Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
In tema di condizioni per la riabilitazione, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, da valutare non solo come impossidenza economica, ma anche alla luce delle situazioni che di fatto impediscono al condannato di adempiere, non esclude la sussistenza, a suo carico, di un preciso onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2007, n. 36232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36232 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/09/2007
Dott. GIRONI Emilio NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2970
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008399/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NI N. IL 27/01/1942;
avverso ORDINANZA del 09/01/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Tindari Baglione chiedeva l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava la richiesta di riabilitazione avanzata da BA NN in relazione a tre sentenze di condanna pronunciate negli anni 60 e 70, rilevando che non aveva provveduto ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il tribunale aveva completamente omesso di valutare le osservazioni e la documentazione prodotta, dalle quali emergeva, da un lato, l'impossibilità di trovare le parti offese a distanza di tanti anni per poterle risarcire, e dall'altro, la sussistenza di condizioni economiche così precarie da rendere impossibile l'adempimento. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio per la totale omessa motivazione su ambedue le deduzioni della difesa.
Il tribunale di sorveglianza dovrà attenersi nella valutazione ai principi di diritto più volte affermati da questa corte secondo cui in tema di condizioni per la riabilitazione, da un lato, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili deve essere valutata, non solo come impossidenza economica, ma anche alla luce delle situazioni che di fatto impediscono di adempiere e, dall'altro, che sussiste un preciso onere probatorio in capo al condannato al fine di dimostrare l'emenda e la condotta di ravvedimento successiva alla condanna (Sez. 1^ 2 dicembre 2005 n. 6704, rv. 233406; Sez. 1^ 27 gennaio 2005 n. 9755, rv. 231589).
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007