occupazione non superiore ai 5 anni decorrenti dalla data effettiva di occupazione dell'immobile (termine, questo, pur esso coincidente con quello massimo indicato dal 2° comma della stessa legge del 1971). Per esatto che con il provvedimento suddetto ilcui, se Consiglio comunale avrebbe potuto modificare c/o proro- gare i termini correlati alla dichiarazione di p.u., non essendo gli stessi ancora scaduti, è certo che l'organo consiliare non si è avvalso di questo potere, essendosi limitato a discipinare soltanto la futura occupazione di urgenza di cui intendeva avvalersi onde completare "la procedura per la espropriazione degli immobili" ne- cessari per la realizzazione dell'opera, ed a richiedere al sindaco l'adozione del relativo provvedimento: così come hanno confermato non solo i ricorrenti, ma anche il comune resistente il quale ha evidenziato (pag. 5 e 6 controric.) che la delibera in questione "non è inter- venuta sui termini dell'art.13 della legge del 1865, bensì sui termini dell'art.20 della legge 865/1971", concernenti appunto la durata dell'occupazione tempora- nea;
che, infatti, subito dopo la richiesta, è stata disposta con decreto sindacale del 12 novembre 1983 7 (pag. 4 della sent.). Né è sostenibile che la delibera sudetta, per avere fissato questi ultimi, abbia perciò stesso automatica- mente modificato e/o prorogato i termini per il compi- mento dell'espropriazione e dei lavori e che eguali ef- fetti abbiano dispiegato gli art.5 bis della legge 42/1985 14 della legge 47/1988, che hanno disposto la proroga delle occupazioni di urgenza in corso rispetti- vamente per un anno (la prima legge) e due anni (le al- tre), perché le due categorie di termini assolvono a funzioni affatto diverse ed insuscettibili di sovrappo- sizione;
in quanto quelli relativi al compimento dei la- vori e delle espropriazioni previsti dall'art. 13 della n. legge 2359 del 1865, condizionano la giuridica esistenza e la validità stessa della dichiarazione di p.u. ed in ottemperanza al precetto dell'art.42 Costit. per cui la proprietà privata può essere espropriata soltanto per interessi generali, assolvono alla finalità di assicura- re in concreto che il suo sacrificio avvenga per esi- genze effettive e specifiche, indispensabili in quel momento, e non in vista di una futura e soltanto ipote- tica utilizzazione al servizio di specifici fini gene- rali, ma privi di attualità e di concretezza 11351/1998; 1907/1997). Con la(Cass.sez.un. 460/1999; conseguenza che, trascorsi inutilmente detti termini, la 8 dichiarazione di p.u. diventa inefficace (Cass.sez.un. 4571/1998; 1343/1998; 2435/1984) e, cessando la pro- destinazione del bene del privato di rispon- grammata dere ad un concreto motivo di interesse generale, il potere di espropriazione non è più esercitabile poiché il suo esercizio è possibile solo nei casi in cui l'acquisizione del diritto del privato sul bene costi- tuisce il mezzo per realizzare un interesse siffatto (art. 42, comma 3, Cost.). Per converso, la dichiarazione di p.u. non permette ancora all'espropriante l'apprensione ed il godimento dell'immobile altrui onde realizzarvi l'opera pubblica, ed a tale funzione risponde (tra gli altri istituti) l'occupazione temporanea che in vista della futura espropriazione consente all'espropriante l'anticipata presa di possesso dell'immobile onde iniziare i lavori necessari e nel contempo completare la procedura espro- priativa -come appunto previsto dalla citata delibera 362/1983- per un periodo rimesso al potere discreziona- le dell'amministrazione espropriante, di cui tuttavia n. il ricordato art.20 della legge 865 del 1971 fissa il limite massimo di durata in 5 anni: alla scadenza del quale (ove non è ancora intervenuto il decreto di l'occupazione del bene diviene dunque senzaesproprio) titolo, senza che per questo cessino gli effetti della dichiarazione di p.u. né si esaurisca il potere della P.A. di realizzare l'opera programmata. Ragion per cui, attesa tale diversità di funzione, la giurispruden- za di questa Corte ha escluso che i provvedimenti che incidono su quest'ultimo termine possano automaticamen- te modificare quelli per il compimento dei lavori e delle espropriazioni concernenti la dichiarazione di p.u. (Cass. 761/1998; 2256/1985; 2435/1984); che nel ca- SO dunque essendo stati fissati con la delibera di Giunta 1306/1983 e non più modificati né prorogati da successivi provvedimenti amministrativi (art.13,2°comma e 14 della legge 2359 del 1865), sono inutilmente spi- rati il 30 novembre 1985, avendo gli stessi giudici di merito escluso che entro tale data sia stato emesso il decreto ablativo dell'immobile dei ricorrenti e che siano stati completati lavori di costruzione dell'edificio scolastico. Ma, se la dichiarazione di p. u., che dell'espropriazione costituisce il necessario presuppo- sto, è divenuta inefficace in tale data, dopo di essa neanche l'occupazione temporanea avrebbe più potuto considerarsi "in corso", come ha erroneamente ritenuto la Corte di appello, neppure in conseguenza delle men- zionate proroghe legislative: in effetti, con riguardo alla previsione originaria dell'art. 71 della legge 2359 L 10 del 1865 di una sola ipotesi di occupazione di urgen- za, collegata all'esigenza di sopperire a situazioni di pericolo derivanti da cause di forza maggiore, dottrina e giurisprudenza ne escludevano qualsiasi collegamento con la dichiarazione di p.u., non necessaria agli ef- fetti dell'occupazione, trattandosi di lavori diretti esclusivamente а preservare ° a ripristinare un'opera esistente già, quindi, ritenuta o dichiarata di p.u.; e ne rivendicavano, quindi, la conseguente indipendenza dalla dichiarazione di p.u. strumentale al procedimento ablativo. Quest'ottica è tuttavia, completamente mutata man mano che negli ultimi decenni nell'ambito della catego- ria delle occupazioni ha assunto rilevanza ed autonomia sempre maggiori l'occupazione c.d.preliminare di cui si è vista or ora la funzione che, da vicenda eventuale ed eccezionale in vista della futura espropriazione, è divenuta sempre più una fase comune ed ordinaria del complesso procedimento espropriativo di cui condivide lo scopo, assumendo la nuova funzione concreta di an- ticipare nel tempo gli effetti del decreto di espro- prio;
per cui la giurisprudenza sia di questa Corte (sez.un.2313/1979; 3940/1988; 493/1998) che dei giudici amministrativi, nel prendere atto dell'evoluzione del- l'istituto, ne ha evidenziato il carattere meramente 11 strumentale ed ha rilevato altresì, che esso si incar- dina necessariamente nella struttura di detto procedi- sostanzialmente un sub-procedimento mento divenendo dell'espropriazione: perciò pervenendo alla conclusione che, se il procedimento di occupazione diviene una fase anche cronologicamente di detta procedura, inserendosi p.u. ed il decreto di espro- tra la dichiarazione di priazione, è ovvio che il decreto di occupazione resta inscindibilmente collegato alle vicende della dichiara- zione senza la quale, dunque, non può sussistere. Ne discende, per un verso, che non si può emettere un decreto di occupazione temporanea se non esiste (anche giuridicamente) o se è stata dichiarata invalida o è inefficace la dichiarazione di p.u. rispetto alla quale la procedura di occupazione di urgenza assume ca- rattere strettamente conseguenziale;
e altro per ver- so, che in tutti i casi di inesistenza, nullità, annul- lamento 0 inefficacia della dichiarazione di p. u., а nulla rileva il fatto che sussista un decreto di occu- pazione d'urgenza, venedo questo travolto dalla mancanza dell'atto presupposto, sicchè detto decreto egualmente emesso in ciascuna di queste situazioni risulta affet- to da carenza di potere e deve essere direttamente di- sapplicato dal giudice ordinario (Cass.sez.un.17 giugno 1988 n. 4116 e 4117; sez.un. 14 gennaio 1987 n.191 cit., 12 nonchè 15 gennaio 1987 n.239 in motiv.). мар la mancanza di autonomia del decreto di occup a- zione dal procedimento di espropriazione comporta al- tresì che, ripercuotendosi necessariamente su detto de- creto le vicende del provvedimento contenente la di- chiarazione di p.u. dell'opera, ove sopravvenga la de- cadenza di quest'ultima, come nel caso concreto, per lo spirare dei termini finali fissati per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, anche il provvedimen- to che autorizza l'occupazione dell'immobile privato ne resta travolto e deve, perciò, ritenersi affetto da ca- renza di potere per il periodo eccedente l'indicata scadenza, con la conseguenza che dalla relativa data la posizione del privato riacquista consistenza di dirit- to soggettivo perfetto (Cass.2194/1997; 2567/1988; 4816/1984). In tal caso, dunque,il necessario collegamento con la dichiarazione di p.u. rende altresì evidente che an- che i termini finali di cui all'art. 13 legge del 1865 e quelli che fissano la durata dell'occupazione d'urgenza non sono indipendenti tra loro nel (solo) senso che l'inutile scadenza dei primi comporta la scadenza nello stesso momento dei secondi determinando l'illegittimità derivata dell'occupazione per il periodo successivo (e non viceversa); con la conseguenza ulteriore che, se il 13 decreto di occupazione diviene inefficace per tale ul- timo periodo, ne risulta a maggior ragione pregiudicata anche l'eventuale proroga del suo originario (e non più valido) termine finale disposta tramite provvedimento amministrativo direttamente dalla legge, venendo Co- munque la stessa ad incidere su un'occupazione legitti- allama non più in corso, ma cessata contestualmente perdita di efficacia della dichiarazione di p.u. per l'inutile spirare dei suoi termini essenziali. Ed allora, risulta palese l'ulteriore errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, ritenendo che, pur do- ро la scadenza di quest'ultimo termine, l'occupazione temporanea abbia potuto autonomamente protrarsi fino alla naturale scadenza indicata dal decreto sindacale che l'aveva autorizzata per poi venire più volte proro- gata dai menzionati provvedimenti legislativi, senza es- sere più assistita durante tale periodo da una valida ed efficace dichiarazione di p.u. Il cui venir meno escludeva, invece, in radice che la potestà espropriativa potesse esplicare la funzione sua propria, e rendeva perciò ammissibile da quello stesso momento l'azione di risarcimento del danno esperita dai ricorrenti a tutela del diritto reale leso dal perdurare dell'occupazione dell'immobile, ormai divenuta senza titolo. Da queste considerazioni consegue altresì, la decla- 14 ratoria di inammissibilità del ricorso incidental e con- dizionato del comune: in quanto il primo motivo con cui detta amministrazione ha addebitato alla Corte di ap- pello di non aver rilevato che l'occupazione temporan ea 1. del terreno era stata prorogata non solo dalla legge V42 del 1985 , ma anche per un biennio ulteriore dalla legge u. auth Ul 158 del 1991, V ote essere esaminato soltanto se anche nel corso del biennio sudetto fosse stata sussistente ed efficace la dichiarazione di p.u. Laddove siffatta circostanza non è stata affermata neppure dalla senten- za impugnata, né prospettata nelle proprie difese dall'ente pubblico. Il secondo motivo, poi, con cui il comune chiede che la liquidazione del danno richiesto dalle
contro
- parti debba in ogni caso essere compiuta in base ai più restrittivi criteri introdotti dall'art. 3, comma 65% u. della legge 662 del 1996, manca addirittura di un vali- do contenuto posto che la Corte di merito ha escluso il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno che dunque non ha liquidato affatto;
e che l'interesse a formulare detta censura sorgerebbe soltanto se il giu- dice di rinvio non solo riconoscesse a costoro il chie- sto pregiudizio, ma questo determinasse in misura cor- rispondente al valore venale dell'immobile sottratto ai ricorrenti, che è il criterio contestato 15 UFFICIO DELLE ENTRATE DOMA Reparato in doloÛ MAG 2001 an 21880 versate St. S... 250.000 DUECENTOCINQUANTAMILA 0 0 dall'amministrazione. 1 p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Mara Go2 DI FILIPPO) Conclusivamente la Corte deve: Responsabile Servizio Atli Giudiziari Dr. M. MACQICHINI) -accogliere il ricorso principale e dichiarare inammissibile il ricorso incidentale;
-cassare la sentenza impugnata e rinviare ad altra sezione della Corte di appello di Bari che dovrà inte- ramente rielaborare la cognizione dell'impugnazione, at- tenendosi ai principi esposti, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso inciden- tale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 30 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore salvago Corrado Carnevale ما مسلم مستسلم Росить. Самите CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CARE UI Fassinet #_22 MAR. 2001 OU ES IL CANCELLIERE ИЛ ОЙ ГА 16