Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto - come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva - può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato.
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- 1. Minacciare di adire le vie legali per conseguire profitto ingiusto può essere estorsioneAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Prospettare all'altro azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute può integrare – a carico di chi prospetta le suddette azioni giudiziarie e qualora vi siano tutti i presupposti di legge – il reato di estorsione. La minaccia di adire le vie legali, paventando azioni giudiziarie o esecutive, pur atteggiandosi all'apparenza come lecita e dunque come non ingiusta, può costituire illegittima intimidazione, idonea ad integrare l'elemento materiale del reato di estorsione, allorché la stessa non sia formulata con l'intento di esercitare un diritto, bensì con il fine di conseguire un profitto ingiusto (Cass., Sez. II, 07/05/2013 – 05/09/2013 n. 36365; Cass., Sez. II, …
Leggi di più… - 2. L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimonialeRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 giugno 2022
Abstract. Il saggio coglie, in una recente sentenza della Cassazione del 2022, l'occasione per affrontare i temi della minaccia penalmente rilevante e del danno patrimoniale, riproponendoli in una veste definitoria del tutto originale, al fine di contribuire al superamento delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali, e alla semplificazione, concettuale e probatoria, dell'accertamento giudiziale della sussistenza in concreto del reato di estorsione. The essay seizes, in a recent sentence of the Supreme Court of 2022, the opportunity to explore the issues of criminally relevant threat and pecuniary damage, proposing them according to a completely innovative definition. This …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2003, n. 16618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16618 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Pasquale LACANNA Presidente
dott. Antonio MORGIGNI Componente
dott. Giuseppe COSENTINO "
dott. Mario FANTACCHIOTTI "
dott. Franco FIANDANESE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI LA nato il [...];
Avverso sentenza del 3/11/2002 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Mario Fantacchiotti;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. Menicocci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Premesso che:
II tribunale di Roma ha assolto, "perché il fatto non sussiste", NI LA dal reato di tentata estorsione a lui ascritto per avere, con la minaccia di pignoramenti presso terzi, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la società MAA a pagare somme maggiori di quelle dovute in forza di una sentenza di condanna pronunciata in favore di RC Mulonia, da lui difesa in una causa civile promossa contro la predetta società. La sentenza, appellata dal P.M., è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma che ha assolto lo NI dall'imputazione di tentata estorsione perché il fatto non costituisce reato rilevando come i numerosi pignoramenti presso terzi eseguiti dallo NI, per quanto "anomali", e, per ciò stesso, astrattamente idonei a concretare una minaccia nei confronti della società MAA, debitrice, non potessero giustificare l'accusa mancando la prova dell'intento di conseguire un illecito profitto.
LA NI ha impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione.
Nell'odierna udienza pubblica il P.G., dott. lacoviello, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Considerato che:
Dopo avere evidenziato il proprio interesse al ricorso, dato che una più favorevole formula di assoluzione lo porrebbe al riparo dalle conseguenze dell'azione disciplinare che, per il fatto a lui addebitato, è stata promossa nei suoi confronti, il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha, anzitutto, errato nel considerare "anomali" i procedimenti esecutivi promossi nei confronti della società MAA, che non aveva affatto inviato degli assegni di conto corrente per il pagamento del suo debito ma solo le fotocopie di assegni e che, comunque, non aveva alcun diritto di avvalersi di un mezzo improprio di pagamento.
Aggiunge che la Corte ha anche errato nel ritenere che i pignoramenti fossero eccessivamente numerosi, atteso che, anzitutto, si è trattato solo di due pignoramenti, dei quali l'uno eseguito per la riscossione del credito della Mulonia e l'altro per le spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario. In ogni caso, continua il ricorrente, il creditore ha diritto di eseguire una pluralità di pignoramenti (soprattutto se si tratta di pignoramenti di somme di denaro dovute da terzi al proprio debitore) e nulla consente di riconoscere nell'esercizio di tale diritto gli estremi propri di una minaccia ingiusta.
Il ricorso deve essere accolto essendo fondata, nei limiti che saranno chiariti, l'ultimo assorbente motivo dedotto. La minaccia necessaria per integrare la fattispecie della estorsione (o della tentata estorsione)non può esaurirsi nella mera prospettazione di un male ma richiede che il male prospettato sia ingiusto.
L'esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitare un diritto, quali indubbiamente sono il concreto esercizio di una azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di una iniziativa in tal senso, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi, non presentano, dunque, di per se, i caratteri propri della minaccia necessaria per l' astratta configurabilità del delitto di estorsione essendo esclusivamente dirette. alla legittima realizzazione di un diritto proprio dell 'agente nei confronti di soggetto portatore di un interesse asservito a quel diritto.
A meno che lo scopo sia quello di attingere, con altrui danno, un vantaggio ulteriore e diverso.
In tal caso, infatti, l'esercizio del diritto non è in funzione dell'interesse protetto ed il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si minaccia di infliggere al soggetto passivo non è funzionale al predetto interesse ma ad una pretesa ulteriore che, in quanto non garantita giuridicamente in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare. Si è, così, ritenuto che anche la minaccia dalla esteriore apparenza di legalità, come quella di convenire in giudizio il soggetto passivo o quella di azione esecutiva, possa costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando sia fatta con l'intenzione di esercitare il diritto ulteriore e diverso o, invece, il più grave delitto di estorsione se finalizzato ad un profitto cui non si abbia diritto.
In presenza di una azione giudiziaria o esecutiva, o della minaccia di queste azioni, essenziale è, dunque, per la stessa configurabilità dell'estremo della minaccia, che è elemento materiale necessario della fattispecie, la deviazione del fine, nel senso sopra chiarito In assenza cade, prima ancora dell'elemento soggettivo - cioè il dolo - un elemento materiale della fattispecie, cioè la minaccia, senza della quale la- formula assolutoria non può che essere quella che esclude in radice la sussistenza del fatto. Nel caso in esame la Corte ha, appunto, escluso che vi fosse una qualche prova della deviazione del fine, una prova, cioè, che le azioni intraprese non per il soddisfacimento dei diritti di credito riconosciuti con la sentenza passata in giudicato e concretamente azionati ma anche e soprattutto per il conseguimento di fini ulteriori, quello, cioè, del pagamento di somme ulteriori o maggiori.
In tal modo la Corte ha, cioè, negato, alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, la prova della esistenza stessa della minaccia ingiusta e, perciò, di un essenziale elemento materiale, costitutivo del reato contestato all'imputato, non la prova del dolo, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata. L'assoluzione, conseguentemente, avrebbe dovuto essere pronunciata non con la formula "perché il fatto non costituisce reato" ma con quella ("perché il fatto non sussiste"), correttamente adottata dal giudice di primo grado, ed impropriamente modificata dalla Corte di merito.
L'errore conduce all'annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 APRILE 2003.