Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 4
In materia di oblazione l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice, ed a questi non resta altro che dichiarare con sentenza la causa di estinzione del reato ormai già realizzatasi al momento del versamento. Conseguentemente dopo il versamento non è più possibile una revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione.
Secondo la disciplina di cui all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda di oblazione, ma è il giudice che, una volta accolta la domanda, deve determinare la somma da versare dandone avviso all'interessato. Infatti in base al criterio cronologico richiamato dall'art. 15 disp. prel. cod. civ. si è determinata l'abrogazione della norma di cui all'art. 162 bis cod. pen. per incompatibilità con la norma posteriore di cui al citato art. 141 disp. att. cod. proc. pen.
La fissazione da parte del giudice della somma da versare presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente all'oblazione, e quindi l'accoglimento della domanda di oblazione. Una volta che la somma sia stata versata nei termini dall'interessato, al giudice non resta altra possibilità che trasmettere gli atti al pubblico ministero se la domanda di oblazione è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, ed in ogni altro caso di dichiarare con sentenza l'estinzione del reato.
Qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravità del fatto, poiché questa è prevista dall'art. 162 bis cod. pen. come una delle cause che possono giustificare il rigetto, è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 26/11/1999
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N.3967
4. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.34812/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso - erroneamente qualificato come appello - proposto da IO ID, nato a [...] il [...], e sul ricorso proposto da BO IO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa il 2 marzo 1998 dal pretore di Brescia;
Udita nella pubblica udienza del 26 novembre 1999 la relazione Fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. Massimo Lauro, in sostituzione dell'avv. Di Noia per il BO;
Svolgimento del processo
IO ID, quale presidente del consiglio di amministrazione della società Agri Biofert s.r.l. e BO IO, quale consigliere delegato della stessa società vennero rinviati al giudizio del pretore di Brescia per rispondere dei reati: a) di cui all'art. 27, primo comma, d.P.R. 10 settembre 1982, n.915, come sostituito dall'art. 51, quarto comma, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione regionale;
b) di cui all'art. 21, primo comma, legge 10 maggio 1976, n.319, per avere aperto ed effettuato sul suolo un nuovo scarico di refluo di natura industriale, senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, in particolare effettuando lo scarico delle acque meteoriche inquinate dal dilavamento dei rifiuti speciali stoccati nel proprio centro di trattamento (commesso il 31 maggio 1995). Entrambi gli imputati presentarono domanda di oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen.. Con sentenza del 2 marzo 1998 il pretore rigettò le istanze di oblazione e, ritenuti gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, li condannò ciascuno alla pena di lire cinque milioni di ammenda per il reato di cui al capo A) e di lire sette milioni e cinquecentomila di ammenda per il reato di cui al capo B), con la non menzione per il BO.
Osservò il pretore: a) che i reati contestati erano integrati sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo;
b) che sussistevano le condizioni formali per l'ammissione all'oblazione essendo stata raggiunta la prova che tutte le conseguenze pericolose erano state eliminate;
c) che non sussistevano le condizioni ostative all'ammissibilità dell'oblazione di cui all'art. 162 bis, terzo comma, cod. pen.; d) che per il reato di cui al capo B) era stata raggiunta la prova dell'avvenuta eliminazione delle conseguenze pericolose;
e) che il BO, che si era dimesso da tempo dalla sua carica, non poteva più eliminare alcuna conseguenza pericolosa del reato;
f) che l'PG aveva "evidenziato la quasi totale inosservanza delle prescrizioni contenute nella autorizzazione regionale, lo stato di degrado e quasi abbandono dell'insediamento, presso il quale in sostanza si realizzava il puro stoccaggio dei fanghi senza trattamento alcuno (con situazione di grande pericolo ambientale) vedi foto"; g) che quindi andava ritenuta la estrema gravità di entrambi i fatti che imponeva, ai sensi dell'art. 162 bis, quarto comma, cod. pen. il rigetto della domanda di oblazione.
Il IO propone ricorso per cassazione erroneamente qualificato come appello deducendo:
a) mera apparenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo A). Osserva che l'istanza di oblazione è stata rigettata a causa della "estrema gravità di entrambi i fatti". Questa affermazione però si basa su una osservazione che travalica sostanzialmente i limiti del thema decidendum stabiliti dal reato contestato (inosservanza delle prescrizioni autorizzative relative a rifiuti speciali) enunciando senza alcuna giustificazione una situazione di grande pericolo ambientale. Si tratta quindi di una motivazione esclusivamente apparente e manifestamente illogica. Invero il pretore avrebbe dovuto fornire una adeguata e congrua motivazione sull'esercizio del potere discrezionale di rigettare l'istanza di oblazione. Senonché le poche righe di motivazione si limitano a parlare di "estrema gravità" e di "situazione di grande pericolo", con un giudizio che si fonda unicamente sull'impressione che il giudicante ha avuto dalla visione delle fotografie della ispezione USSL ed in particolare sul fatto che il materiale si trovava stoccato senza trattamento alcuno. Con ciò però il pretore ha ignorato che uno stabilimento di trattamento per la realizzazione di fertilizzanti per agricoltura riceve fanghi da trattare e non può trattarli immediatamente. D'altronde, se non li tratta non può cederli come fertilizzanti e quindi realizzare lo scopo economico dell'impresa. Altro elemento di illogicità è costituito dalla palese contraddizione fra un ragionamento espresso in termini "estremi" e la intrinseca moderazione della esposizione della deposizione dell'PG dell'USSL. Inoltre l'asserito "pericolo ambientale" contrasta con la natura dei rifiuti speciali oggetto della contestazione, dato che anche legislativamente la pericolosità esula dai rifiuti speciali, che sono per definizione rifiuti non pericolosi. Ulteriore stridente motivo di illogicità si rinviene nel contrasto fra la asserzione della "estrema gravità" e la semplice condanna ad ammende, laddove la discrezionalità sanzionatoria comprendeva l'alternativa della pena detentiva.
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al reato di cui al capo B). Ricorda che nella prima udienza dibattimentale aveva depositato istanza di oblazione con la quale in via principale si deduceva l'esclusione del reato di cui al capo B) e si chiedeva per esso l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. In ordine al reato di cui al capo B), quindi, erano state devolute al pretore due questioni: quella riguardante la esistenza o meno di uno scarico di acque per la quale si deduceva la inesistenza dei presupposti per la disciplina della legge 10 maggio 1976, n.319, e quella sui requisiti per l'oblazione di cui all'art.162 bis cod. pen. Orbene il pretore ha rigettato la richiesta di oblazione per il reato di cui al capo B) con un ragionamento palesemente riguardante il solo capo A). Per il capo B), pertanto, manca qualsiasi motivazione sia sulla sulla sussistenza degli estremi integrativi del reato sia su una gravità di tale reato tale da giustificare il rigetto dell'istanza di oblazione. BO IO ha proposto contemporaneamente due atti di impugnazione, di identico contenuto, uno erroneamente qualificato come appello e l'altro come ricorso per cassazione. Deduce il BO:
a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 162 bis cod. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen. Osserva che all'udienza del 27
gennaio 1998, prima dell'apertura del dibattimento, il suo difensore presentò istanza ex art. 162 bis cod. pen., unitamente alla documentazione comprovante l'ottemperanza ai precetti violati e la cessazione dalla carica in data 21 novembre 1995, nonché alla richiesta ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. che a pretore determinasse la somma da versarsi a titolo di oblazione. Il pretore, ricevuto il parere favorevole del pubblico ministero, determinò in lire 7.500.00 la somma da versarsi a titolo di oblazione, fissando altresì il termine per il deposito degli assegni alla data del 2 marzo 1998, alla quale rinviò il dibattimento per il mero accertamento dell'avvenuto deposito della somma e la conseguente pronuncia di sentenza di non doversi procedere. Gli assegni circolari vennero depositati in cancelleria lo stesso 27 gennaio 1998. È quindi pacifico che il BO versò le somme determinate dal pretore a titolo di oblazione di modo che tale pagamento ha estinto il reato ed il pretore non avrebbe potuto fare altro che emettere sentenza di non doversi procedere. Inspiegabilmente, invece, il pretore, alla successiva udienza del 2 marzo 1998 ha proceduto al giudizio senza emettere alcuna ordinanza di rigetto della domanda di oblazione ed ha pronunciato sentenza di condanna. Con tale sentenza, quindi, il pretore ha implicitamente emesso anche un provvedimento di rigetto della domanda di oblazione, che peraltro in precedenza era stata invece inequivocabilmente accolta mediante la fissazione della somma, che fu immediatamente pagata determinando così l'esenzione del reato. D'altra parte, se così non è stato, il processo risulta viziato perché il pretore non ha concesso al ZI l'esercizio di provare ex art. 190 cod. proc. pen. l'infondatezza delle imputazioni, neppure invitando la sua difesa a formulare istanze istruttorie. b) omessa e manifesta illogicità della motivazione, e ciò con riguardo sia alla pronuncia di rigetto dell'oblazione sia alla dichiarazione di colpevolezza per i reati ascritti. La motivazione è invero solo apparente e del tutto illogica se si considera che si fonda sulle dichiarazioni dell'PG (che non è stato controinterrogato dalla difesa), il quale ha ritenere sussistente una situazione di grande pericolo ambientale che sarebbe derivata dall'avere in sostanza accertato il puro stoccaggio dei fanghi senza trattamento alcuno. Senonché dagli atti risulta in modo evidente che la società era autorizzata dalla regione all'utilizzo in agricoltura dei rifiuti speciali e quindi, all'epoca dei fatti, poteva smaltire direttamente, senza trattamento alcuno, i fanghi già igienizzati e stabilizzati e pertanto di per sè idonei all'utilizzo in agricoltura, così come in effetti è avvenuto, sicché anche il mero stoccaggio costituiva attività assolutamente lecita. Inoltre è del tutto pacifico che non esisteva un grande pericolo ambientale ne' uno stato di abbandono dell'insediamento, se si considera che la situazione denunciata è stata comunque ripristinata in tempi brevissimi, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di oblazione e dal fatto che nessun provvedimento è stato mai adottato dall'autorità amministrativa regionale. Pertanto le argomentazioni del pretore risultano contraddittorie ed illogiche con riguardo alla discrezionalità sulla valutazione della gravità dei fatti che avrebbe legittimato il rigetto della oblazione e sono del tutto inesistenti in ordine all'accertamento della penale responsabilità del BO.
Motivi della decisione
Effettivamente, non si può a meno di riconoscere che il procedimento dinanzi al pretore si è svolto in una maniera non sempre improntata a chiarezza, caratteristica questa di cui non appare dotata nemmeno l'impugnata sentenza, sicché è necessario un certo sforzo per cercare di comprendere quale sia stato il reale svolgimento del procedimento di primo grado, anche perché in ciò non aiuta molto il verbale di udienza, redatto con un sistema di scrittura tanto curioso quanto irregolare, con cui la gran parte delle parole sono troncate dopo le prime tre o quattro lettere, il che a volte rende arduo intendere il senso della frase. Pertanto, poiché lo svolgimento del processo non risulta nemmeno dal modulo su cui è stata redatta la sentenza impugnata, appare necessario, al fine di risolvere le questioni sottoposte a questa Suprema Corte, ricostruire il processo di primo grado, ricordando gli atti che appaiono più significativi per la decisione. Risulta dunque che il giorno precedente la prima udienza del 27 gennaio 1998, il IO depositò una memoria di udienza ed una istanza di oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen. Con tale memoria eccepì l'irrilevanza penale del fatto di cui al capo B), per una serie di motivi ivi indicati, e quindi chiese che per il capo B) fosse assolto perché il fatto non costituisce reato. Inoltre, in via principale per il reato di cui al capo A) ed in via subordinata per il reato di cui al capo B), chiese di essere ammesso all'oblazione ex art. 162 bis cod. pen., producendo copia di tre assegni circolari già versati a tal fine (uno di lire 2.500.000 per il reato di cui al capo A), uno di lire 5.000.000 per il reato di cui al capo B), ed uno di lire 74.000 per spese processuali), nonché documentazione atta a provare le condizioni per l'accoglimento della richiesta. Anche il difensore del BO produsse istanza scritta con cui chiese l'ammissione all'oblazione ex art. 162 bis cod. pen. per entrambi i reati, allegando la relativa documentazione. Dal verbale dell'udienza del 27 gennaio 1998, risulta poi che, prima dell'apertura del dibattimento, il difensore del BO produsse l'istanza ex art. 162 bis cod. pen., accompagnata da documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni per l'ammissione all'oblazione, e chiese ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. che fosse determinata la somma da versarsi a titolo di oblazione. Il pubblico ministero espresse parere favorevole all'oblazione. Quindi il pretore emise un proprio provvedimento con cui determinò in relazione al capo B) la somma da versarsi a titolo di oblazione in lire cinque milioni e per il capo A) in lire 2.500.000, oltre e spese processuali, fissando termine per il deposito degli assegni al 2 marzo 1998.
Risulta altresì che il BO provvide a depositare due assegni circolari per la somma di lire 7.500.000 fissata dal pretore a titolo di oblazione oltre lire 74.000 per spese processuali nello stesso giorno del 27 gennaio 1998.
Successivamente, dal verbale di udienza risulta che fu presentata dal difensore altra istanza di oblazione ex art. 162 bis cod. pen. Mentre il foglio precedente relativo all'altra istanza precisava che si trattava del difensore del BO, questo secondo foglio non indica di quale difensore si trattasse. È evidente, però, che l'istanza fu presentata dal difensore del IO, il quale produsse contemporaneamente i tre assegni di lire 74.000, di lire 2.500.000 e di lire 5.000.000, facendo presente in relazione al capo B) un qualcosa che non si riesce a comprendere dato il suddetto irregolare modo di redazione del verbale, ma che presumibilmente si riferiva alla richiesta in via principale di assoluzione dal reato sub B) perché il fatto non costituisce reato. Il pubblico ministero si riservò di esprimere parere favorevole all'esito, non si comprende dal verbale di che cosa, comunque probabilmente anche "quanto al capo B)". Il pretore quindi rinviò all'udienza del 2 marzo 1998 ma poi subito dopo dispose che si procedesse oltre. Venne quindi aperto il dibattimento, il pubblico ministero espose i fatti e chiese l'escussione dei testi, e poi il difensore del solo IO chiese l'ammissione delle prove. Quindi il pretore ammise le prove e rinviò all'udienza del 2 marzo 1998.
In questa seconda udienza il LO depositò memoria scritta "per l'istanza di oblazione", producendo documentazione in relazione all'accoglimento di tale istanza. Vennero poi escussi i testi ammessi. Il pubblico ministero espresse parere favorevole sull'istanza di oblazione, non si capisce relativamente a chi o se subordinata a qualcosa, dato che seguono due mezze parole incomprensibili. Ma, con ogni evidenza doveva trattarsi dell'istanza del IO. Quindi sia il pubblico ministero sia entrambi i difensori chiesero sentenza di non doversi procedere per oblazione. Orbene, essendo questa la ricostruzione dello svolgimento del processo, è evidente che devono essere distinte le posizioni dei due imputati per quanto concerne la richiesta di oblazione. Il BO, invero, alla prima udienza presentò istanza di oblazione, chiedendo ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. che il pretore determinasse la somma da versare a titolo di oblazione. Il pubblico ministero espresse parere favorevole e quindi il pretore emise l'ordinanza con cui determinò la somma per l'oblazione fissando termine fino al 2 marzo 1998 per il versamento, termine che fu rispettato avendo il BO depositato gli assegni circolari, per l'importo fissato lo stesso 27 gennaio 1998. Il IO presentò anch'egli istanza di oblazione versando una somma pari alla metà del massimo delle ammende stabilite per i due reati. Il pubblico ministero si riservò di esprimere il suo parere favorevole, parere favorevole che espresse all'udienza successiva. Il pretore, però, non emise alcuna specifica ordinanza nè di rigetto della richiesta ne' di ammissione all'oblazione. A questo punto va ricordato che con l'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. il legislatore ha previsto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, sia con riferimento all'art. 162 cod. pen. che all'art. 162 bis cod. pen., prevedendo un procedimento diverso rispetto a quello stabilito dall'art. 162 bis, secondo comma, cod. pen. Secondo questa nuova disciplina non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda, ma è il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare dandone avviso all'interessato. Con la conseguenza che, trattandosi di norme entrambe poste da fonti di pari grado, in base al criterio cronologico richiamato dall'art. 15 disp. prel. cod. civ., si è determinata l'abrogazione della detta norma di cui all'art. 162 bis cod. pen. incompatibilità con la norma posteriore di cui. all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. Sez. III, 19 dicembre 1997, Gulli, m. 209.866; Sez. III, 26 settembre 1997, Di Cecco, m. 209.365). Ora, secondo la nuova disciplina dettata dall'art. 141, quarto comma, disp. att. cod. proc. pen., quando è proposta una domanda di oblazione il giudice deve innanzitutto acquisire il parere del pubblico ministero e poi ha dinanzi a sè due sole possibilità: se respinge la domanda deve pronunciare ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero;
altrimenti ammette il richiedente all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto poi il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso della indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni;
in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato.
Pertanto, secondo la nuova procedura, la fissazione della somma da versare da parte del giudice presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente all'oblazione e quindi l'accoglimento della domanda di oblazione. Una volta poi che sia stata fissata la somma da parte del giudice e che essa sia stata versata nei termini dall'interessato, al giudice non resta altra possibilità che trasmettere gli atti al pubblico ministero se la domanda di oblazione è stata proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso di dichiarare con sentenza l'estinzione del reato. Ciò significa che l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice, ed a questi non resta altro che dichiarare con sentenza la causa di estinzione del reato ormai già realizzatasi al momento del versamento. Ne consegue che dopo il versamento della somma ed il verificarsi della causa estintiva del reato non è più possibile una revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione, e ciò senza voler affrontare il problema - che non si pone nel caso di specie - su pure sia possibile una tale revoca prima del versamento della somma, una volta che il giudice, con la determinazione della somma, abbia ammesso il richiedente all'oblazione.
Nel presente processo è avvenuto che il BO propose la domanda di oblazione alla prima udienza del 27 gennaio 1998, chiedendo correttamente ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. la determinazione della somma da versarsi a titolo di oblazione.
Il pretore, acquisito il parere favorevole del pubblico ministero, fissò con ordinanza la somma da versare e quindi, implicitamente, ammise il BO all'oblazione così accogliendo la sua domanda. Di ciò, del resto, era chiaramente consapevole lo stesso pretore, del che costituisce prova certa il fatto, altrimenti inspiegabile, che fu invitato ad indicare le prove il solo difensore del IO e non anche quello del BO. Il BO entro il termine stabilito dall'ordinanza depositò la somma fissata dal giudice. In quel momento si verificò la causa di estinzione del reato ed al pretore non restava altro che dichiararla con sentenza. D'altra parte, nessuna revoca dell'ordinanza che ammetteva il BO all'oblazione avvenne prima del versamento della somma - anche a voler ammettere, per pura ipotesi, che una siffatta revoca fosse ammissibile - e, dopo il verificarsi della causa di estinzione del reato, nessuna revoca era certamente più possibile.
Consegue da quanto osservato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di BO IO, perché i reati a lui ascritti sono estinti per oblazione. Diversa è invece la posizione del IO. Anche questi presentò sì la domanda di oblazione alla prima udienza del 27 gennaio 1998, peraltro seguendo la procedura ormai abrogata di cui all'art. 162 bis, secondo comma, cod. pen., ossia versando contestualmente la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, anziché chiedere al pretore la determinazione della somma da versare secondo la vigente disciplina dettata dall'art. 141 disp. att. cod. proc. pen.. Senonché, dopo questa richiesta, il pretore, contrariamente a quanto accadde con il BO, non emise alcuna ordinanza di ammissione del IO all'oblazione e di fissazione della somma da versare. Nè una tale ordinanza fu poi emessa alla successiva udienza del 2 marzo 1998, in cui la richiesta di oblazione fu riproposta. Non ha poi importanza il fatto che il pretore non respinse la domanda di oblazione con apposita ordinanza, dal momento che essa fu rigettata con la sentenza emessa nella medesima udienza.
Devono quindi essere esaminati i motivi di ricorso del IO, i quali peraltro sono entrambi fondati.
Va invero ricordato che il IO, sin dalla memoria scritta presentata per l'udienza del 27 gennaio 1998, chiese in via principale, quanto al reato di cui al capo B), l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Egli tra l'altro contestava di avere effettuato sul suolo uno scarico di refluo di natura industriale, deducendo che lo scarico in questione non era ne' discontinuo ne' occasionale, ma soltanto un accadimento del tutto singolare consistente in un dilavamento meteorico eccezionale su materiale casualmente e per breve tempo depositato su piazzale di movimentazione automezzi, cioè in un luogo che per la sua utilizzazione non consente ostacoli alla circolazione dei veicoli. Sottolineava poi che la assoluta causalità del deposito era correlata con le iniziative di ottemperanza alla prescrizioni autorizzative, e che in relazione a ciò era stata predisposta una cisterna a tenuta con il relativo sistema di canalizzazione e convogliamento delle acque meteoriche ricadenti sul medesimo piazzale. La raccolta nella cisterna impediva poi qualsiasi scarico, dato che l'acqua andava considerata come rifiuto da processo produttivo, smaltito e smaltibile.
Orbene, in relazione a questa richiesta principale di assoluzione in ordine al reato di cui al capo B) ed alle motivazioni che la sorreggono, manca nella sentenza impugnata la benché minima motivazione. La sentenza impugnata, invero, si limita testualmente ad affermare (nel modulo prestampato): "premesso che nel presente processo non è in discussione la materialità delle omissioni addebitate agli imputati nel decreto di citazione a giudizio e costituenti i reati ivi indicati;
rilevato che i reati sono pienamente integrati sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo". Le argomentazioni avanzate dal IO nella sua memoria scritta, quindi, non sono state nemmeno prese in considerazione. Nessuna parola è stata spesa sulla responsabilità del IO in ordine ai reati contestatigli, ed in particolare per il reato di cui al capo B).
L'assoluta carenza di motivazione non potrebbe pertanto essere più evidente.
Va rilevato che la carenza di motivazione riguarda anche l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A). Il fatto, invero, che il IO per tale capo avesse fatto in via principale richiesta di oblazione non può certamente essere interpretato come ammissione dei fatti contestati e della sua responsabilità. Spettava quindi sempre all'accusa fornire la prova della sussistenza del reato. In ogni modo una sentenza di condanna richiede pur sempre un minimo di motivazione sulla sussistenza dei fatti e sulla responsabilità dell'imputato, e questo obbligo non può certamente ritenersi soddisfatto con le due ricordate generiche frasi di stile contenute nel modulo prestampato del resto una qualche motivazione era tanto più necessaria nel caso di specie in considerazione della complessità e genericità dei fatti contestati con il capo A). Nè una motivazione, sia pure minima, può rinvenirsi nella frase con cui il pretore giustifica il giudizio di estrema gravità dei reati, la quale fa riferimento al fatto che l'PG aveva evidenziato la quasi totale inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e lo stato di degrado e quasi abbandono dell'insediamento ed al fatto che in questo in sostanza si realizzava il puro stoccaggio dei fanghi senza trattamento alcuno. Invero, alla luce di tali scarne osservazioni e tenuto conto del capo di imputazione relativo al capo A), resta il fatto che dalla sentenza di condanna non è dato comprendere quali specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale non erano state rispettate, nè quali sarebbero state le condizioni di accettabilità dei rifiuti che sarebbero mancate e che comunque non sarebbero state controllate, nè quali specifici comportamenti avessero violato o compromesso il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, ne' quali attività avessero comportato un rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, ne' se fossero stati o meno tenuti correttamente i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali ed eventualmente quali irregolarità essi presentassero, ne' le ragioni per le quali il centro di stoccaggio non rispettava le caratteristiche dell'autorizzazione e comunque se sussistevano o meno le singole difformità indicate nel capo di imputazione. Quanto al fatto poi che sarebbe stato realizzato il puro stoccaggio dei fanghi senza trattamento alcuno non è minimamente spiegato perché tale circostanza integrerebbe il reato, dal momento che con il capo di imputazione non era stata contestata nessuna attività di stoccaggio senza autorizzazione ed anzi da esso casomai deve evincersi che l'autorizzazione comprendeva anche lo stoccaggio dei fanghi. Anche in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A), quindi, la sentenza impugnata risulta viziata da carenza di motivazione.
È altresì fondato il motivo di ricorso con cui si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa al rigetto della richiesta di oblazione.
Il pretore rigettò infatti la domanda di oblazione avendo "ritenuta la estrema gravità di entrambi i fatti".
Ora, per quanto riguarda il rigetto della richiesta di oblazione in ordine al reato di cui al capo B), la motivazione è
effettivamente completamente mancante dal momento che le sommarie giustificazioni che il pretore dà per motivare il giudizio di "estrema gravità di entrambi i fatti" riguardano palesemente esclusivamente il reato di non osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione nello smaltimento dei rifiuti contestato con il capo A), mentre non vi e neppure una parola che giustifichi la estrema gravità del fatto di cui al capo B), consistente nello scarico sul suolo di acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei rifiuti speciali stoccati senza autorizzazione.
Orbene, è giurisprudenza pacifica che qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravità del fatto, poiché questa è prevista dall'art. 162 bis cod. pen. come una delle cause che possono giustificare il rigetto, è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravità (Sez. IV, 8 marzo 1993, Capitani, m. 194.162).
Il pretore quindi era tenuto a dare una motivazione sulle ragioni che inducevano a ritenere i reati di una gravità tale da non poter accogliere la domanda di oblazione, ed ovviamente non una motivazione generica ma una motivazione specifica che indicasse la cause di tale gravità.
Per il reato di cui al capo B), la motivazione sulle ragioni su cui si regge il giudizio di estrema gravità del fatto non solo non è specifica, ma, come si è visto, manca completamente. Per il reato di cui al capo A), invece, la motivazione è sia in parte mancante sia manifestamente illogica. Come si è ricordato il pretore giustifica succintamente il suo giudizio in primo luogo sul fatto che l'PG aveva evidenziato la quasi totale inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale e lo stato di degrado e quasi abbandono dell'insediamento. Senonché, come si è visto, non vengono assolutamente indicati quali sarebbero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione che sarebbero state quasi totalmente inosservate, e quindi non risulta se tali inosservanze fossero tali da giustificare un giudizio di "estrema gravita" dei fatti, tanto più che con il capo di imputazione non era stata affatto contestata la totale inosservanza delle prescrizioni in questione, bensì il mancato rispetto di alcune di esse. Il richiamo, quindi, al fatto che il teste avrebbe dichiarato la quasi total inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione non è di per sè assolutamente sufficiente, per la sua genericità, a costituire valida e congrua motivazione del giudizio di estrema gravità dei fatti.
In secondo luogo, il pretore si riferisce al fatto che nell'insediamento si realizzava il puro stoccaggio dei fanghi senza trattamento alcuno. Ma, come si è già visto, questo semplice richiamo non è di per sè sufficiente a motivare nemmeno la sussistenza del reato (dato che non risulta essere stato contestato uno stoccaggio abusivo dei fanghi) e quindi tanto meno può essere sufficiente a giustificare il giudizio di estrema gravità dei fatti. Anzi, così come è stata formulata dal pretore, l'affermazione appare anche manifestamente illogica perché un comportamento che non è stato nemmeno contestato nel capo di imputazione non può ovviamente essere qualificato di estrema gravità.
In terzo luogo, il pretore fa riferimento ad una situazione di "grande pericolo ambientale". Ma anche questo richiamo è, innanzitutto, del tutto immotivato, dal momento che non è minimamente spiegato in che cosa consisterebbe questo grande pericolo e da cosa deriverebbe, dal momento che l'unica situazione a cui esso appare essere rapportato è lo stoccaggio dei fanghi che, però, come si è visto, di per sè non costituiva un comportamento contestato con il capo di imputazione, ne' sono indicati i motivi per i quali esso si sarebbe eventualmente dovuto considerare illecito. In secondo luogo, come esattamente rileva la difesa del IO, il riferimento in questione è manifestamente illogico dal momento che l'affermazione di una "situazione di grande pericolo ambientale" contrasta di per sè con il fatto che la contestazione aveva ad oggetto dei rifiuti speciali, ossia dei rifiuti che per loro natura sono non pericolosi, secondo la stessa definizione legislativa adottata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ma anche a voler prescindere da tutte le suddette considerazioni e dalle giustificazioni addotte dal pretore, il giudizio di "estrema gravità di entrambi i fatti" è di per sè affetto da una evidente ed insanabile manifesta illogicità perché in stridente contraddizione con il fatto che contemporaneamente il pretore ritiene "pena equa" quella della sola ammenda. Il reato di cui al capo A) prevede infatti la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda sino a lire cinque milioni, quello di cui al capo B) la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000. Ora, è vero che il giudice è dotato di un potere discrezionale nella determinazione della pena, ma si tratta appunto di discrezionalità e non di mero arbitrio. Come è pacifico, e come del resto ricordato innumerevoli volte dalla Corte costituzionale, il giudice ha il dovere di stabilire la pena da infliggere in concreto tenendo conto non solo del minimo edittale ma anche del massimo e scegliendo la pena che appare più congrua tra questi due limiti in considerazione principalmente della gravità del reato e della gravità della lesione all'interesse protetto. Ora, rispetto ad un reato che prevede come pena massima tre mesi di arresto e ad un altro reato che prevede come pena massima due anni di arresto, il giudice che ritenga che entrambi i reati siano di estrema gravità, non può logicamente ritenere "pena equa" la sola ammenda, giacché il giudizio di estrema gravità dei fatti comporta necessariamente l'applicazione di una pena piuttosto vicina ai massimi edittali e non certo ai minimi. Se invece di fronte a due reati per i quali è comminata la pena massima rispettivamente di tre mesi e di due anni di arresto il giudice ritiene che "pena equa" sia per entrambi quella della sola ammenda, ciò significa che il giudice stesso, nel compiere i giudizio sulla gravità dei reati, l'ha necessariamente valutata non solo non rilevante ma anzi assai lieve, tanto da far ritenere "equa" una pena vicino ai minimi edittali. Quindi, il pretore, ha allo stesso tempo valutato i due reati sia di estrema gravità sia di assai lieve gravità. La contraddizione e la illogicità della motivazione non potrebbero quindi essere più evidenti.
Nei confronti di IO ID, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla pretura di Brescia.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO IO, perché i reati ascrittigli sono estinti per oblazione e con rinvio alla pretura di Brescia nei confronti di IO ID.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000