Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
Il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2009, n. 45302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45302 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1127
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1743/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA;
nei confronti di:
1) NE NG N. IL 07/02/1939;
avverso l'ordinanza n. 67/2008 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA, del 16/07/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del PG: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 16 luglio 2008, la Corte di Appello di Messina, quale Giudice della esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del Procuratore Generale della Repubblica di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa a FR LA, subordinata alla demolizione di un manufatto abusivo;
a sostegno di tale decisione, i Giudici hanno osservato come, in seguito al rilascio di concessione edilizia in sanatoria, l'ordine di demolizione fosse stato revocato.
Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo violazione di legge;
ha rilevato che per verificare l'avverarsi della condizione, cui la sospensione della pena è subordinata, occorre tenere presente il termine fissato dal Giudice e, pertanto, è ininfluente la sanatoria sopravvenuta oltre lo spirare del ricordato termine. Tanto premesso, si osserva come il principio di diritto enucleato dal Ricorrente sia puntuale e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in quanto la revoca del beneficio opera di diritto alla inutile scadenza del lasso temporale previsto per il verificarsi della condizione senza che siano rilevanti accadimenti posteriori;
tuttavia, la deduzione è inconferente nella ipotesi in esame. La sentenza di condanna per la abusiva edificazione è diventata irrevocabile in data 31 ottobre 2007 ed il termine, di mesi tre, per realizzare la condizione (abbattimento del manufatto) è scaduto il 31 gennaio 2008 in epoca posteriore al rilascio del provvedimento di sanatoria del 4 dicembre 2007; consegue che la condizione si è avverata nel termine fissato dal Giudice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009