Sentenza 16 maggio 2000
Massime • 3
Sono utilizzabili, perché non incorrono nel divieto di cui all'art. 729 c.p.p., le intercettazioni telefoniche effettuate per rogatoria nella Confederazione elvetica, in relazione alle quali lo stesso Stato estero abbia apposto la condizione di utilizzabilità solo in ambito di processi penali aventi ad oggetto reati di tipo comune, con esclusione di procedure di natura fiscale, a carattere penale o amministrativo, se il procedimento pendente in Italia, per il quale la rogatoria è stata richiesta ed espletata, riguardi il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche se tra i reati fine dell'associazione siano compresi (oltre a vari altri) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Trattasi, infatti, di titolo di reato di natura del tutto diversa da quella fiscale. (Nella specie lo Stato straniero si era avvalso del potere che gli è riconosciuto in virtù della riserva apposta in occasione della adesione al Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, con verbale del 17 novembre 1981, alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, siglata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e resa esecutiva in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215, esplicitamente imponendo tale limitazione con l'invio degli atti allegati alla espletata rogatoria).
In caso di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte, gli atti che devono essere depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 270, comma secondo, vale a dire i verbali e le registrazioni. Dette intercettazioni, quindi, sono utilizzabili nel procedimento diverso, stante il principio di tassatività delle inutilizzabilità, anche se non siano stati depositati, presso la cancelleria del giudice del procedimento diverso da quello per il quale sono state disposte le intercettazioni, i decreti autorizzativi delle intercettazioni.
Deve ritenersi commesso in Italia, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., il reato di associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso), e sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice penale italiano, nell'ipotesi in cui gli associati acquistino in uno Stato straniero (nel quale l'importazione di tabacchi non sia soggetta ad alcuna imposta) tabacchi lavorati esteri prodotti in altro Stato straniero al fine di introdurli, per la vendita, nel territorio italiano, in violazione di norme doganali, se, in tale territorio, siano predisposte strutture stabili per lo scarico, il controllo e lo "stoccaggio" delle merci illecitamente introdotte e sia organizzata una rete di corrieri che trasportino in territorio estero a scopo di riciclaggio la valuta ricavata dalla vendita in Italia. (Nella specie, concernente un procedimento incidentale "de libertate", la Corte suprema ha confermato il provvedimento dei giudici di merito che, allo stato delle indagini, avevano ritenuto che il reato associativo fosse stato commesso in territorio italiano, essendo emerso che l'associazione acquistava in Montenegro tabacchi lavorati prodotti in Svizzera e li importava in Italia, trasportandoli con motoscafi attraverso il canale d'Otranto e sbarcandoli sul litorale pugliese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2000, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 16/05/2000
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 2329
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 5069/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SS FR, avverso l'ordinanza in sede di riesame in data 26 novembre 1999 del Tribunale di Bari;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Prof. Avv. Gaetano Contento.
Fatto e diritto
FR SS, per mezzo del difensore Avvocato Gaetano Contento, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata in sede di riesame il 26 novembre 1999, con la quale il Tribunale di Bari ha disatteso la sua istanza ex art. 309 c.p.p. proposta nei confronti del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p. del Tribunale della stessa città per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso;
associazione operante in Italia, Montenegro e Svizzera con lo scopo di commettere più reati di contrabbando di tabacco lavorato, di spaccio di stupefacenti, di estorsioni e di riciclaggio dei relativi proventi, e formatasi tra componenti di spicco di associazioni criminali italiane già esistenti, quali la mafia, la camorra campana e la criminalità organizzata dell'area barese (specialmente latitanti rifugiatisi in Montenegro) ed elementi malavitosi montenegrini, alla quale non erano estranei personaggi che ricoprivano incarichi istituzionali nel Paese balcanico (specialmente appartenenti alla polizia). Secondo l'ipotesi accusatoria, accolta nell'ordinanza impugnata, gli esponenti delle cosche, insediatisi in Montenegro, acquistavano in loco ingenti partite di tabacchi lavorati esteri e provvedevano, attraverso un'articolata rete di squadre insediate su vari tratti del litorale pugliese - sulla base di una rigida ripartizione territoriale in zone di influenza - a espletare le attività di trasporto delle merci, di controllo e di difesa armata delle aree di sbarco, oltre che di stoccaggio delle merci stesse e, con i proventi della vendita, finanziavano il circuito economico, affidando il denaro in contanti a corrieri che provvedevano a trasportarlo nella Confederazione elvetica. In tale Paese operava il SS, titolare della "Intercambi s.a.", con sede in Svizzera. L'indagato rivestiva, nell'organigramma criminale, il ruolo di promotore, organizzatore e dirigente, e aveva preso parte, insieme con RD UO - uno del quattro titolari di licenze di importazione di tabacchi lavorati rilasciate dalle autorità montenegrine, che avrebbe importato in quel Paese 25.000 tonnellate mensili - all'accordo illecito con il "cartello criminale" italo-montenegrino. Al SS, quindi, aveva fatto capo l'attività di riciclaggio del denaro e di finanziamento delle attività illecite (estorsioni, spaccio di stupefacenti, contrabbando di tabacco lavorato estero e altro).
I gravi indizi di colpevolezza (al SS sono contestati i reati di associazione per delinquere, di contrabbando ed evasione IVA: v, p. 21 dell'ordinanza), venivano desunti secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice a quo - dalle risultanze: a) di intercettazioni telefoniche, eseguite, per rogatoria, dall'autorità elvetica, su iniziativa dell'autorità giudiziaria barese, in diverso procedimento, su un'utenza telefonica intestata alla Maxim s.a. e in uso a RD UO;
b) di intercettazioni telefoniche eseguite in diverso procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di GE, incentrato sulla figura di OS RN (facente parte - nel 1996 - dei latitanti rifugiatisi in Montenegro;
peraltro, come si dirà oltre, tali intercettazioni, in realtà, non sono state utilizzate dall'ordinanza impugnata); c) dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero nell'ambito della presente indagine, da TO NO, OS RN, GI LL e AD TI. Propone ricorso per cassazione l'indagato, per mezzo dell'Avvocato Gaetano Contento, deducendo sei motivi di impugnazione. Motivi primo, secondo, secondo bis, terzo, quarto e quinto. Si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per la mancata declaratoria di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere e la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in base ai seguenti profili. PER QUEL CHE RIGUARDA LE INTERCETTAZIONI DISPOSTE DALL'A.G. DI GENOVA.
a) Violazione di legge processuale (art. 309, commi quinto e decimo, in relazione all'art. 291, comma primo, c.p.p.). Difetto di motivazione. Al G.i.p. di Bari furono sicuramente trasmessi i decreti autorizzativi delle intercettazioni di GE (come emerge alla pag. 26 dell'O.C. da cui risulta che il magistrato li ha esaminati). Tali decreti, però, non risultano inviati al Tribunale della libertà di Bari. Ciò avrebbe dovuto comportare la perdita di efficacia della misura. Su tale questione (sollevata a verbale) la motivazione sarebbe totalmente mancante.
b) Violazione di legge (artt. 267, 270, 271 309, comma nono, c.p.p.). Difetto di motivazione. In particolare, violazione delle disposizioni sulle intercettazioni telefoniche (per il caso in cui dovesse risultare che i decreti autorizzativi non erano stati trasmessi neppure al G.i.p.). La mancata trasmissione di detti decreti autorizzativi avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Su tale punto l'ordinanza si limiterebbe a dire che gli atti sono stati inviati.
c) Violazione di legge (artt. 267, 270, 271 c.p.p.). Difetto di motivazione: non sarebbero stati inviati i verbali, i brogliacci e le bobine.
d) Violazione di legge (artt. 267, 270, 271, 309, comma nono, c.p.p.). Le intercettazioni avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili per mancato deposito, ai sensi dell'art. 270, comma secondo, c.p.p. dei verbali, dei brogliacci e delle registrazioni
(bobine). Il Tribunale, che pur afferma di aver verificato 1'avvenuto invio" dei decreti autorizzativi, di proroga, dei brogliacci e delle registrazioni, omette analoga affermazione nei confronti delle registrazioni (bobine).
PER QUEL CHE RIGUARDA LE INTERCETTAZIONI DISPOSTE DALL'A.G. DI BARI (IN DIVERSO PROCEDIMENTO).
a) Violazione di legge (artt. 267, 270, 271 309, comma nono, c.p.p.). Avrebbe dovuto essere dichiarata l'inutilizzabilità perché era stata omessa la trasmissione dei decreti autorizzativi e di proroga relativi sia al G.i.p. sia al Tribunale del riesame.
b) Violazione di legge (artt. 267, 270, 271, 309, comma nono). Premesso che si tratta di registrazioni effettuate in un procedimento diverso (non solo per il numero di ruolo) in conseguenza di una precisa scelta del P.M., che ha stralciato il filone relativo al tabacco, anche nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 270 c.p.p. Risulta, invece, dall'esame del fascicolo davanti al tribunale de libertate che non sono stati depositati tutti gli atti relativi alla rogatoria, mancando le fonoregistrazioni e i "documenti di esecuzione" delle intercettazione trasmessi alla Procura di Bari dalla autorità elvetica.
c) Violazione di legge (artt. 191 e 729 c.p.p.). Difetto di motivazione sulla mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche promosse dalla Procura delle Repubblica di Bari presso la Confederazione elvetica per violazione del principio di specialità. Infatti lo Stato elvetico, nelle tre lettere che accompagnavano i documenti di esecuzione, le fonocassette e la riserva di specialità, dichiarava di ritenere pienamente operante, nel caso, la riserva di specialità formulata all'art. 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale - secondo la quale la Svizzera si riserva il diritto di utilizzare le rogatorie esclusivamente per indagare e giudicare le infrazioni in ragione delle quali l'assistenza è fornita -. Precisava, infatti, nelle tre missive, che la rogatoria espletata si sarebbe potuta utilizzare solo in una procedura penale vertente su reati di tipo comune, con esclusione di una procedura di natura fiscale a carattere penale o amministrativo;
limitazione valida, tra l'altro, anche per i delitti doganali o valutari. Secondo il ricorrente, la richiesta sarebbe stata fatta in relazione al procedimento 43195 in cui si indagava su un traffico di armi da guerra dalla ex Yugoslavia verso l'Italia a opera di un'organizzazione criminale facente capo a tale Capriati, operante in Montenegro. Non solo a quel procedimento il SS sarebbe totalmente estraneo, ma la rogatoria viene utilizzata in un'indagine per associazione per delinquere di stampo mafioso dedita al contrabbando di sigarette, e quindi in una procedura che ha a oggetto delitti doganali. Il tribunale del riesame, sul punto, avrebbe affermato, del tutto apoditticamente, che la richiesta di rogatoria non era stata inviata per il procedimento a carico del clan Capriati. Infatti, secondo il ricorrente, ai fini della valutazione di tale questione, dovrebbe farsi riferimento alla missiva del Procuratore della repubblica inviata il 24 ottobre 1996 con la quale si chiedeva l'espletamento dell'indagine: unico documento allegato dal pubblico ministero era un verbale di arresto in flagranza, concernente "l'illecita introduzione di armi in Italia", dal quale sembrerebbe addirittura (la frase non è chiara) ricavarsi che la lettera comprendeva anche la richiesta di rogatoria per ciò che concerneva l'esigenza di indagare anche nel presente processo (perché comunque riferentesi a un'associazione per delinquere operante in Montenegro). Comunque, il Collegio non avrebbe motivato sulla richiesta del Procuratore della repubblica.
Motivo sesto. Si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi. ST, che è l'unico dichiarante che ha parlato di ED - cioè di SS -, riferisce sicuramente cose de relato;
comunque riferisce sue impressioni ("secondo me tutti vanno a portare i soldi a ED"). AR, dal suo canto, non dice nulla su ED che non nomina mai. CO parla di lui come titolare di un ufficio cambi.
Con memoria depositata il 27 aprile 2000 il ricorrente rappresenta anche il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine al capo a) della rubrica (associazione per delinquere di tipo mafioso), essendo stato tale delitto commesso interamente nel territorio del Montenegro.
Il motivo concernente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, che deve essere esaminato per primo per ragioni di ordine logico, va rigettato. Premesso che ai fini della giurisdizione italiana rileva il compimento dell'azione o dell'omissione nel territorio italiano, non può mettersi in dubbio l'interesse dello Stato italiano a esercitare la giurisdizione nella vicenda dedotta nel presente procedimento. Il reato si considera commesso in Italia anche quando sia commesso solo in parte nel territorio della Repubblica (art. 6 comma secondo c.p.: v. Cass., sez. VI, u.p. 17 dicembre 1993, Murdocca, rv. 197366). Ora, va considerato che il reato associativo ha natura permanente e che uno dei suoi tratti fisionomici è quello dell'esistenza di un substrato organizzativo posto in essere dagli associati e perdurante, continuativamente, nel tempo. Come si desume dallo stesso capo di imputazione, fra i vari luoghi in cui l'associazione ha mostrato di essere operativa v'è il territorio italiano. Anche in tale territorio l'associazione ha reso palese la sua esistenza, attraverso la creazione e il mantenimento di una struttura stabile e duratura per il controllo degli sbarchi dei prodotti illecitamente commerciati e importati in Italia, per il loro "stoccaggio" e per la vendita in Italia. In Italia, inoltre, è stato amministrato il denaro incassato (anche con azioni intimidatrici), frutto delle operazioni illecite. Sul territorio nazionale operava anche la rete di corrieri che si occupava del trasporto all'estero del denaro. Il reato associativo si è, quindi, consumato anche in Italia, Paese nei confronti del quale era, del resto, proiettata tutta l'attività della consorteria. Senza che abbia alcun rilievo il fatto che in Montenegro i tabacchi lavorati esteri possono entrare in esenzione dai dazi. Nè è esatto affermare che la capacità di intimidazione della associazione avrebbe avuto solo riflessi sulla popolazione montenegrina. Come si è detto tutta l'attività illecita era rivolta verso il territorio italiano nel quale operavano elementi di spicco della varie mafie nostrane, anche acquistando i tabacchi da immettere nei circuiti del dettaglio. Tutta tale attività era praticata nelle aree pugliesi e campane sottoposte al controllo mafioso dei gruppi di appartenenza degli esponenti criminali latitanti in Montenegro (v. imputazione).
Neppure è rilevante affermare che il SS non avrebbe compiuto alcuna attività in Italia. Questa stessa sezione, con giurisprudenza ampiamente condivisibile, ha affermato - come si è già detto - il principio in forza del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato
anche quando l'azione o l'omissione, che ne costituisce la condotta, si è ivi realizzata soltanto in parte. Pertanto, con riferimento al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'adesione al sodalizio criminoso che si è formato e ha operato in Italia (ma basta quest'ultimo riferimento, per quanto si è detto, ex art. 6), integra partecipazione a un reato commesso nel territorio dello Stato anche se l'aderente materialmente rimanga sempre all'estero, ove la sua condotta di partecipe all'associazione si sia svolta per intero con l'apporto di contributi apprezzabili alla organizzazione (Cass., sez. VI, u.p. 21 maggio 1998, Caruana, rv. 213572).
Per quanto riguarda le doglianze relative alle intercettazione telefoniche, si deve osservare - come ha avuto cura di osservare il Procuratore generale alla odierna udienza - che quelle relative al procedimento instaurato a GE non sono utilizzate ai fini della decisione impugnata. In essa si evince (nelle pagg. 26 e ss.) che i gravi indizi di colpevolezza a carico del SS vengono desunti solamente dalle intercettazioni telefoniche eseguite in Svizzera su richiesta dell'autorità giudiziaria barese e sulle dichiarazioni di RN (personaggio coinvolto nel procedimento genovese del quale si utilizza l'interrogatorio e non le intercettazioni), di LL, di NO e di TI. Poiché, dunque, tali intercettazioni non hanno alcuna influenza sulla decisione impugnata, si deve dichiarare l'inammissibilità dei profili dei motivi di ricorso che si riferiscono a tali intercettazioni.
Merita, comunque, di essere sottolineato che alla pag. 22 dell'ordinanza si legge che: "Quanto alla prima eccezione (intercettazioni del procedimento di GE) deve rivelarsi che l'esame della copiosa documentazione trasmessa ha consentito di verificare l'invio dei decreti autorizzativi e dei decreti di proroga delle intercettazioni, dei verbali e dei brogliacci di intercettazione disposte nel procedimento ridetto presso la Procura del Tribunale di GE". Tali affermazioni dell'autorità giudiziaria non possono essere contestate o smentite con mere affermazioni defensionali di senso contrario che tenderebbero a porle in discussione. Il suddetto passo consente di affermare che, in ogni caso, il giudice ha verificato e ha dato atto della regolarità del procedimento ex art. 309 c.p.p.. In ogni caso - fermo sempre restando che le intercettazioni telefoniche di GE non sono state utilizzate dal Tribunale di Bari in sede di riesame - va ancora sottolineato che non è necessario che il pubblico ministero trasmetta le bobine contenenti le registrazioni al G.i.p. e al tribunale del riesame. Trattasi di atti la cui allegazione da parte del pubblico ministero, ai fini della decisione sulla misura custodiale (e anche ai fini del procedimento di riesame), non è indispensabile e la cui trasmissione non è prevista - come si detto - a pena di nullità o inutilizzabilità, potendo le misure cautelari essere imposte e mantenute sulla base dei "brogliacci" o di trascrizioni riassuntive (anche su tale punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata). Nè può ipotizzarsi alcuna violazione dei diritti di difesa, in quanto l'esame degli atti (comprese le bobine) e il diritto di fare trasporre la registrazione su nastro magnetico - finalizzati alla fase dibattimentale (Cass., sez. V, c.c. 8 giugno 1998, Capone, rv. 211616; Cass., sez. I, c.c. 17 febbraio 1995, Cavallaro, 201447) - sono comunque garantiti ai sensi dell'art. 268, commi quarto, sesto, settimo e ottavo, c.p.p., con procedimento che può svolgersi prima o anche dopo quello di adozione di una misura cautelare e, comunque, indipendentemente da esso. Va anche ricordato che il deposito dei verbali e delle intercettazioni (art. 268, comma quarto, c.p.p.) è atto del tutto autonomo e svincolato dai procedimenti incidentali concernenti le misure cautelari, che possono essere disposte prima o dopo il suo espletamento (su tutti tali pacifici principi giurisprudenziali, v. Cass., sez. VI, c.c. 21 gennaio 1999, Vitale, rv. 213582; Cass., sez.VI, c.c. 8 ottobre 1998, Bleve, rv. 212903; Cass., sez. VI, c.c. 18
marzo 1998, Ambrosio, rv. 211 785; Cass., sez. I, c.c. 11 febbraio 1998, Seseri, rv. 210552; Cass., c.c. 7 aprile 1995, Messina, rv. 202094; Cass., c.c. 30 luglio 1992, Agostino, rv. 192227). Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche assunte in diverso procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria barese, va rigettato il primo profilo della doglianza. In caso di utilizzazione delle intercettazioni in diverso procedimento, gli atti che devono essere trasmessi al giudice diverso da quello del procedimento in cui le intercettazioni sono state disposte sono indicati nell'art. 270, comma secondo, c.p.p.: essi sono limitati ai verbali e alle registrazioni e non si estendono ai decreti autorizzativi. Per il principio di tassatività della inutilizzabilità non possono, quindi, ritenersi fondate le doglianze formulate dalla difesa: tutti gli atti non espressamente ricompresi fra quelli sopra indicati possono essere esaminati dai difensori delle parti presso la cancelleria del giudice del procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte, come testualmente previsto dal terzo comma della norma ultimamente citata. Alle medesime conclusioni deve giungersi per quel che attiene alle "fonoregistrazioni" e ai "documenti di esecuzione", riguardanti la rogatoria.
Si deve anche disattendere il profilo del motivo di ricorso che riguarda la pretesa violazione del principio di specialità. Anche a voler riconoscere l'assunto difensivo per cui dovrebbe valutarsi ai fini del rispetto del principio di specialità la nota 24 ottobre 1996 riguardante un procedimento per armi, va osservato, in primo luogo, che anche nel presente procedimento si fa riferimento ad armi per ben tre volte nel capo di imputazione (la prima, laddove si contestano traffici fra la costa montenegrina e quella pugliese anche "di armi... e sostanze stupefacenti"; la seconda dove si fa riferimento, ai fini delle modalità operative del gruppo al "... possesso indiscriminato di armi da guerra acquisite sul mercato nero della Yugoslavia..."; la terza, nel punto in cui si descrivono le attività complementari svolte in Italia dalla associazione per delinquere e si afferma che tali attività consistevano nel "trasporto, controllo delle aree di sbarco, scarico delle merci, stoccaggio provvisorio delle merci, difesa armata delle aree di sbarco, delle fasi di trasporto e delle aree di stoccaggio provvisorio"). Secondariamente si deve osservare che, in particolare, viene contestato al SS il reato di partecipazione alla associazione, reato che non ha nulla a che vedere con quelli fiscali, doganali o valutari di cui alla riserva dello Stato elvetico. Per quel che attiene, infine, al quadro dei gravi indizi di colpevolezza a carico del SS, va osservato che la motivazione del Tribunale è congrua e non manifestamente illogica, trovando fondamento sia nelle intercettazioni telefoniche eseguite sulle utenze elvetiche, sia sulle dichiarazioni dei soggetti sopra indicati. Elementi tutti dai quali si ricavano i contatti fra il SS e il UO relativi ai traffici della associazione e ai connessi movimenti finanziari (v. i contenuti delle quattro intercettazioni telefoniche elencate alla pag. 26 dell'ordinanza impugnata). Attività confermate dalle dichiarazioni di RN e LL (i quali, pur non riferendosi specificamente al SS, confermano il quadro associativo ricostruito dall'autorità giudiziaria barese); di NO, che riferisce, invece, sui pagamenti tramite bonifici bancari o corrieri che portavano il denaro a "ED" (SS); di TI, che ha riferito della attività di cambiavalute in Svizzera da parte del SS (attività che anziché offuscare il quadro indiziario, come preteso dalla difesa, lo consolida, perché il dichiarante riferisce che l'indagato riceveva denaro dai "corrieri", spiegando che le lire provenienti dall'Italia erano cambiate dal SS a tasso più favorevole di quello praticato dalle banche, in quanto egli era in grado "di commercializzare i biglietti nell'ambito del Canton Ticino". Può, indubbiamente, convenirsi sul fatto che tutti i dati sopra detti offrono "spezzoni" di verità che, isolatamente considerati, non potrebbero consentire di affermare la penale responsabilità dell'indagato, ma essi sono, altrettanto certamente, idonei a fornire il grave quadro indiziario sul quale può fondarsi il provvedimento cautelare.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2000