Sentenza 20 aprile 1998
Massime • 1
È manifestamente infondata,in relazione all'art.3 Cost.,la questione di legittimità costituzionale dell'art.60 della legge 24 novembre 1981 n.689 nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art.444 cod.pen.(commercio di sostanze alimentari nocive),trattandosi di esclusione giustificata dalla natura del reato anzidetto e dalle finalità del regime sanzionatorio e mancando,d'altra parte,la possibilità di raffronto con un valido "tertium comparationis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1998, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato Teresi Presidente del 20/04/1998
1. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Rossi Consigliere N.2195
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giorgio Santacroce Consigliere N.33736/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI ORISTANOavverso
la sentenza emessa il 4 ottobre 1996 dal Pretore di Oristano nel procedimento relativo a
- AR SE, nato a [...] il [...];
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Pretore di Oristano per nuovo giudizio;
- Considerato in
FATTO
Con sentenza del ottobre 1996, il Pretore di Oristano, su richiesta, delle parti e previa concessione di circostanze attenuanti generiche, ha applicato, la pena di tre mesi di reclusione e L. 200.000 di multa, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria di L 6.750.000, nei confronti di SE RI imputato del reato di cui agli artt. 99 e 444 cod. pen. per avere, quale legale rappresentante della S.r.l. Nuova Sarda Casearia, posto in commercio formaggio pecorino sardo pericoloso per la salute pubblica perché contaminato da stafilococco aureo ( 450.000/g.), produttore di coagulasi e termonucleasi (fatto avvenuto in San Nicolò d'Arcidano, in data anteriore e prossima al 27 gennaio 1994).
Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Oristano ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. Il RI ha depositato note difensive.
- Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione di legge facendo rilevare che è preclusa l'applicazione di pene sostitutive per il reato di cui all'art. 444 cod. pen. La censura è fondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 60, 1^ comma, della legge 24 novembre 1981, le pene sostitutive non si applicano, fra l'altro, ai reati previsti dal l'art. 444 (commercio di sostanze alimentari nocive) cod. pen.
Peraltro, è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della norma suddetta, sollevata dalla difesa dell'imputato in relazione all'art. 3 Cost., perché la stessa trova giustificazione nella natura del reato e nella finalità del regime sanzionatorio e comunque non può essere sindacata con riguardo a tertia comparationis, contrassegnati unicamente dal tema dell'entità della sanzione ed inoltre del tutto disomogenei o privi della medesima ragionevolezza insita nel divieto (vedi Corte cost.. Sent. 17 dicembre 1997, n. 406). È altresì manifestamente infondata anche la questione di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.611 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude la presenza del difensore per la discussione in camera di consiglio dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. In proposito è sufficiente rilevare che il cosiddetto principio di oralità, pur essendo stato privilegiato nell'ordinamento processuale penale, non assurge a principio costituzionale ed è quindi insindacabile la scelta del contraddittorio non orale fatta dal legislatore per casi particolari.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Pretura circondariale di Oristano per un nuovo giudizio.
P. Q. M.
La Corte annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Pretura circondariale di Oristano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1998