CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2023, n. 33371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33371 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA DR nato il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. PI CA, che ha chiesto annullarsi senza rinvia la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33371 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierno ricorrente EV RI, con sentenza del 1/7/2022 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, emessa il 9/12/2020, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186 cc. 2 bis cod. strada, ha rideterminato la pena in mesi 7 di arresto ed euro 2.200 di ammenda, confermando nel resto. Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, all'esito di giudizio im- mediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con pena sospesa e non menzione, e con revoca della patente di guida, in quanto riconosciutolo colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna e dall'aver provocato un incidente stradale (artt. 186 cc. 2 lett. c e 2bis e 2sexies cod. strada con tasso alcolemico accertato alle ore 3.15 pari a 1,88 g/l). In Curtatone (MN) il 22/12/2017 2. Avverso tla sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il EV deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, cc. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con primo motivo il ricorrente lamenta motivazione apparente e violazione di legge nonché mancato superamento del rigore probatorio in tema di accerta- mento spirometrico-alcolemico. Il ricorrente si duole della mancanza di conferma sulla regolarità dell'apparec- chiatura utilizzata per il controllo alcolimetrico. Si ritiene che l'incertezza dell'attendibilità dell'accertamento traspaia dalla motivazione dell'impugnato provvedimento, laddove si afferma che l'orario indi- cato nel verbale veniva "accertato dal teste mediante orologio". I giudici di appello non avrebbero superato i dubbi esistenti sull'orario dell'esame alcolimetrico. Si rileva, ancora, in relazione alle manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione riscontrate, che le stesse si sostanziano unicamente nell'afferma- zione che il soggetto era "poco lucido". Tale osservazione -si sostiene in ricorso- se può confermare uno stato di al- terazione psicofisica, non può certamente accertare la condizione di massima gra- vità richiesta per l'irrogazione della sanzione più grave. Il ricorrente richiama i precedenti di questa Corte nn. 38618/2019 e 3201/2020 in relazione all'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova 2 del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua revisione. Si rileva che l'omessa indicazione dell'orario del verbale, unitamente alla man- cata sottoscrizione degli scontrini da parte dell'imputato, induce a ritenere l'erro- neità cronologica del rilevamento. Tali omissioni determinerebbero, ad avviso del ricorrente, l'incertezza sull'at- tendibilità dell'intera documentazione probatoria, a nulla valendo la percezione di una minima sintomatologia tipica, come quella sopra descritta. Per il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe apoditticamente affermato la regolarità dell'apparecchio rilevatore omettendo ogni motivazione sulle ragioni per cui non veniva fatto sottoscrivere all'imputato il verbale giustificativo della discre- panza di orario. Si ricorda che lo stesso imputato era certamente in grado di firmare il verbale avendo sottoscritto altri atti di indagine. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. Si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per partico- lare tenuità del fatto, desumibile implicitamente, secondo la tesi del ricorrente, dalle motivazioni dell'impugnato provvedimento. In particolare, si sottolinea in ricorso come dalla sentenza emergano l'incen- suratezza dell'imputato, la scarsa entità del fatto in relazione alla minima lesività della condotta effettiva, l'estrema modestia del sinistro stradale consistente in una fuoriuscita stradale autonoma su manto stradale ghiacciato, lo spirito di collabo- razione mostrato con gli operanti e la persistente capacità di autodeterminazione nonché la minima intensità dell'elemento psicologico. In sostanza, si aggiunge, il disvalore della condotta sarebbe minimo tenuto conto dell'assenza di spericola- tezza alla guida e di pericoli per la circolazione. La fuoriuscita di strada sarebbe dipesa dal manto stradale ghiacciato e non dallo stato di alterazione. Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare l'esimente anche in assenza di uno specifico motivo di appello (si richiama in tal senso il dictum di questa Sez. 4 n. 35285 del 20/5/2021). Il ricorrente ricorda, infine, la possibilità di applicazione della causa di non punibilità anche nel giudizio di legittimità come stabilito dalle Sezioni Unite, invo- candone l'applicazione in questa sede. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 63 co. 4 e 69 cod. pen. laddove la Corte territoriale, dopo avere ritenuto il bilancia- mento tra l'aggravante del sinistro stradale con i benefici di cui all'art. 62 bis cod. pen., ha applicato un aumento della pena pecuniaria in forza dell'art. 186 co. 2 sexies cod. strada, violando l'art. 63 co. 4 cod. pen. Mentre nel caso di sussistenza 3 di più aggravanti ad effetto speciale avrebbe dovuto essere applicata solo la pena per la circostanza più grave eventualmente aumentandola, come previsto dall'art. 63 comma 6 cod. pen. Ci si duole che la Corte distrettuale, sul punto, non abbia soddisfatto l'onere motivazionale a suo carico. Si ricorda, inoltre, che l'art. 186 co. 2 septies cod. strada, esclude la possibilità di bilanciare o far prevalere circostanze attenuanti con l'aggravante prevista dall'art. 186 comma 2 sexies. L'ulteriore incremento di cui all'aggravante di cui all'art. 186 co. 2sexies non poteva essere disposto perché in violazione dell'art. 63 co. 4 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I proposti motivi sono manifestamente infondati. Peraltro, quello in punto di responsabilità si sostanzia nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo viene riproposta la questione, già dedotta in appello, del malfunzionamento dell'etilometro per errata indicazione sullo stesso dell'ora- rio. Sul punto la Corte territoriale ha ampiamente motivato rilevando che dalle deposizioni testimoniali è emerso senza ombra di dubbio la correttezza dell'orario indicato nel verbale e l'avvenuta sottoposizione dell'apparecchio ai controlli sul suo funzionamento. In particolare, la Corte bresciana, ha ricordato che il teste De EN in udienza aveva precisato che, proprio, allorquando era stato tarato, l'apparecchio non era stato aggiornato quanto all'orario, ma non presentava alcuna anomalia di funzio- namento. 4 Logico appare il rilievo che tali precisazioni superano le critiche difensive in quanto non può, dal semplice scostamento d'orario, per il quale il teste ha fornito una verosimile e logica spiegazione, desumere il cattivo funzionamento dell'appa- recchio anche con riferimento all'analisi effettuata (preceduta da appositi test dell'apparecchio risultato positivo, come risulta dagli scontrini). E che nemmeno può dubitarsi dell'orario indicato nel verbale, accertato dal teste mediante orolo- gio, non essendovi motivo di dubitare che l'orario non fosse preciso (peraltro l'ac- certamento non era stato fatto dal solo De ENs e presso il comando, pertanto, vi era modo di accertare quale fosse l'orario preciso). I giudici del gravame del merito concludono, dunque, nel senso che, nel caso in esame non c'è alcun elemento concreto che consenta minimamente di dubitare dell'affidabilità delle apparecchiature utilizzate dai militari che procedettero all'ac- certamento. La sentenza impugnata opera, pertanto, un buongoverno del principio affer- mato in numerose pronunce precedenti all'odierno ricorso (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937) che hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda metro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disci- plina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costitu- zionale n. 113/2015. Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omolo- gazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'al- coltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la conte- stazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria pre- cisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis, come riconosce lo stesso ricor- rente, lo stesso non ha costituito motivo di appello. E' vero che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di moti- vazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di 5 quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non puni- bilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evin- cersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021) Ugboh Rv. 280707). Tuttavia, la valutazione officiosa ex art. 129 cod. proc. pen. presuppone un'evidenza della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità che nel caso in esame, dall'esame complessivo della motivazione del provvedimento impugnato quanto alle circostanze del fatto, non sussiste. Com'è noto, secondo il dictum delle Sezioni Unite il giudizio sulla tenuità ri- chiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispe- cie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. -va ricordato- il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, co. 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/1/2022 Rv. 283044). E nel caso in esame paiono deporre in senso contrario all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis le modalità concrete del fatto e del pericolo creato, con una fuoriuscita dalla sede stradale in piena notte. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale, peraltro, non si fa questione di motivazione degli aumenti, ma solo di correttezza dell'applicazione del meccanismo di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. laddove la Corte territoriale appare avere operato una corretta applicazione del principio recente- mente affermato dalle Sezioni unite secondo cui le circostanze attenuanti che con- corrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Sez. Un., n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 in una fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.). L'aumento, quindi, era obbligatorio. E poteva essere da un terzo alla metà. 6 L'aumento è stato di 600 euro (l'ammenda era di 1600) quindi meno della metà, ma più di un terzo. 5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2023 Ili on\sgliere est sore Il Prie 'dente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. PI CA, che ha chiesto annullarsi senza rinvia la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33371 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierno ricorrente EV RI, con sentenza del 1/7/2022 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, emessa il 9/12/2020, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186 cc. 2 bis cod. strada, ha rideterminato la pena in mesi 7 di arresto ed euro 2.200 di ammenda, confermando nel resto. Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, all'esito di giudizio im- mediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con pena sospesa e non menzione, e con revoca della patente di guida, in quanto riconosciutolo colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna e dall'aver provocato un incidente stradale (artt. 186 cc. 2 lett. c e 2bis e 2sexies cod. strada con tasso alcolemico accertato alle ore 3.15 pari a 1,88 g/l). In Curtatone (MN) il 22/12/2017 2. Avverso tla sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il EV deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, cc. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con primo motivo il ricorrente lamenta motivazione apparente e violazione di legge nonché mancato superamento del rigore probatorio in tema di accerta- mento spirometrico-alcolemico. Il ricorrente si duole della mancanza di conferma sulla regolarità dell'apparec- chiatura utilizzata per il controllo alcolimetrico. Si ritiene che l'incertezza dell'attendibilità dell'accertamento traspaia dalla motivazione dell'impugnato provvedimento, laddove si afferma che l'orario indi- cato nel verbale veniva "accertato dal teste mediante orologio". I giudici di appello non avrebbero superato i dubbi esistenti sull'orario dell'esame alcolimetrico. Si rileva, ancora, in relazione alle manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione riscontrate, che le stesse si sostanziano unicamente nell'afferma- zione che il soggetto era "poco lucido". Tale osservazione -si sostiene in ricorso- se può confermare uno stato di al- terazione psicofisica, non può certamente accertare la condizione di massima gra- vità richiesta per l'irrogazione della sanzione più grave. Il ricorrente richiama i precedenti di questa Corte nn. 38618/2019 e 3201/2020 in relazione all'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova 2 del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua revisione. Si rileva che l'omessa indicazione dell'orario del verbale, unitamente alla man- cata sottoscrizione degli scontrini da parte dell'imputato, induce a ritenere l'erro- neità cronologica del rilevamento. Tali omissioni determinerebbero, ad avviso del ricorrente, l'incertezza sull'at- tendibilità dell'intera documentazione probatoria, a nulla valendo la percezione di una minima sintomatologia tipica, come quella sopra descritta. Per il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe apoditticamente affermato la regolarità dell'apparecchio rilevatore omettendo ogni motivazione sulle ragioni per cui non veniva fatto sottoscrivere all'imputato il verbale giustificativo della discre- panza di orario. Si ricorda che lo stesso imputato era certamente in grado di firmare il verbale avendo sottoscritto altri atti di indagine. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. Si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per partico- lare tenuità del fatto, desumibile implicitamente, secondo la tesi del ricorrente, dalle motivazioni dell'impugnato provvedimento. In particolare, si sottolinea in ricorso come dalla sentenza emergano l'incen- suratezza dell'imputato, la scarsa entità del fatto in relazione alla minima lesività della condotta effettiva, l'estrema modestia del sinistro stradale consistente in una fuoriuscita stradale autonoma su manto stradale ghiacciato, lo spirito di collabo- razione mostrato con gli operanti e la persistente capacità di autodeterminazione nonché la minima intensità dell'elemento psicologico. In sostanza, si aggiunge, il disvalore della condotta sarebbe minimo tenuto conto dell'assenza di spericola- tezza alla guida e di pericoli per la circolazione. La fuoriuscita di strada sarebbe dipesa dal manto stradale ghiacciato e non dallo stato di alterazione. Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare l'esimente anche in assenza di uno specifico motivo di appello (si richiama in tal senso il dictum di questa Sez. 4 n. 35285 del 20/5/2021). Il ricorrente ricorda, infine, la possibilità di applicazione della causa di non punibilità anche nel giudizio di legittimità come stabilito dalle Sezioni Unite, invo- candone l'applicazione in questa sede. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 63 co. 4 e 69 cod. pen. laddove la Corte territoriale, dopo avere ritenuto il bilancia- mento tra l'aggravante del sinistro stradale con i benefici di cui all'art. 62 bis cod. pen., ha applicato un aumento della pena pecuniaria in forza dell'art. 186 co. 2 sexies cod. strada, violando l'art. 63 co. 4 cod. pen. Mentre nel caso di sussistenza 3 di più aggravanti ad effetto speciale avrebbe dovuto essere applicata solo la pena per la circostanza più grave eventualmente aumentandola, come previsto dall'art. 63 comma 6 cod. pen. Ci si duole che la Corte distrettuale, sul punto, non abbia soddisfatto l'onere motivazionale a suo carico. Si ricorda, inoltre, che l'art. 186 co. 2 septies cod. strada, esclude la possibilità di bilanciare o far prevalere circostanze attenuanti con l'aggravante prevista dall'art. 186 comma 2 sexies. L'ulteriore incremento di cui all'aggravante di cui all'art. 186 co. 2sexies non poteva essere disposto perché in violazione dell'art. 63 co. 4 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I proposti motivi sono manifestamente infondati. Peraltro, quello in punto di responsabilità si sostanzia nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo viene riproposta la questione, già dedotta in appello, del malfunzionamento dell'etilometro per errata indicazione sullo stesso dell'ora- rio. Sul punto la Corte territoriale ha ampiamente motivato rilevando che dalle deposizioni testimoniali è emerso senza ombra di dubbio la correttezza dell'orario indicato nel verbale e l'avvenuta sottoposizione dell'apparecchio ai controlli sul suo funzionamento. In particolare, la Corte bresciana, ha ricordato che il teste De EN in udienza aveva precisato che, proprio, allorquando era stato tarato, l'apparecchio non era stato aggiornato quanto all'orario, ma non presentava alcuna anomalia di funzio- namento. 4 Logico appare il rilievo che tali precisazioni superano le critiche difensive in quanto non può, dal semplice scostamento d'orario, per il quale il teste ha fornito una verosimile e logica spiegazione, desumere il cattivo funzionamento dell'appa- recchio anche con riferimento all'analisi effettuata (preceduta da appositi test dell'apparecchio risultato positivo, come risulta dagli scontrini). E che nemmeno può dubitarsi dell'orario indicato nel verbale, accertato dal teste mediante orolo- gio, non essendovi motivo di dubitare che l'orario non fosse preciso (peraltro l'ac- certamento non era stato fatto dal solo De ENs e presso il comando, pertanto, vi era modo di accertare quale fosse l'orario preciso). I giudici del gravame del merito concludono, dunque, nel senso che, nel caso in esame non c'è alcun elemento concreto che consenta minimamente di dubitare dell'affidabilità delle apparecchiature utilizzate dai militari che procedettero all'ac- certamento. La sentenza impugnata opera, pertanto, un buongoverno del principio affer- mato in numerose pronunce precedenti all'odierno ricorso (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937) che hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda metro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disci- plina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costitu- zionale n. 113/2015. Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omolo- gazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'al- coltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la conte- stazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria pre- cisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis, come riconosce lo stesso ricor- rente, lo stesso non ha costituito motivo di appello. E' vero che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di moti- vazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di 5 quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non puni- bilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evin- cersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021) Ugboh Rv. 280707). Tuttavia, la valutazione officiosa ex art. 129 cod. proc. pen. presuppone un'evidenza della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità che nel caso in esame, dall'esame complessivo della motivazione del provvedimento impugnato quanto alle circostanze del fatto, non sussiste. Com'è noto, secondo il dictum delle Sezioni Unite il giudizio sulla tenuità ri- chiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispe- cie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. -va ricordato- il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, co. 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/1/2022 Rv. 283044). E nel caso in esame paiono deporre in senso contrario all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis le modalità concrete del fatto e del pericolo creato, con una fuoriuscita dalla sede stradale in piena notte. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale, peraltro, non si fa questione di motivazione degli aumenti, ma solo di correttezza dell'applicazione del meccanismo di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. laddove la Corte territoriale appare avere operato una corretta applicazione del principio recente- mente affermato dalle Sezioni unite secondo cui le circostanze attenuanti che con- corrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Sez. Un., n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 in una fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.). L'aumento, quindi, era obbligatorio. E poteva essere da un terzo alla metà. 6 L'aumento è stato di 600 euro (l'ammenda era di 1600) quindi meno della metà, ma più di un terzo. 5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2023 Ili on\sgliere est sore Il Prie 'dente