Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2000, n. 2329
CASS
Sentenza 16 maggio 2000

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Sono utilizzabili, perché non incorrono nel divieto di cui all'art. 729 c.p.p., le intercettazioni telefoniche effettuate per rogatoria nella Confederazione elvetica, in relazione alle quali lo stesso Stato estero abbia apposto la condizione di utilizzabilità solo in ambito di processi penali aventi ad oggetto reati di tipo comune, con esclusione di procedure di natura fiscale, a carattere penale o amministrativo, se il procedimento pendente in Italia, per il quale la rogatoria è stata richiesta ed espletata, riguardi il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche se tra i reati fine dell'associazione siano compresi (oltre a vari altri) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Trattasi, infatti, di titolo di reato di natura del tutto diversa da quella fiscale. (Nella specie lo Stato straniero si era avvalso del potere che gli è riconosciuto in virtù della riserva apposta in occasione della adesione al Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, con verbale del 17 novembre 1981, alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, siglata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e resa esecutiva in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215, esplicitamente imponendo tale limitazione con l'invio degli atti allegati alla espletata rogatoria).

In caso di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte, gli atti che devono essere depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 270, comma secondo, vale a dire i verbali e le registrazioni. Dette intercettazioni, quindi, sono utilizzabili nel procedimento diverso, stante il principio di tassatività delle inutilizzabilità, anche se non siano stati depositati, presso la cancelleria del giudice del procedimento diverso da quello per il quale sono state disposte le intercettazioni, i decreti autorizzativi delle intercettazioni.

Deve ritenersi commesso in Italia, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., il reato di associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso), e sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice penale italiano, nell'ipotesi in cui gli associati acquistino in uno Stato straniero (nel quale l'importazione di tabacchi non sia soggetta ad alcuna imposta) tabacchi lavorati esteri prodotti in altro Stato straniero al fine di introdurli, per la vendita, nel territorio italiano, in violazione di norme doganali, se, in tale territorio, siano predisposte strutture stabili per lo scarico, il controllo e lo "stoccaggio" delle merci illecitamente introdotte e sia organizzata una rete di corrieri che trasportino in territorio estero a scopo di riciclaggio la valuta ricavata dalla vendita in Italia. (Nella specie, concernente un procedimento incidentale "de libertate", la Corte suprema ha confermato il provvedimento dei giudici di merito che, allo stato delle indagini, avevano ritenuto che il reato associativo fosse stato commesso in territorio italiano, essendo emerso che l'associazione acquistava in Montenegro tabacchi lavorati prodotti in Svizzera e li importava in Italia, trasportandoli con motoscafi attraverso il canale d'Otranto e sbarcandoli sul litorale pugliese).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2000, n. 2329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2329
    Data del deposito : 16 maggio 2000

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