Sentenza 10 maggio 2023
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all'articolazione territoriale di un'associazione mafiosa. (Fattispecie in cui il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, nonostante l'età molto avanzata, "ha assicurato il presidio del territorio", venendo riconosciuto come referente dell'articolazione territoriale).
Commentario • 1
- 1. Esigenze per custodia cautelare in carcere ultrasettantenneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 settembre 2024
Quando esistono esigenze di eccezionale rilevanza per mantenere la custodia cautelare in carcere per un soggetto ultrasettantenne ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p.? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri 1. La questione: violazione dell'art. 275, co. 4, c.p.p. (divieto custodia cautelare in carcere per ultrasettantenne) Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare proposto avverso un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale era stata rigettata la istanza di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19848 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto;
udito per il ricorrente, l'avv. Luigi Pipitone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN PATII) i Penale Sent. Sez. 6 Num. 19848 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 28/03/2023 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NT UT, fatto segno della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle accuse provvisorie di partecipazione all'associazione criminale SA NO, con ruolo di vertice nello ambito della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo (art. 416-bis cod. pen. e 71 d. Igs. n. 159 del 2011) nonché di concorso in turbata libertà degli incanti (artt. 110, 353, 416-bis.1 cod. pen.) e in tentata estorsione aggravata in danno di un imprenditore e di suoi stretti familiari (artt. 56, 110, 629, 628 comma 3, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, nelle more processuali ammesso al giudizio abbreviato, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. Violazione di legge penale e processuale, in particolare degli artt. 81, 110, 353 cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria dell'ipotesi di reato di concorso in turbata libertà degli incanti (capo 9 dell'imputazione provvisoria). Violazione di legge penale e processuale, in particolare degli artt. 81, 110, 629, 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata (capo 11 dell'imputazione provvisoria). Violazione di legge penale e in particolare dell'art. 416-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa SA NO (capo 1 dell'imputazione). Violazione di legge penale in ordine alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di essersi avvalso delle condizioni ivi previste ed al fine di agevolare l'associazione criminale SA NO, aggravante contestata in relazione ai predetti reati fine. Violazione di legge processuale penale ed in particolare dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. in ordine all'omessa valutazione circa la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tenuto conto all'età avanzata dell'indagato, attualmente ultraottantenne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2 2. I primi quattro motivi dell'impugnazione articolata dal ricorrente attengono tutti al tema della sussistenza della gravità indiziaria dei delitti oggetto di oramai non più provvisoria imputazione. Vale ricordare che il compendio indiziario si basa in maniera preponderante, anche se non esclusiva, sulle risultanze di captazione di conversazioni tramite spyware informatico, dalle quali si è desunto che al fine di pilotare una procedura di incanti immobiliare (reato sub 9) nel senso desiderato da esponenti della famiglia mafiosa di SA (IA NT e IZ CE), in favore di un non identificato beneficiario a sua volta rappresentato da un emissario (Salvia Marcello), occorreva preventivamente versare una vera e propria tassa alla famiglia mafiosa del luogo in cui la procedura esecutiva era in procinto di svolgersi (Mazara del Vallo) e per essa al suo referente in carica (il ricorrente NT UT, nelle intercettazioni "zu Nino Cottone"), a concreta dimostrazione, ove mai ancora necessaria, dell'esistenza di una sistema di rapporti personali e sociali operante autonomamente ed in maniera antitetica rispetto alla società che si riconosce nelle dinamiche dello Stato democratico. Questo in sintesi il sostrato materiale della vicenda alla base dell'imputazione di tentata turbativa degli incanti. Ebbene, come anticipato, le doglianze difensive contestano la statuizione che il ricorrente, del resto già condannato in via definitiva per partecipazione a SA NO, continua ad essere inserito a pieno titolo, con ruolo apicale nell'ambito del mandamento di Mazara del Vallo, nel sodalizio mafioso, partecipando anzi, tramite un emissario (Manzo Marco), ad una vera e propria trattativa con i citati IA e IZ per la fissazione della somma di denaro di sua spettanza (pag. 8- 12 ord.), ai fini del rilascio del benestare all'alterazione del normale svolgimento della procedura di aggiudicazione del complesso immobiliare alberghiero che ne costituiva oggetto tramite allontanamento dagli incanti di un potenziale concorrente (il proprietario dell'Hotel Visir), a prescindere poi dalla concreta conclusione della procedura stessa (pag. 12 ord.). Trattasi, tuttavia, di censure intrinsecamente inammissibili, da un lato perché la motivazione svolta dal Tribunale non è né apparente né manifestamente illogica, basandosi sull'interpretazione delle peraltro facilmente 'leggibili' risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione;
dall'altro, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte e più recenti v. Sez. 3, n. 3 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Lo stesso ragionamento vale per l'imputazione di cui al capo 11 dell'editto di accusa, concernente la tentata estorsione ai danni dell'imprenditore IU SE. In tale fattispecie, la condotta registrata dalle conversazioni captate riguarda dapprima il mandato conferito dal ricorrente, per conto dell'imprenditore SA OM Li SI e dietro compenso da parte di costui (pag. 15 ord.), a tre emissari (IN CI, NT AC e IT ZZ) di fare pressioni, via via più stringenti nei confronti del SE e successivamente di attuare condotte minatorie, protrattesi per qualche mese, nei confronti suoi e dei suoi figli al fine di ottenere il versamento del corrispettivo del credito vantato dal Li SI, a sua volta interveniente in prima persona nell'azione minacciosa esercitata nei confronti del debitore (pag. 13-19 ord.). Non costituisce, infatti, compito della Corte di legittimità sostituire le proprie valutazioni a quelle svolte dai giudici di merito, quand'anche ritenute meno persuasive rispetto ad una differente prospettazione interpretativa. Qualche considerazione più articolata si reputa, invece, necessaria in ordine al quinto motivo di censura. Sul tema che ne costituisce oggetto, il Tribunale ha già congruamente argomentato che il ricorrente è stato già condannato in via definitiva per la partecipazione a SA NO (elemento valorizzato anche per ribadire la sua perdurante intraneità al sodalizio criminale, pag. 21-23 ord.) e che le fattispecie di cui ai capi 9 e 11 disvelate dalle indagini dimostrano che egli è ancora il referente della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, in tale veste spettandogli la percezione di una sorta di tassa, in quanto dovuta all'articolazione territoriale di SA NO del luogo di consumazione della condotta illecita (pag. 24-25 ord.). Il punto specifico della vicenda è che il ricorrente ha più di ottanta anni e vistane l'età, il mantenimento in custodia preventiva può giustificarsi solo in ragione della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, giusto il disposto dalla seconda parte dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. La norma è chiaramente configurata come punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle esigenze special-preventive di tutela della collettività, nello specifico rafforzate (atteso il titolo di uno dei reati oggetto di imputazione) dalla operatività della presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, e di quelle di conservazione della salute psicofisica dell'indagato, che si presume sia messa a rischio dall'effetto combinato dell'età avanzata e delle modalità di svolgimento della custodia carceraria. Posto che nello specifico non sono state allegate specifiche condizioni di salute incompatibili con la custodia infrannuraria, del resto contemplate dal successivo 4 comma 4-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., si tratta di stabilire se, data la sua caratura criminale, l'ordinanza impugnata abbia ben argomentato nel ritenere prevalenti le ricordate esigenze di tutela della collettività rispetto a quelle della salute del ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è variamente pronunciata sul tema, in special modo soffermandosi sul profilo della personalità dello indagato, dei suo grado di pericolosità e del ruolo da lui ricoperto nell'ambito della compagine criminale di appartenenza. Premesso che la previsione di non adeguatezza per soggetti ultrasettantenni prevale anche su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrìmo, Rv. 263088), è stato affermato che l'esistenza di 'esigenze cautelari di eccezionale rilevanza', richieste dalla norma di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e destinate a prevalere sulle esigenze di salute, non è necessariamente desumibile dall'affermazione circa la collocazione, di persona indiziata di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, 'ad un livello superiore a quello della semplice manovalanza' (Sez. 1, n. 2837 del 24/06/1991, P.G. in proc Screti, Rv. 188378) e che lo stesso vale per la semplice indicazione di un ruolo di rilievo svolto dall'indagato allo interno di un'associazione di tipo mafioso (Sez. 1, n. 15911/15 cit.). Tuttavia nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente, nonostante l'età molto avanzata, 'ha assicurato il presidio del territorio', venendo riconosciuto referente mafioso di Mazara del Vallo da soggetti appartenenti ad altre articolazioni territoriali di SA NO, circostanza che comprovando il ruolo apicale svolto in seno all'articolazione mazarese dell'organizzazione criminale, dimostra il suo elevato livello di pericolosità sociale e quindi l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari. In altri termini, il possesso da parte dell'indagato di un ruolo di vertice e di rappresentanza dell'articolazione territoriale di una organizzazione criminale che da tempo agisce come vero contropotere dello Stato, giustifica, a parere del Collegio, ampiamente la valutazione operata dal Tribunale. 3. Sulla base delle predette considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, come per legge, al pagamento delle spese processuali;
conseguono alla pronuncia gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. in ragione della perdurante efficacia della misura cautelare in carcere. 5
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 8 marzo 2023