Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2016, n. 19387
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Sentenza 27 aprile 2016

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L'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla sua demolizione, non rileva come causa di revoca del beneficio solo se non dipenda da causa imputabile al condannato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il condannato aveva giustificato la mancata demolizione del manufatto per il pregiudizio che, eseguendo l'ordinanza di demolizione, sarebbe derivato ai sottostanti immobili non abusivi, ha precisato che la dedotta impossibilità fosse imputabile al condannato per aver realizzato l'opera in violazione della normativa urbanistica).

Il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2016, n. 19387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19387
    Data del deposito : 27 aprile 2016

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