Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 02 6 3 38/ 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.19710/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fernando LUPI LAMORGESE Cons. Relatore Cron. 5483 Dott. Antonio FILADORO Consigliere Rep. Dott. Camillo Ud. 05/12/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE P SENTENZA dal Sig. per diritti c. 3000 sul ricorso proposto da: 2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Carlo De Angelis e Mario Poti, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente contro 5185 AVANTAGGIATO OL, elettivamente domiciliato in Roma, via della Stazione di Monte Mario n. 9, presso l'avv. Alessandra Gullo, e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia, giusta delega in atti;
1 - controricorrente · . avverso la sentenza n. 1949/98 del Tribunale di Lecce depositata il 1° luglio 1998 (R.G. n. 2028/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore ilGenerale Dott. Marcello Matera, ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce in data 11 settembre 1993 OL AV esponeva che l'assegno d'invalidità a lui riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 1991, gli era stato pagato con gli arretrati il 15 marzo 1993 e che l'Inps aveva determinato l'importo dell'assegno senza integrazione al minimo, in quanto secondo l'ente previdenziale egli, per la corresponsione degli arretrati della medesima prestazione, aveva conseguito un reddito superiore a quello previsto per la predetta integrazione. Il ricorrente chiedeva perciò la condanna dell'istituto convenuto 2 al pagamento dell'assegno d'invalidità integrato al minimo. La domanda era accolta dal Pretore con sentenza del 19 gennaio 1997, poi confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia dell'11 giugno/1° luglio 1998. Nel rigettare l'appello dell'ente previdenziale, il giudice del gravame ha ritenuto che in base all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. a decorrere dal 1° gennaio 503, 1993 le competenze arretrate erogate dall'istituto, soggette a tassazione separata, devono essere escluse dal computo dei redditi da considerare ai fini del diritto all'integrazione al trattamento minimo, e che il citato art. 4 è applicabile anche in relazione agli assegni ordinari d'invalidità. L'Inps ricorre per la cassazione di questa sentenza, formulando un solo motivo, cui l'altra parte resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, quarto comma, legge n. 222 del 1984, 3 in relazione all'art. 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, nonché vizio di motivazione (art. 360 proc. civ.). Deduce nn. 3 e 5 cod. l'inapplicabilità nella specie del denunciato art. 4, perché detta norma modifica soltanto i commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, i quali si riferiscono alle pensioni all'epoca a dell'assicurazione generale obbligatoria,carico tra cui non può essere compreso l'assegno d'invalidità, prestazione previdenziale introdotta con legge successiva, la n. 222 del 1984, e del tutto diversa dalle prestazioni precedenti a tale ultima normativa. Aggiunge che il secondo comma del citato art. 4 ha fatto salva la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, come appunto l'AV titolare di assegno ordinario dal gennaio 1991, per cui, conclude l'istituto, la fattispecie in esame va regolata soltanto in base all'art. 2, comma quarto, legge n. 222 del 1984. La censura è infondata. La questione sottoposta dall'istituto ricorrente all'esame del Collegio è stata risolta da questa Corte con la sentenza 1° marzo 1984 n. 2284, che ha affermato il seguente principio di diritto: Ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali cui è l'integrazione al minimo dei subordinata pensionistici, la previsione trattamenti di esclusione dal computo dei redditi delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, disposta con effetto dal 1° gennaio 1993 (data successivamente spostata al 31 dicembre 1993 con legge n. 537 del 1993) dall'art. 6 del decreto- legge 12 settembre 1983 n. 463, come convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, è applicabile anche ad arretrati riferiti a ratei di pensione maturati prima del 1993 ma pagati in anni successivi, dovendosi dar valore dale atteso il richiamo normativo al regime fiscale delle entrate - al momento del pagamento e non a quelli di maturazione dei ratei. A questo principio, che è condiviso dal Collegio, è conforme la sentenza impugnata. Ed infondata è la tesi dell'Inps laddove sostiene l'inapplicabilità del più volte richiamato art. 4 all'assegno ordinario di invalidità, in quanto il decreto legislativo n. 503 del 1992 ha portata generale e si riferisce a tutte le prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, fra le quali appunto rientra l'assegno in questione. Né, infine, il diritto all'integrazione al minimo invocato dall'AV potrebbe essere escluso in base alla precedente disciplina, qui applicabile secondo l'Inps, per un duplice ordine di ragione. Innanzitutto, perché l'integrazione al minimo è stata negata, come si desume dagli atti di dall'ente previdenzialecausa, soltanto dal 1° gennaio 1993 e non anche per il periodo precedente a tale data, e l'istituto non ha specificato se il pagamento sia avvenuto anteriormente allo spostamento della decorrenza suddetta, introdotto con l'art. 11, comma 38, legge 24 dicembre 1993 n. 537 (anzi ciò sembra da escludersi data la specificazione fatta dall'interessato sulla data di pagamento degli arretrati). E poi, perché l'art. 6 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463del (convertito con modificazione nella legge 11 novembre 1983 n. 638) già prevedeva nella sua formulazione originaria, prima cioè della modifica dettata dall'art. 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che non concorre alla formazione dei redditi predetti (da calcolare ai fini della integrazione al minimo) l'importo della pensione da 6 integrare al trattamento minimo: il chiaro tenore letterale della norma escludeva infatti che i singoli ratei della prestazione, allorché pagati con ritardo, potessero essere conteggiati, se versati in un'unica soluzione, ai fini della integrazione al minimo;
diversamente, il riconoscimento di tale diritto sarebbe stato sollecitudine dell'ente condizionato dalla procrastinando il pagamento dei erogatore, che ratei maturati sino a raggiungere un importo superiore a quello del reddito previsto dall'art. 6 citato ai fini dell'integrazione al minimo, avrebbe potuto negarlo. Il ricorso va dunque rigettato e l'istituto ricorrente, in quanto soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che, liquidate come in dispositivo, sono attribuite direttamente all'avv. Giuseppe Magaraggia per dichiarata anticipazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire $.000-, oltre a lire 3.000.000=(tremilioni) per onorari, 7 che si attribuiscono direttamente all'avv. Giuseppe Magaraggia per dichiarata anticipazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Алтоило вашогри Valiar Muvianni Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 73 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE I D A 0 DI CANCELLERA S 3 , 1 S 3 . O A 5 L TW T T L R , . O A A ' N B S L I E L 3 D P E 7 S - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O E P S A E M I D I G A E A G , D O E O L T E R T T T I S A N R I I E L G S L D E E E R O D 8