Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2004, n. 29661
CASS
Sentenza 13 maggio 2004

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Il delitto colposo di cui all'art. 452 cod. pen. in relazione all'art. 443 cod. pen. (commercio o somministrazione di medicinali guasti) si configura in caso di detenzione di medicinali scaduti, in quanto da un lato sussiste una presunzione assoluta di pericolosità del medicinale scaduto basata sulla previsione di perdita di efficacia dello stesso e dall'altro per la integrazione di tale reato è richiesta la semplice imperfezione del farmaco, sussistente dopo la sua scadenza.

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  • 1Art. 443 - Commercio o somministrazione di medicinali guasti
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    Rassegna di giurisprudenza Il delitto colposo di cui all'art. 452, in relazione all'art. 443, si configura già in caso di detenzione di medicinali scaduti in quanto da un lato sussiste una presunzione assoluta di pericolosità del medicinale basata sulla previsione di perdita di efficacia dello stesso e dall'altro per la integrazione del reato è sufficiente la mera imperfezione del farmaco sussistente dopo la data di scadenza (Sez. 3, 29661/2004). L'art. 443, rubricato come “Commercio o somministrazione di medicinali guasti”, punisce il fatto di chi “detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti”. La detenzione per il commercio può sussistere …

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  • 2Somministrazione di medicinali guasti: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2004, n. 29661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29661
Data del deposito : 13 maggio 2004

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