Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
Nel delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche) il danno patrimoniale dell'ente pubblico si identifica non con il lucro cessante, bensì soltanto con il "danno emergente" sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. Ne consegue che è ravvisabile il suddetto delitto nell'ipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi del tutte diverse da quelle utilizzate (nella specie, relativa ad un finanziamento erogato dall'IRFIS, gli imputati avevano creato un fittizio rapporto di appalto e allegato falsa documentazione fiscale e contabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 938
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 46221/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo nei confronti di:
1.- DD AT, nato in [...] il [...];
2.- AN IO, nato in [...] il [...];
3.- IN OL, nato in [...] il [...];
4.- LO HE, nato in [...] il [...];
5.- MA OL, nato in [...] il [...];
6.- IA AT, nato in [...] il [...];
7.- D'EL PP, nato in [...] l'[...];
e da:
1.- RO OV, nata in [...] il [...];
2.- IM GI PP, nato in [...] il [...];
3.- RU AT, nato in [...] il [...];
contro la sentenza pronunciata, il 21 febbraio 2002, dalla Corte d'appello di Palermo. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente RU e per il rigetto degli altri ricorsi.
Uditi i difensori di fiducia degli imputati AN IO e LO HE, avv.to Ferruccio Marino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale;
DD AT, MA OL e D'EL PP, avv.to Alfredo Gaito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RO OV e IM GI G., avv.to Salvino Rimpici, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
RU AT, avv.to Salvo Riela, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza 21 febbraio 2002, confermò la decisione 29 settembre 1999 del Tribunale di Trapani nella parte in cui aveva dichiarato RO OV e IM GI responsabili del delitto di falso in atto pubblico di cui al capo f), in esso assorbito il delitto di abuso d'ufficio - così diversamente qualificata il reato di truffa - di cui al capo l), e del delitto di truffa aggravata di cui al capo m), nonché RU AT dei delitti di falso di cui al capi c) ed f), in quest'ultimo assorbito il delitto di abuso di cui al capo l), ed assolto DD AT, AN IO, IN OL, LO HE, MA OL, IA AT, e D'EL PP dal delitto di abuso loro ascritto al capo a), perché il fatto non sussiste ed ancora AN IO dai delitti di falso in atto pubblico e di truffa, come contestati f) ed l), per non avere commesso il fatto.
La Corte territoriale, disattese le censure mosse dal pubblico ministero e dagli altri appellanti, ha ritenuto che non vi fossero prove di responsabilità a carico dei componenti della commissione edilizia per il delitto di abuso d'ufficio, in quanto la mera adozione di un parere, avente natura solo facoltativa e, comunque, non vincolante, potesse essere idoneo ad integrare gli estremi del reato in parola. Il parere espresso sarebbe stato privo di efficacia vincolante rispetto all'adozione del provvedimento definitivo di autorizzazione alla modifica di destinazione d'uso dell'immobile. Peraltro, la violazione della norma del regolamento edilizio sarebbe stata esclusa dai tecnici - escussi quali testi in dibattimento - che avevano redatto lo schema di piano regolatore adottato dal Comune di Erice e fornito una interpretazione diversa da quella assunta dal pubblico ministero a fondamento della propria ipotesi accusatoria e che, come tale, avrebbe perlomeno reso ambiguo il significato della norma regolamentare in questione.
La Corte di merito confermava la responsabilità di RU AT, geometra dell'ufficio tecnico del Comune di Erice, per il falso ideologico nei verbali redatti in esito a due sopralluoghi effettuati il 5 ed il 6 dicembre 1991 all'interno dei locali ove erano in corso i lavori per il mutamento di destinazione e, inoltre, riteneva provato il concorso, e a tale titolo ne confermava la responsabilità, di RO OV e IM GI, interessati alla realizzazione dei lavori di mutamento d'uso dei locali di loro proprietà. Mentre, escludeva il concorso nel falso, limitato al verbale del 6 dicembre, di AN IO, capo dell'ufficio tecnico del Comune, per la sua assenza al momento del sopralluogo e per la mancanza di elementi di prova in base ai quali affermare che lo stesso fosse a conoscenza dello stato effettivo dei luoghi. Il quadro probatorio - costituito fondamentalmente da una perizia disposta nel corso del giudizio di appello - confermava, invece, che le difformità rilevabili dal tecnico incaricato, RU AT, non sarebbero consistite non solo nella diversa distribuzione dei locali, bensì in una modifica sostanziale degli stessi, tale da essere sottratta all'applicabilità di una specifica norma della legge regionale. L'entità delle difformità non rilevate e la gravita delle conseguenze che esse avrebbero dovuto comportare avrebbero costituito indici sicuri della sussistenza dei reati in contestazione e del concorso in essi dei due interessati, RO OV e IM GI.
La ricostruzione dei rapporti intercorsi tra RO OV e l'impresa RI e la natura solo fittizia degli stessi avrebbero costituito il nucleo centrale della frode posta in essere per ottenere il finanziamento da parte dell'istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia che non sarebbe stato concesso o, comunque, non sarebbe stato erogato nella misura richiesta, qualora fossero stati noti l'assenza dei lavori in appalto alla ditta RI e la non veridicità di recedere dall'intento di realizzare anche una discoteca, oltre al bar-pizzeria. Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo nelle parti in cui la sentenza de qua ha confermato la assoluzione di DD AT, AN IO, IN OL, LO HE, MA OL, IA AT e D'EL PP dal delitto di abuso d'ufficio di cui al capo a), nonché l'assoluzione di AN IO dal delitto di falso di cui al capo f). Il ricorrente deduce:
che l'assoluzione per insussistenza del fatto dei componenti della commissione edilizia configurerebbe una violazione dell'art. 40 c.p., in quanto il parere espresso avrebbe costituito la conditio sine qua non per il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione e, dunque, i componenti della commissione edilizia avrebbero dovuto essere considerati concorrenti con l'organo di amministrazione attiva che avrebbe rilasciato, in base all'illegittimo parere della commissione comunale, l'autorizzazione al mutamento d'uso dei locali, in violazione delle disposizioni di settore;
che il parere della commissione, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, sarebbe stato del tutto in contrasto con la disciplina urbanistica di settore, in quanto atto consultivo non richiesto per il rilascio dell'autorizzazione in parola e, comunque, reso in violazione dell'art. 33 del regolamento edilizio del Comune di Erice;
che l'interpretazione autentica resa dai tecnici che avevano redatto lo schema di piano regolatore non avrebbe potuto costituire elemento valido per superare la palese violazione della disciplina urbanistica;
che la Corte di merito non avrebbe motivato in ordine al ruolo avuto da AN IO in tutta la vicenda e, in particolare, sul reale significato del visto apposto in calce al verbale falso di sopralluogo da lui stesso disposto;
che nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcuna indicazione delle ragioni per le quali RU AT avrebbe dovuto ingannare il capo del suo ufficio dal quale aveva ricevuto l'incarico e che sapeva legato da rapporti di cordialità con IM, elementi dai quali la Corte avrebbe potuto giungere alla conclusione della conoscenza dello stato dei luoghi da parte di AN.
Propongono ricorso, inoltre, RO OV, IM GI PP e RU AT, mediante i rispettivi difensori, nella parte in cui la sentenza ha confermato la responsabilità per i delitti loro rispettivamente ascritti ai capi c), f), l), come diversamente qualificato, ed m).
RO OV e IM GI PP censurano la sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione e deducono:
che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica e carente perché non renderebbe ragione dell'utilità e della causale che avrebbe dovuto spingere entrambi ad accordarsi con il geometra comunale RU per non fare evidenziare la rimozione della scala e la chiusura del vano stesso laddove tale situazione sarebbe stata desumibile aliunde e comunque sarebbe evidenziata in termini chiari e precisi nella stessa relazione del perito di parte depositata lo stesso 6 dicembre 1991;
che nella sentenza non si sarebbe tenuto conto della circostanza che il vano scale, che consentiva l'accesso al locale acquistato da RO e IM, sarebbe stato di loro esclusiva proprietà, come risulterebbe dai titoli d'acquisto dell'immobile e, che, pertanto, le opere avrebbero riguardato beni di proprietà dei titolari dell'autorizzazione ai lavori in parola;
che non si sarebbe tenuto conto che le opere realizzate avrebbero riguardato l'interno dei locali e non anche parti esterne del fabbricato;
che l'erronea affermazione da parte del giudice penale, circa la non appartenenza delle parti di fabbricato a RO ed a IM, avrebbe invaso la competenza del giudice civile al quale avrebbe dovuto spettare l'accertamento in parola, tenuto conto del rilievo che da esso deriverebbe per il reato di falso ideologico commesso da RU;
che del tutto erronea sarebbe stata l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata ai danni dell'istituto finanziario, in quanto non sarebbero stati erogati contributi e sovvenzioni a fondo perduto perché i fondi erano esauriti ed il finanziamento concesso non sarebbe stato affatto vantaggioso in considerazione dell'identità dei tassi rispetto ad altri finanziamenti e non si sarebbe trattato di un mutuo agevolato, tenuto conto degli interessi e delle garanzie legali richiesti per la sua concessione;
che il finanziamento, garantito da una iscrizione ipotecaria di primo grado, non avrebbe comunque arrecato danni all'istituto erogatore, ampiamente garantito fino alla concorrenza di una somma notevolmente superiore rispetto a quella erogata a titolo di finanziamento;
che la somma sarebbe stata erogata in base ad una valutazione di congruità effettuata dai funzionari dell'IRFIS e dopo tre controlli effettuati dagli ispettori dell'istituto finanziario sull'avanzamento dei lavori;
che la somma sarebbe stata regolarmente impiegata per l'acquisto dell'immobile e per i lavori su di esso eseguiti in conformità agli accertamenti effettuati dall'ente erogante;
che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata pronunciata senza tenere conto che la condotta posta in essere da RO e da IM non sarebbe stata caratterizzata dagli elementi richiesti per la configurazione del delitto di truffa aggravata, in quanto, affinché si possa configurare il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. sarebbe richiesto, oltre al mendacio, anche un quid pluris costituito dall'attività fraudolenta.
Il difensore di RO OV e di IM GI ha articolato, con atto depositato il 29 ottobre 2002, un primo aggiunto motivo di ricorso per violazione degli artt. 606, lett. d) ed e) c.p.p. e 62 bis e 133 c.p. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente deduce, al riguardo, che la motivazione sarebbe del tutto generica e riduttiva, oltre che manifestamente illogica. A fondamento del motivo, anzitutto, ripercorre le ragioni già esposte per sostenere l'insussistenza dei fatti per i quali sarebbe stata affermata la responsabilità e che dimostrerebbero anche la ridotta intensità del dolo che avrebbe dovuto comportare la concessione delle attenuanti in parola non solo a RO OV, ma anche a IM GI a cui l'unico addebito formulabile sarebbe quello di essere stato un imprenditore dinamico. Poi, rileva che, al di là se i lavori siano stati eseguiti dall'impresa RI ovvero da quella ON, in ogni caso ciò che sarebbe importante e che essi siano stati comunque eseguiti, come accertato, e per gli importi erogati dall'ente finanziario.
Con memoria pervenuta a questa Corte il 22 ottobre 2003, il difensore di RO OV e di IM GI ha articolato un ulteriore motivo aggiunto col quale denuncia la violazione dell'art. 606 lett. c), c.p.p. in quanto nella sentenza impugnata non vi sarebbe indicazione alcuna delle ragioni per le quali non sarebbe stata esaminata la relazione del perito di parte, ing. AR, mentre sarebbero state preferite le conclusioni del tutto generiche formulate dal perito d'ufficio in punto di verifica dei rogiti notarili relativi alla proprietà del vano scale.
Propone ricorso, mediante il proprio difensore, RU AT per violazione di legge sostanziale e difetto di motivazione e deduce:
che del tutto apodittica sarebbe la valutazione tecnica espressa in sentenza, tenuto conto che il perito d'ufficio, nominato dalla Corte d'appello, avrebbe reso il proprio parere in base ai documenti in possesso dell'ufficio tecnico comunale e, in particolare, al titolo di proprietà ed alla relazione del geometra Grillo;
che il perito d'ufficio avrebbe accertato da tali documenti che il vano scale demolito non sarebbe stato di proprietà di RO e di IM, e, nonostante la Corte avesse intuito quale sarebbe stato il punto fondamentale da verificare, non avrebbe svolto alcun esame volto ad accertare se il vano scale fosse o meno di proprietà del condominio o dei titolari dell'autorizzazione e non avrebbe dato alcuna risposta a tale domanda;
che la responsabilità di RU sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base di tali risultanze senza tenere del tutto conto della reale condotta addebitatigli e, in particolare, se la valutazione tecnica da lui compiuta avesse potuto costituire una vera "immutatio" che configurerebbe, sussistendo elemento soggettivo per essa richiesta, la condizione indispensabile richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 479 c.p.;
che tale indagine sarebbe stata indispensabile, considerando la condotta specifica contestata a RU, quella di avere descritto in "termini riduttivi", le opere edili poste in essere nella realizzazione del locale;
che mancherebbe ogni indagine in ordine al dolo richiesto per la configurazione del delitto di falso ideologico in atto pubblico e si sarebbe considerata raggiunta la prova soltanto perché sarebbe risultato che RU avrebbe potuto in realtà accorgersi della proprietà condominiale della scala e non anche che di tale circostanza RU fosse a reale conoscenza;
che nella sentenza impugnata mancherebbe ogni accertamento, nonostante richiesto espressamente con i motivi d'appello, circa la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 48 c.p. dovuta all'errore determinato dall' altrui inganno;
che, nonostante RO e IM avessero sempre affermato che la scala sarebbe stata di loro proprietà, non si sarebbe tenuto conto del rilievo che tale circostanza avrebbe avuto per il RU nella redazione dei verbali di sopralluogo oggetto di entrambe le incriminazioni per le quali è stata affermata la sua responsabilità.
La difesa di PP D'EL, OL MA e AT DD, mediante un'articolata memoria del 24 ottobre 2003, ha rilevato che il ricorso del Procuratore generale della Repubblica sarebbe inammissibile per manifesta infondatezza perché introdurrebbe ulteriori profili non devoluti alla Corte d'appello circa il concorso dei componenti della Commissione edilizia con il Sindaco di Erice. L'atto consultivo, formulato il 20 marzo 1990, sarebbe stato del tutto autonomo rispetto all'autorizzazione sindacale rilasciata il 21 marzo 1990, come espressamente indicato nel capo di imputazione. Per tale ragione il fatto costituente il reato d'abuso enunciato nel capo di imputazione sarebbe del tutto diverso rispetto a quello prospettato col motivo di ricorso. Manifestamente infondato sarebbe il prospettato difetto di motivazione, perché il ricorrente si limiterebbe soltanto a riproporre l'ipotesi articolata dal pubblico ministero con i motivi d'appello circa la violazione dell'art. 33 del regolamento urbanistico e ritenuta infondata da parte della Corte territoriale.
In tal modo riassunti, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., i termini delle questioni poste, va
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso di RU AT è fondato. Fondato è anche il ricorso del Procuratore generale della Repubblica, limitatamente alla posizione di AN IO. Fondati, infine, i ricorsi di RO OV e IM GI, anch'essi limitatamente al delitto di falso di cui al capo f), nel quale è stato assorbito il capo l), diversamente qualificato come abuso d'ufficio.
1.1.- Il ricorso di RU AT è fondato.
Nonostante il punto nodale di tutta la vicenda fosse una accurata indagine volta ad accertare se la rimozione della scala avesse potuto essere effettuata dai titolari dell'autorizzazione perché compresa nell'immobile da loro acquistato, manca ogni decisivo esame sul punto. Tale accertamento avrebbe dovuto essere del tutto prioritario, tenuto conto delle ragioni per le quali i due verbali di sopralluogo oggetto delle incriminazioni ascritte a RU AT appaiono essere stati ritenuti falsi.
Appare, mancando una adeguata motivazione sul punto, che i due verbali incriminati siano falsi perché RU AT, quale geometra dell'ufficio comunale, avrebbe attestato in essi che la rimozione della scala e la sua realizzazione in altra posizione non avrebbe configurato un aumento di volumetria, bensì una semplice violazione rispetto al progetto ab origine depositato ed autorizzato dagli organi comunali, perché si trattava di bene di proprietà degli istanti.
Se tale è l'oggetto dei due atti falsi compiuti, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare, sebbene incidenter tantum, se in realtà la scala de quo fosse di proprietà condominiale ovvero degli istanti RO e IM. Accertamento che sembra essere stato compiuto dalla Corte di merito mediante la perizia disposta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, della quale si riportano in sentenza soltanto le conclusioni, senza esporre le ragioni che avrebbero indotto il perito e la stessa Corte ad accertarne la correttezza del responso. In sentenza si descrive l'attività compiuta dal perito e si indicano gli atti esaminati, ma non si rende spiegazione alcuna circa le ragioni per le quali da essi il perito non avrebbe che potuto trarre tale conclusione.
Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente un giudizio che il giudice affermi espresso in base a dati di natura tecnica deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi risultanti dagli atti processuali: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali.
In altri termini, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, allorché gli accertamenti peritali siano decisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, deve fornire in proposito una congrua motivazione e non accettare acriticamente le conclusioni raggiunte. Nel caso in esame, la verifica affidata al perito non era altro che l'accertamento della circostanza oggetto di falsa attestazione da parte del tecnico comunale e ciò avrebbe dovuto comportare un ulteriore adeguata motivazione circa la sussistenza di "immutatio veri" ovvero di una mera discordante valutazione tecnica sulla quale - a quanto pare risultare dalla motivazione - non sia stata raggiunta alcuna certezza neanche attraverso gli esami del titolo di proprietà. Peraltro, la sentenza - si è già posto in risalto - appare carente, sotto il profilo motivazionale, nella precisa descrizione dei contenuti dei verbali di sopralluogo ritenuti ideologicamente falsi. Al riguardo, non vi è riferimento alcuno all'oggetto dell'incarico ricevuto da RU e se egli avesse dovuto anche accertare in loco la proprietà della scala che, come appare risultare dagli accertamenti peritali riportati in motivazione, avrebbe potuto essere già verificata in base agli atti esistenti negli uffici tecnici del comune di Erice.
Come noto, il falso ideologico in atto pubblico di cui all'articolo 479 c.p. va interpretato nel senso che, se il pubblico ufficiale sia stato chiamato ad esprimere un giudizio, egli libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, e la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Mentre, se l'atto è diretto ad accertare accadimenti o, comunque, circostanze direttamente percepite dal pubblico ufficiale, senza che di esse debba essere fornita alcun apprezzamento, ed egli le riporti in modo non veridico nell'atto redatto, si configura il delitto de quo, sempre che la condotta sia sotto il profilo soggettivo della rappresentazione e volontà riconducibile allo stesso soggetto agente.
Su tali punti è necessario che la Corte di merito esprima, libera negli accertamenti che intenderà effettuare, un nuovo giudizio esteso anche al capo e relativo al sopralluogo effettuato il giorno 5 dicembre 1991 - il giorno prima di quello in cui risulterebbero coinvolti AN IO, RO OV e IM GI - ed avente il medesimo oggetto "difformità delle opere rispetto al progetto originariamente presentato dall'interessata" ai fini del rilascio della autorizzazione al cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
1.2.- Per tali ragioni, è anche fondato il ricorso del pubblico ministero, limitatamente alla posizione di AN IO in ordine al delitto di falso di cui al capo f).
Infatti, è indispensabile che sia rinnovato il giudizio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo nella vicenda, affinché gli elementi sui quali si è espressa una motivazione carente e, per alcuni profili, manifestamente illogica siano oggetto di un nuovo esame da parte del giudice di merito. La sentenza impugnata precisa che AN IO, quale responsabile dell'ufficio tecnico, ha disposto il sopralluogo ed ha incaricato RU, geometra del suo ufficio, ad effettuarlo ed all'esito ha apposto il suo visto in calce al medesimo atto.
Tali circostanze potrebbero assumere un significato diverso proprio all'esito degli accertamenti e delle valutazioni che la Corte di merito dovrà compiere sulla posizione di RU, tenuto conto anche dell'esito degli accertamenti, in termini non completi riportati in sentenza, compiuti dal perito d'ufficio, secondo cui la proprietà della scala de qua avrebbe potuto essere rilevata dagli stessi atti in possesso dell'ufficio tecnico. Non privi di rilievi, infatti, sono gli asseriti rapporti di "cordialità" esistenti tra AN e IM sui quali non sembra esserci stata una valutazione anche alla luce degli ulteriori elementi.
In ordine alla posizione di AN, va precisato che il ricorso del pubblico ministero è riferito al delitto di falso contestato al capo f) della rubrica nel quale, però, è da intendere compreso il capo l) che - per tutti gli imputati cui esso è stato contestato - è stato diversamente qualificato come abuso d'ufficio ed assorbito nel delitto più grave di falso.
Dunque si impone l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio di merito.
1.3.- Il ricorso di RO OV e IM GI, limitatamente al concorso morale nel falso ideologico di cui al capo f), come definito con l'assorbimento in esso del capo l), è fondato. Anche qui, è indispensabile un nuovo giudizio il cui esito potrebbe inscindibilmente connesso con gli accertamenti volti a verificare la sussistenza del falso ideologico del verbale di sopralluogo, anche se resta da verificare il ruolo da ciascuno svolto a titolo di concorso morale nel delitto de quo.
2.- Infondato il ricorso del Procuratore generale, nei confronti di DD AT, AN IO, IN OL, LO HE, MA OL, IA AT e D'EL PP dal delitto di abuso d'ufficio di cui al capo a).
Non è da porre in discussione il principio di diritto secondo cui anche la formulazione di un parere consultivo, se espresso contra legem, può integrare la condotta del reato di abuso di ufficio, nel caso in cui il giudice abbia accertato che il provvedimento finale sia stato frutto di accordo tra gli operanti, con la conseguenza che il predetto parere si inserisce nell'iter criminis come elemento diretto ad agevolare la formazione di un atto illegittimo ed in grado di far conseguire un ingiusto vantaggio (Sez. 5^, 2 febbraio 2001, Bertolini, rv. 219455).
Sennonché, la Corte di merito ha escluso con adeguata motivazione, priva di difetti logici, che non vi sarebbe stato alcuna una palese violazione di legge, tenuto conto dell'interpretazione della disposizione del regolamento edilizio unanimemente riconosciuta dai tecnici che si occuparono della sua redazione. Tale circostanza, per un verso, esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo della violazione di norme di regolamento - in cui vanno comprese anche quelle dei regolamenti urbanistici -, e per altro verso, conferma l'accertamento, di merito anch'esso, compiuto dalla Corte d'appello sulla inesistenza di un accordo tra i componenti della Commissione urbanistica e l'organo che, poi, adottò il provvedimento finale. In particolare, si è affermato ciò là dove si è precisato che la condotta degli imputati, nella loro qualità di componenti della commissione edilizia, non fu determinante all'adozione del provvedimento finale.
L'interpretazione dell'art. 33 del regolamento edilizio fu quella uniformemente seguita negli uffici tecnici del Comune di Erice e, dunque, anche l'organo che adottò il provvedimento finale si adeguò a tale significato normativo della disposizione in parola, senza che il parere dell'organo consultivo fosse stato a ciò determinante. Le ulteriori doglianze sono volte ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, non ammessa in questa sede per essere il discorso giustificativo della Corte di merito fondato su una completa motivazione, del tutto corretta, sotto il profilo logico. 3.- Infondato, infine, il ricorso di RO OV e IM GI, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa di cui al capo m) nonché per l'esclusione nei confronti di RO e IM delle attenuanti generiche. Al di là delle considerazioni relative alla insussistenza del vantaggio, ciò che rileva ai fini della sussistenza della figura di truffa prevista dall'art. 640 bis c.p. è l'ottenuta erogazione di un mutuo, mediante frode, da parte di un Istituto finanziario i cui fondi, parte dei quali erogati in favore dei due imputati, avevano un vincolo di destinazione. Infatti, l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia disponeva di fondi cui era imposto il vincolo di destinazione per tali attività e la sua erogazione era subordinata alla esposizione di situazioni tali che potessero consentirne la sua erogazione.
La condotta fraudolenta non è stata frutto di un mero mendacio di per sè verificabile attraverso gli accertamenti che l'ente, mediante i suoi ispettori, è tenuto ad effettuare, bensì in una falsa rappresentazione della realtà consistita nella creazione di un complesso volume di rapporti economici del tutto fittizi posti in essere con la società RI e relativi ai lavori d'appalto per la realizzazione dell'esercizio commerciale. Il rapporto instaurato con la RI, con la quale fu concluso un fittizio contratto d'appalto ed in relazione ad esso emesse fatture per operazioni del tutto inesistenti, fu posto a base della erogazione del finanziamento che altrimenti non sarebbe stato concesso o, comunque, sarebbe stato concesso in misura notevolmente inferiore a quella richiesta. In realtà, i lavori - come si legge nella sentenza impugnata - furono eseguiti da tutt'altre persone ed in parte con operai assunti volta per volta dalla stessa RO. Ciò comporta che il finanziamento, al di là del concreto impiego, sarebbe stato erogato per un investimento diverso in relazione alle modalità rappresentate e poste a fondamento della richiesta.
Questa Corte si è già espressa nel senso che, quando l'ente pubblico viene indotto - mediante artifici e raggiri - ad erogare una (o più) rate di mutuo in mancanza dei corrispondenti investimenti, si verifica "ipso iure" il danno patrimoniale dell'istituto che è, appunto quello di un esborso patrimoniale non previsto ed anzi vietato dalle leggi istitutive dell'ente medesimo. In altri termini, il danno risulta qualificato dalle finalità pubblicistiche dell'istituto e, perciò, sorge allorché le stesse sono vanificate (come nel fatto delle elargizioni finanziarie - istituzionalmente finalizzate a promuovere ed a sostenere gli investimenti produttivi - che vengono, invece, deviate e distratte ad altri fini), prescindendo siffatto tipo di danno dal cosiddetto "lucro assente" e identificandosi soltanto con il "danno emergente" sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa (Sez. 6^, 30 settembre Frediani rv. 189323).
Ne consegue che del tutto riconducibile a tale principio di diritto è l'ipotesi in cui, mediante artifici e raggiri, si ottenga un finanziamento di somme da erogare soltanto allorché ricorrano tutte le condizioni richieste per la sua concessione e che, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finanziati, si siano prospettate modalità di esecuzione degli stessi del tutto diverse da quelle in concreto utilizzate.
Nel caso in esame, peraltro, ricorre anche quel "quid pluris" rispetto al semplice mendacio che caratterizza un condotta come tipicamente fraudolente. Non è da revocare in dubbio che l'attività fraudolenta è andata ben oltre la semplice esposizione di dati falsi e si è estrinsecata, mediante la creazione di un fittizio rapporto d'appalto e un altrettanto fittizia documentazione fiscale e contabile, in tal modo in realtà non esistente, in tal modo vanificando l'attività di controllo della richiesta da parte delle autorità preposte.
"...La maggior parte delle opere - puntualizza la Corte d'appello - per la realizzazione della pizzeria discoteca furono ...effettuate dalla ditta ON e, per quanto riguarda gli operai ingaggiati dal LO,..." (rappresentante della RI) "...questi vennero per lo più pagati direttamente dalla RO, scomputando quanto pagato da quanto dovuto al ON per le opere murarie...". La Corte pone, infine, l'accento sulla considerazione che "...proprio la ricostruzione dei rapporti economici intercorsi tra le parti, alla stregua della documentazione contabile in atti, e dagli accertamenti della Guardia di finanza, smentisce quanto dedotto dalla RO nei motivi d'appello, circa la permanenza del rapporto con la RI, e la qualità di subappaltatore ovvero cessionario del contratto d'appalto del ON...".
Nonostante l'assoluzione di RO OV dal reato di cui al capo m) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, "... la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la ditta RO e la RI, e la natura solo fittizia degli stessi, conserva inalterata la sua rilevanza ..." ai fini della sussistenza del delitto di truffa aggravata.
La vicenda relativa alla realizzazione della discoteca, per la quale ab origine era stato richiesto anche il finanziamento, è stata correttamente ricostruita dalla Corte di merito in ogni suo particolare significativo ed inserita nell'ambito della frode realizzata per ottenere il finanziamento in parola. La Corte di merito, una volta ricostruita la complessiva vicenda in ogni suo aspetto, ha, poi, altrettanto correttamente individuato in essa gli elementi costitutivi del delitto di truffa di cui all'art. 640 bis c.p., che, come noto, costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (Sez. un., 25 giugno 2002, Fedi rv. 221663). Le proposizioni argomentative poste a fondamento della ricostruzione operata sono, sotto il profilo logico, del tutto corrette e complete e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità.
3.1. Altrettanto infondato il motivo aggiunto relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati. La "pervicacia dimostrata nella consumazione dei reati ." è stata la ragione per la quale il giudice di primo grado ha escluso per entrambi gli imputati l'applicazione delle attenuanti generiche, ponendo altresì l'accento sulla maggiore capacità delinquere di IM GI "...desunta dal ruolo di preminenza assunto nell'ideazione della vicenda delittuosa e dai suoi precedenti...". Valutazione che la Corte di merito ha condiviso e fatta propria, reiterando le ragioni poste a sostegno del diniego de quo. Si tratta di valutazione di merito del tutto sottratta ad ogni sindacato allorché sia sorretta da idonea e corretta motivazione che nel caso in esame è state espressa in termini oltremodo significativi, nonostante l'estrema sintesi delle proposizioni giustificative.
In punto di attenuanti generiche riferite al reato più grave di truffa aggravata ed al suo quantum di pena inflitta si è formato giudicato. La Corte di merito, all'esito del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del delitto satellite di falso ideologico, terrà conto di tale dato ai fini della eventuale misura di aumento di pena da irrogare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO OV, IM GI PP, AN IO e RU AT limitatamente ai delitti di falso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004